CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata dellapena accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Bologna haapplicato ex art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di arrestoe 1.500 € di ammenda, sostituendola con la misura del lavoro di pubblica utilità, e hadisposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidaper sei mesi, in relazione al reato previsto dagli artt. 186, comma 2 lett. c, del decretolegislativo 30 aprile 1992 n.285, per avere guidato un veicolo di proprietà altrui instato di ebbrezza alcolica in orario notturno.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso laCorte di appello di Bologna, deducendo:2.1. Violazione degli artt. 608, comma 1, e 568, comma 2, cod. proc. pen., 186,comma 2 lettera c, e comma 2 quater del Codice della strada, perché il Giudice per leindagini preliminari ha violato la durata minima della sanzione amministrativa dellasospensione della patente di guida che, nel caso di specie, deve essere disposta per unperiodo non inferiore ai due anni.Il ricorrente premette che con la sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020,Melzani, Rv. 279349 - 01 le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito la ricorribilitàper Cassazione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato o omesso diapplicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, poiché le stesse nonsono riconducibili alle categorie di pena e quindi rientrano nella disciplina generaledettata dall'art. 606 cod. proc. pen.;rileva, inoltre, che nel calcolo proposto dalle parti, e fatto proprio dal giudice, lapena è stata ridotta erroneamente per il rito, prima di operare l'aumento per lacircostanza aggravante, ma osserva che tale errore non può essere oggetto di ricorsopoiché non integra una pena illegale;evidenzia, tuttavia, che è contrario a norma di legge l'aver adottato la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida quantificandola nelladurata di soli sei mesi, mentre non si tratta di pena negoziabile ma obbligatoria, comeperaltro lo stesso giudice riconosce, richiamando in motivazione l'art. 187 del Codicedella strada, che corrisponde ad altra fattispecie di reato.Nel caso di specie, il veicolo apparteneva ad un terzo e pertanto non è statosequestrato a fini di confisca, ma ciò comporta che la sanzione amministrativa debbaessere applicata nella durata minima di due anni.Di contro, il giudicante nella motivazione ha richiamato l'art. 222, comma 2 bis, delCodice della strada che riguarda tutt'altra fattispecie, essendo relativa alle ipotesi in cuida una violazione delle norme del Codice della strada derivino danni alle persone.Osserva, infine, il ricorrente che, anche a voler ritenere che il giudicante abbiavoluto anticipare il dimezzamento legato alle conseguenze premiali dello svolgimentopositivo del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9 bis, del Codice della stradaindicato in motivazione, la misura avrebbe dovuto comunque essere applicata per ladurata di un anno e che, comunque, tale anticipazione non è corretta e non vieneperaltro neppure richiamata dallo stesso giudicante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso in merito alla durata della sanzione amministrativa è fondato per leargomentazioni esposte dal ricorrente.L'art. 186 del Codice della strada, che si applica nel caso in esame, prevede, alcomma 2 lettera c, che all'accertamento del reato consegue sempre la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni e, se ilveicolo appartiene a persone estranee al reato, la sospensione è raddoppiata. Inoltre, ilcomma 2 quater della medesima norma prevede che le disposizioni relative alle sanzioniaccessorie debbano essere applicate anche in caso di sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.di applicazione della pena su richiesta delle parti.Deve convenirsi con il Procuratore impugnante e con il Procuratore generale chenel caso di specie la durata minima della sanzione amministrativa della sospensionedella patente prevista dall’art. 187 codice della Strada è pari a due anni.Ciò posto, occorre verificare se questa Corte può annullare con o senza rinvio ladurata della sanzione amministrativa, considerato che la stessa è stata oggetto precipuodell'accordo pattizio tra le parti.Giova ricordare che, giusta il principio affermato dalle Sezioni unite nella pronunziaSavin, in caso di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'illegalità della misuradi sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenzain quanto il vizio rilevato rende invalido l’intero accordo. (Sez. U, n. 21368 del26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 05)Va tuttavia osservato che questa affermazione non riguarda le sanzioniamministrative in quanto è stato precisato che in tema di patteggiamento, la clausolacon cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deveritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella lorodisponibilità. (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 01; Sez. 4 , n.48556 del 14/11/2023 Rv. 285426 – 01)Alla stregua di questi principi, poiché la clausola relativa alla durata concordatadalle parti, essendo inferiore al disposto normativo, deve ritenersi come non apposta, lasentenza deve essere annullata, limitatamente alla stessa, ferma restando la definitivitàdel patteggiamento sulla pena.Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bologna che provvederà a rideterminare ladurata della sanzione amministrativa obbligatoria della sospensione della patente, nelrispetto dei criteri di legge suindicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della duratadella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]