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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 21833/2026

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ORIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, per conto del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che, con l'ordinanza impugnata n. 1183 del 5/02/2026, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento ai servizi sociali con effetto dal 5/1/2026 concesso con precedente ordinanza del 15/9/2025 nei confronti del ricorrente; Che con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, (che ha depositato memorie con motivi "nuovi" il 17/5/2026) si denunciano nullità del decreto di fissazione dell'udienza per omessa notifica al nominato difensore di fiducia, nonché erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47, comma 11, ord. pen.; Che, quanto al primo motivo di ricorso (reiterato nelle memorie), la nomina fiduciaria nel procedimento di concessione della misura non risulta in atti e, in ogni caso, quella nomina, anche se fosse esistente, non si estenderebbe al 1procedimento di revoca (Sez. 1, n. 34171 del 2/07/2024, Rv. 286982-01: nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.), donde la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso; Che le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso (anch'esso reiterato nelle memorie), con cui si deduce la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. per avere l'ordinanza impugnata "assiomaticamente rileva[to] le pretese violazioni dell'affidato", sono generiche e meramente confutative, avendo il Tribunale motivato sulle ragioni della disposta revoca (irreperibilità dell'affidato quantomeno dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; mancata presenza in udienza malgrado la regolarità della notifica; incapacità di gestire gli spazi di libertà connessi alla misura), sicché devono ritenersi non consentite in sede di legittimità; Che i "motivi nuovi" depositati a mezzo pec del 18/5/2026 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in realtà sono reiterativi dei motivi di ricorso e, per il resto, si risolvono nella richiesta di assegnazione del ricorso ad altra sezione per la trattazione in pubblica udienza; Che alla complessiva inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORIN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, per conto del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che, con l'ordinanza impugnata n. 1183 del 5/02/2026, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento ai servizi sociali con effetto dal 5/1/2026 concesso con precedente ordinanza del 15/9/2025 nei confronti del ricorrente; Che con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, (che ha depositato memorie con motivi "nuovi" il 17/5/2026) si denunciano nullità del decreto di fissazione dell'udienza per omessa notifica al nominato difensore di fiducia, nonché erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47, comma 11, ord. pen.; Che, quanto al primo motivo di ricorso (reiterato nelle memorie), la nomina fiduciaria nel procedimento di concessione della misura non risulta in atti e, in ogni caso, quella nomina, anche se fosse esistente, non si estenderebbe al 1procedimento di revoca (Sez. 1, n. 34171 del 2/07/2024, Rv. 286982-01: nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.), donde la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso; Che le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso (anch'esso reiterato nelle memorie), con cui si deduce la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. per avere l'ordinanza impugnata "assiomaticamente rileva[to] le pretese violazioni dell'affidato", sono generiche e meramente confutative, avendo il Tribunale motivato sulle ragioni della disposta revoca (irreperibilità dell'affidato quantomeno dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]; mancata presenza in udienza malgrado la regolarità della notifica; incapacità di gestire gli spazi di libertà connessi alla misura), sicché devono ritenersi non consentite in sede di legittimità; Che i "motivi nuovi" depositati a mezzo pec del 18/5/2026 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in realtà sono reiterativi dei motivi di ricorso e, per il resto, si risolvono nella richiesta di assegnazione del ricorso ad altra sezione per la trattazione in pubblica udienza; Che alla complessiva inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Decreto Cassazione n. 21833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris