Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36845/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Bari che, in data 5/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 15/09/2020, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo di ricorso, nel quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondati.

La motivazione della Corte territoriale sul punto, infatti, è adeguata e coerente e risulta d'altro canto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) per il quale per il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato per le modalità insistenti della condotta ed alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Bari che, in data 5/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 15/09/2020, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo di ricorso, nel quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondati. La motivazione della Corte territoriale sul punto, infatti, è adeguata e coerente e risulta d'altro canto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) per il quale per il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato per le modalità insistenti della condotta ed alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36845/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris