CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 aprile 1961
Cassazione n. 16479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il 03/04/1961 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari congiuntamente alla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche, anche in via di fatto, per la durata di un anno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per corruzione funzionale (artt. 318 e 321 cod. pen.). Secondo la contestazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della "SVAS Biosana s.p.a." e direttore/membro del consiglio di amministrazione della "E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avrebbe offerto e dato denaro - in concorso morale e materiale con altri — ad [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio sindacale dell' "ARNAS [OSCURATO:PERSONA]", per orientare, anche mediante collusioni e accordi occulti, l'esito degli appalti e delle procedure che sarebbero state bandite e/o avviate dall'ente, in maniera tale da tenere in peculiare considerazione le predette aziende e per orientare, in particolare, la decisione di deliberare o meno l'avvio di una procedura per l'acquisto da parte di "ARNAS" di un macchinario cardiologico innovativo di cui era distributore esclusivo per l'Italia la "E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale del riesame non ha considerato che l'indagato, ormai sessantacinquenne: è incensurato; operava attivamente da oltre quarant'anni nel settore della Sanità dove era a capo di un nutrito gruppo di imprese, tutte facenti capo alla "SVAS Biosana s.p.a.", quotata in borsa, con attività in tutta Italia e nei Paesi balcanici, senza essere stato mai attinto da contestazioni penali; il suo unico contatto con gli asseriti illeciti derivava dal rapporto con [OSCURATO:PERSONA], in restrizione cautelare dal 10 giugno 2025 (sicché, recisi i rapporti con questi, non residuano elementi da cui desumere il rischio di reiterazione dei reati); prima dell'interrogatorio di garanzia, si era dimesso da tutte le cariche ricoperte, e non solo da quella rivestita all'interno di "E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e della "SVAS Biosana s.p.a."; pur essendo socio di maggioranza di tale società, non dispone, dunque, di poteri di direzione, gestione e rappresentanza. Inoltre, i Giudici di merito nulla hanno replicato al parere legale dello studio "[OSCURATO:PERSONA] LLP", che esponeva le ragioni per cui i presidi regolamentari e organizzativi propri delle società quotate su EGM ("[OSCURATO:PERSONA]"), qual 2 \è la "SVAS Biosana s.p.a." (società capogruppo a cui fa capo la "E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e le altre società da cui [OSCURATO:PERSONA] si è dimesso), limitano strutturalmente la possibilità che l'amministratore delegato il quale abbia rassegnato le proprie dimissioni ma detenga una posizione di azionista di controllo continui ad esercitare di fatto la gestione della società, in assenza di deleghe. Come si evince dal suddetto parere, tale disciplina impone, infatti, meccanismi di decisione collegiale, controlli indipendenti sulle operazioni con parti correlate, vincoli informativi e obblighi di trasparenza, sanzioni di mercato e assistenza continuativa del [OSCURATO:PERSONA] previsto dal regolamento emittenti EGM: fattori che, fino a prova contraria, impediscono che un ex amministratore o un azionista di controllo privo di deleghe possa incidere direttamente sulle scelte operative della società. 2.2. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla scelta della misura irrogata e, in ogni caso, dell'applicazione congiunta degli arresti domiciliari e del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche, anche in via di fatto, per la durata di un anno. Il Tribunale non ha argomentato la proporzionalità della misura irrogata né ha rispettato l'onere rafforzato di motivazione imposto in caso di applicazione cumulativa di misure cautelari personali. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una memoria di replica alle osservazioni scritte del Procuratore Generale, ribadendo che dal provvedimento impugnato: - non si evince alcuna «rete di rapporti illeciti» (tali rapporti essendosi limitati a quelli con Sciacchitan9; - non emergono gli «illeciti perpetrati», la condotta corruttiva essendo circoscritta all'unico episodio relativo all'avvio di una procedura di acquisto del robot cardiochirurgico, come comprovato dal fatto che nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (allegato), depositato qualche giorno dopo la presentazione del ricorso, non si rinviene alcun capo di incolpazione, né alcuna condotta ulteriore; - non risulta alcuno «stabile inserimento» in una «rete illecita» né alcuna «non comune capacità criminosa», posto che l'attività corruttiva si esaurì in un arco temporale circoscritto. Inoltre, il Procuratore Generale non ha realmente argomentato la necessità di applicare congiuntamente gli arresti domiciliari e la misura interdittiva né la proporzionalità della misura irrogata ex art. 275 c.p.p., con particolare riferimento all'esclusione della sufficienza della sola misura interdittiva; neppure ha chiarito - esplicitandone le ragioni concrete - perché «i meccanismi formali operanti all'interno delle aziende private del prevenuto» sarebbero inidonei a superare «il 3dato dell'interesse economico mantenuto quale socio di maggioranza delle stesse»; non essendosi confrontato con il citato parere legale dello Studio "[OSCURATO:PERSONA] LLP" in cui sono invece evidenziati numerosi fattori concreti che, sino a prova contraria, impediscono ad un ex amministratore o un azionista di controllo diretto o indiretto, privo di deleghe, di incidere sulle scelte operative della società e del gruppo ad essa facente capo. Peraltro, il Tribunale di Palermo, espressosi in sede di appello cautelare (nell'allegata ordinanza), ha successivamente confermato la misura interdittiva, affermando in modo testuale - senza accennare agli arresti domiciliari, applicati congiuntamente - l'idoneità di tale misura a fronteggiare le esigenze cautelari, ritenendola proporzionata alla gravità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che il ricorrente contesta la sussistenza dell'unica esigenza posta dai Giudici alla base dell'applicazione congiunta delle misure cautelari - ovvero il rischio di reiterazione del reato (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.) -, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata o quantomeno la revoca degli arresti domiciliari, i rilievi difensivi sono fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 2. I Giudici del riesame hanno desunto il pericolo di reiterazione criminosa dalla durata del tempo per il quale [OSCURATO:PERSONA] (e cioè il presunto corrotto) avrebbe indirizzato le scelte discrezionali degli organi amministrativi delle aziende ospedaliere roteanti nel suo raggio di potere verso l'acquisto del macchinario (del valore di circa sei milioni di euro), distribuito in via esclusiva dalla società diretta dall'indagato. Hanno valorizzato la complicità di dipendenti ed intermediari e il ricorso a «complessi meccanismi per mascherare, attraverso l'emissione di false fatture, la corresponsione di ingenti somme di denaro per l'adempimento per l'esecuzione del patto corruttivo». Hanno aggiunto come la cessazione degli incarichi di direzione e gestione amministratore non fosse sufficiente ad escludere il rischio di reiterazione del reato, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto socio di maggioranza ed essendo le condotte realizzate non strettamente connesse alle cariche formali di amministrazione e rappresentanza delle società. In tale prospettiva, hanno ritenuto che le competenze ed esperienze maturate dall'indagato, nonché il fascio di relazioni illecite con faccendieri e pubblici ufficiali possano essere ancora a=24 utilizzate per reiterare analoghi fatti delittuosi, di 4natura corruttiva, anche nella veste di socio di maggioranza, con l'evidente finalità di incrementare ed assicurare alle società - anche di nuova costituzione, diverse da quelle interessate dalle dimissioni - maggiori profitti. I Giudici di merito hanno, infine, desunto l'attualità del pericolo dalla data ancora recente di commissione dei fatti, ed argomentato l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure affermando che misure diverse da quella custodiale sarebbertinidoneX,a recidere la riscontrata rete di collegamenti dell'indagato con intermediari e pubblici ufficiali. 3. Siffatta motivazione appare a tratti apodittica - e quindi apparente - e, per il resto, caratterizzata dall'apposizione, sulla pericolosità dell'indagato, di un'enfasi indebita, in quanto non giustificata, bensì, al limite, contraddetta dalla puntuale descrizione della vicenda. Come sottolineato dal ricorrente, l'argomentazione è infatti costellata dall'uso improprio del plurale, che non trova riscontro nella ricostruzione dell'unico fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] (la corruzione volta alla vendita del robot cardio-chirurgico distribuito in esclusiva da "E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società del gruppo "SVA Biosana s.p.a., nelle quali l'indagato rivestiva un ruolo apicale) né in quella della relazione - anch'essa esclusiva (seppure spesso realizzata per il tramite altrui e protrattasi per un non irrilevante periodo di tempo) - intercorsa tra l'indagato, "corruttore", ed il "corrotto" ([OSCURATO:PERSONA]), sul quale indugia, invero e piuttosto, per la massima parte l'argomentazione dei Giudici di merito. 3.1. Ne esce altresì svilito il rispetto della "proporzione" della risposta cautelare. Requisito che il legislatore ha espressamente eretto a canone conformativo della scelta giudiziaria in materia cautelare e che avrebbe dovuto oltretutto suggerire uno sforzo argomentativo aggiuntivo e peculiare quando, come nel caso di specie, le misure personali siano applicate addirittura in via congiunta (V. Sez. 5, n. 12503 del 04/02/2020, P., Rv. 279016). Requisito, per contro, non congruamente giustificato nell'ordinanza impugnata la quale, in particolare, tace in ordine all'insufficienza della misura interdittiva (meno gravosa) ad arginare il rischio di reiterazione del reato, per tal via contraddicendo il principio (costituzionale) del "minore sacrificio possibile" della libertà individuale, al cui soddisfacimento tende il complessivo impianto legislativo degli artt. 274 e 275 cod. pen. e che nei citati concetti di adeguatezza e di proporzione trova precipua concretizzazione. 3.2. Essendo le deduzioni difensive svolte nel secondo motivo di ricorso fondate, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha disposto la misura degli arresti domiciliari - i cui presupposti non sono 5motivati né, alla luce di quanto in precedenza affermato, adeguatamente motivabili -, con conseguente caducazione della misura stessa. 4. Ferma, allora, l'astratta sufficienza della misura cautelare interdittiva a soddisfare il pericolo di reiterazione del reato, sul punto, va però ricordato che, se la previsione di una "specifica occasione" per delinquere esula dalle facoltà del giudice e non gli è dunque richiesta, ciò nondimeno, il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, basata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). E va, inoltre, ulteriormente specificato che l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476). 4.1. Se è così, l'ordinanza impugnata non risulta aver fatto buon governo nemmeno dei principi in tema di "attualità" e "concretezza" del rischio di recidiva che viene, per contro, desunto sic et simpliciter dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] - il quale già in sede di interrogatorio aveva documentato le sue dimissioni dalle cariche direttive, amministrative e gestorie ricoperte in tutte le società del gruppo "SVAS Biosana s.p.a.", con correlativa comunicazione in borsa -, fosse rimasto però socio di maggioranza di "SVAS Biosana s.p.a.", ipotizzando, inoltre, che egli potesse pur sempre delinquere in società anche di nuova costituzione diverse da quelle interessate dalle dimissioni. 4.2. Tale giudizio, per un verso (per l'ultima parte), si fonda su una valutazione meramente astratta che sconta la già rilevata "eccedenza interpretativa" in cui sono incorsi i Giudici del riesame là dove hanno contraddittoriamente affermato una «spregiudicatezza» e un «elevato grado» di pericolosità dell'indagato che non emerge dal dato fattuale da essi stessi ricostruito nel provvedimento impugnato. 4.3. Per altro verso, elude il confronto con le deduzioni difensive, che avevano richiamato i contenuti di un parere pro ventate, emesso da un noto studio legale (menzionato solo en passant nell'ordinanza impugnata), nel quale si rappresentava l'idoneità dei presidi assunti da "SVAS Biosana s.p.a.", in quanto società quotata sul mercato EGM, a fronteggiare il rischio di ingerenze da parte di un azionista di maggioranza privo di deleghe. 64.4. Per tale ragione, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla misura del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche, anche in via di fatto, per la durata di un anno, con rinvio ai giudici del riesame per nuova valutazione sul punto. P.Q.M