CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui, in termini del tutto generici, si contesta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e prevalenti sulle ritenute circostanze aggravanti, per essersi la Corte territoriale asseritamente limitata a fornire sul punto una motivazione per relationem rispetto a quella della sentenza di primo grado, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno provveduto a riformare il giudizio sulla pena rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, da un lato, ritenendo applicabili in favore dell'odierno ricorrente le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., e dall'altro lato, esplicando congrue e non illogiche ragioni per cui, tuttavia, si debba concludere per un giudizio di equivalenza delle stesse con le contestate aggravanti (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza); che, a tal proposito, deve ribadirsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 genn