CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItclatoav±gb alre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e all'omesso esame del motivo, non rinunciato, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; - che il ricorso è inammissibile, posto: 1.) che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); 2.) che la Corte, lungi dall'omettere l'esame del motivo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha specificamente motivato sul punto argomentando nel senso che la significatività delle condotte ascritte all'imputato fosse tale da escludere che egli ne fosse meritevole (cfr. pag. 1 del 'Fatto e diritto', ultimo capoverso della sentenza impugnata), donde sotto questo profilo il motivo è generico; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7 iL Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] %AmAA 41,4,m9Limmt40' , DEPMITATOIri [OSCURATO:PERSONA] oggi