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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 27569/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata la sentenza in data 3 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 e 223 L.F., limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari.

2. L'impugnativa, sottoscritta dal difensore dell'imputato, consta di un solo motivo (quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.) e denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

E' dedotto, al riguardo, che, stando alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore 'testa di legno' della società fallita - quale sarebbe stato il ricorrente con riferimento alla '[OSCURATO:PERSONA].

Com .

Srl.', dichiarata fallita il 23 maggio 2011 - non può essere chiamato a rispondere delle condotte di distrazione dei beni aziendali da altri poste in essere sulla base del mero ruolo rivestito, tanto dissimulando un addebito a titolo di responsabilità oggettiva, essendo necessario, piuttosto, un approfondimento istruttorio sulla concreta possibilità dell'amministratore formale di vigilare sull'operato dell'amministratore di fatto e di opporsi agli atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale: approfondimento che, nel caso di specie, era mancato e che, invece, sarebbe stato imprescindibile, essendo stato accertato il ruolo gestorio di fatto esercitato sulla '[OSCURATO:PERSONA].com .

Srl.' da [OSCURATO:PERSONA].

3. Con requisitoria in data 12 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nella sentenza di primo grado, che ha riconosciuto colpevole D'[OSCURATO:PERSONA] del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso, nella qualità di amministratore e liquidatore della '[OSCURATO:PERSONA].com .

Srl.', dichiarata fallita il 23 maggio 2011, si legge che l'imputato aveva concorso con gli amministratori di fatto della fallita - ossia, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella realizzazione delle condotte distrattive aventi ad oggetto beni aziendali del valore di Euro 4.096,80, tanto desumendosi dalla circostanza - attestata da plurimi elementi probatori - che egli non si fosse limitato ad espletare una mera funzione di rappresentanza della società fallita (tanto più perché ne deteneva il 99% delle quote), ma avesse espletato significative attività gestoria della stessa fin dalla sua costituzione, come, ad esempio, con riferimento alla sottoscrizione della scrittura privata con la quale la '[OSCURATO:PERSONA].com .

Srl.' si era accollato il debito della '[OSCURATO:PERSONA].' nei confronti della 'Bonduelle Italia' (cfr. pagg. 10-11).

2. In aggiunta a tale decisivo rilievo, genericamente contestato dal D'Aniello con l'atto di appello in data 1 ottobre 2015, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ricordato come dalle dichiarazioni dell'imputato - rese nel corso del suo esame dibattimentale e, prima ancora, agli organi della Curatela (secondo cui i beni strumentali erano stati dati ad altra società o gettati via perché vecchi) - fosse emersa la sua piena consapevolezza dell'esistenza, alla cessazione all'attività imprenditoriale, di beni materiali residui, della cui sorte egli, tuttavia, si era completamente disinteressato, ancorché fosse evidente il pregiudizio che ne sarebbe potuto derivare per i creditori sociali.

Donde, ha concluso nel senso che, in ragione della funzione di amministratore concretamente esercitata e della certa consapevolezza dell'esistenza di residui beni aziendali, il fondamento della responsabilità del D'Aniello per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli era da individuare nell'omessa attivazione dei poteri di custodia e controllo del patrimonio aziendale, inerenti alla funzione svolta, a tutela delle pretese creditorie, con conseguente accettazione del rischio che i beni che ne facevano parte, in assenza di ogni doverosa azione di salvaguardia, potessero essere distolti dalla loro destinazione di garanzia.

3. Ne viene che, al cospetto di tale corretto e nitido argomentare dei giudici di merito di entrambi i gradi, le deduzioni rassegnate a sostegno del motivo di ricorso replicano la medesima genericità che aveva contrassegnato il primo motivo di gravame, tanto più laddove evocano la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità dell'amministratore 'testa di legno' per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale senza per nulla confrontarsi con la specificità della regiudicanda.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza in data 3 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 e 223 L.F., limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. L'impugnativa, sottoscritta dal difensore dell'imputato, consta di un solo motivo (quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.) e denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. E' dedotto, al riguardo, che, stando alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore 'testa di legno' della società fallita - quale sarebbe stato il ricorrente con riferimento alla '[OSCURATO:PERSONA]. Com . Srl.', dichiarata fallita il 23 maggio 2011 - non può essere chiamato a rispondere delle condotte di distrazione dei beni aziendali da altri poste in essere sulla base del mero ruolo rivestito, tanto dissimulando un addebito a titolo di responsabilità oggettiva, essendo necessario, piuttosto, un approfondimento istruttorio sulla concreta possibilità dell'amministratore formale di vigilare sull'operato dell'amministratore di fatto e di opporsi agli atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale: approfondimento che, nel caso di specie, era mancato e che, invece, sarebbe stato imprescindibile, essendo stato accertato il ruolo gestorio di fatto esercitato sulla '[OSCURATO:PERSONA].com . Srl.' da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria in data 12 aprile 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nella sentenza di primo grado, che ha riconosciuto colpevole D'[OSCURATO:PERSONA] del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso, nella qualità di amministratore e liquidatore della '[OSCURATO:PERSONA].com . Srl.', dichiarata fallita il 23 maggio 2011, si legge che l'imputato aveva concorso con gli amministratori di fatto della fallita - ossia, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella realizzazione delle condotte distrattive aventi ad oggetto beni aziendali del valore di Euro 4.096,80, tanto desumendosi dalla circostanza - attestata da plurimi elementi probatori - che egli non si fosse limitato ad espletare una mera funzione di rappresentanza della società fallita (tanto più perché ne deteneva il 99% delle quote), ma avesse espletato significative attività gestoria della stessa fin dalla sua costituzione, come, ad esempio, con riferimento alla sottoscrizione della scrittura privata con la quale la '[OSCURATO:PERSONA].com . Srl.' si era accollato il debito della '[OSCURATO:PERSONA].' nei confronti della 'Bonduelle Italia' (cfr. pagg. 10-11). 2. In aggiunta a tale decisivo rilievo, genericamente contestato dal D'Aniello con l'atto di appello in data 1 ottobre 2015, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ricordato come dalle dichiarazioni dell'imputato - rese nel corso del suo esame dibattimentale e, prima ancora, agli organi della Curatela (secondo cui i beni strumentali erano stati dati ad altra società o gettati via perché vecchi) - fosse emersa la sua piena consapevolezza dell'esistenza, alla cessazione all'attività imprenditoriale, di beni materiali residui, della cui sorte egli, tuttavia, si era completamente disinteressato, ancorché fosse evidente il pregiudizio che ne sarebbe potuto derivare per i creditori sociali. Donde, ha concluso nel senso che, in ragione della funzione di amministratore concretamente esercitata e della certa consapevolezza dell'esistenza di residui beni aziendali, il fondamento della responsabilità del D'Aniello per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli era da individuare nell'omessa attivazione dei poteri di custodia e controllo del patrimonio aziendale, inerenti alla funzione svolta, a tutela delle pretese creditorie, con conseguente accettazione del rischio che i beni che ne facevano parte, in assenza di ogni doverosa azione di salvaguardia, potessero essere distolti dalla loro destinazione di garanzia. 3. Ne viene che, al cospetto di tale corretto e nitido argomentare dei giudici di merito di entrambi i gradi, le deduzioni rassegnate a sostegno del motivo di ricorso replicano la medesima genericità che aveva contrassegnato il primo motivo di gravame, tanto più laddove evocano la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità dell'amministratore 'testa di legno' per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale senza per nulla confrontarsi con la specificità della regiudicanda. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i
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