CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 33044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1687/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nel suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2. -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 4023/2016 depositata i l 08/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era attinta da accertamento sintetico sull’anno di imposta 2008, in ragione di disponibilità di beni immobili sintomo di maggior capacità contributiva. Avversato l’atto impositivo avanti il giudice di prossimità, trovava apprezzamento delle proprie ragioni, esibendo titoli di credito provenienti da stretti congiunti che aiutavano lei ed il marito nell’acquisto della nuova casa. Interponeva appello l’Ufficio, lamentando errata valutazione dei presupposti e del superamento della prova presuntiva. Il collegio d’appello rilevava prima la tardività dell’appello, ritenendo insufficiente la prova della distinta di raccomandate portate presso l’ufficio postale per la notifica in proprio, poi rilevava d’ufficio l’incompetenza del funzionario alla sottoscrizione dell’appello, quindi pronunciava nel merito, confermando la sentenza di primo grado. Avverso questa pronuncia ricorre l’Agenzia delle entrate, con il Patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando cinque motivi, cui replica la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO 1. Vengono proposti cinque motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 149 dello stesso codice di rito e per violazione della l. n. 890/1982, nel concreto lamentando non sia stata ritenuta prova della tempestiva consegna all’ufficio postale -per la notifica in proprio- l’elenco delle raccomandate confermata con il timbro datario del predetto ufficio postale. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 10, 11, 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 21 septies, l. n. 241/1990. Nello specifico si lamenta la ritenuta incompetenza del funzionario che ha sottoscritto l’appello, perché privo di qualifica dirigenziale. 1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 115 del medesimo codice di rito, per aver fatto ricorso il giudice alla scienza privata, nell’individuare l’elenco dei funzionari dell’Agenzia delle entrate abilitati alla firma degli atti giudiziari. 1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codice civile, nel concreto lamentando il ritenuto superamento della prova per redditometro mediante disponibilità ricevuta dai congiunti. 1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 del codice civile, nel concreto lamentando la ritenuta sufficienza per il contribuente di dimostrare l’insussistenza dello scostamento oltre ¼ dal parametro sintetico, per ottenere l’annullamento dell’intera pretesa. 2. Il primo motivo è fondato ed assorbente. Ed infatti è stato ritenuto che nel giudizio tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c, è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delleraccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su dettadistinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della soladistinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione) (così Cass. T., n. 18837/2024; ma, altresì n. 4151/2020). Ne consegue che è stata fornita sufficiente prova per verificare la tempestività del ricorso in appello, opportunamente riprodotta nel ricorso per cassazione, donde -giudice del fatto processuale-questa Corte rileva la tempestività dell’appello. 3. Gli altri motivi per un verso restano assorbiti dall’accoglimento del primo, dall’atro i capi di sentenza verso cui si rivolgono sono stati inutilmente pronunciati. Ritenuta (seppur erroneamente, come si è detto) che la prova di tempestività dell’appello non fosse stata fornita, il collegio di secondo grado avrebbe dovuto prendere atto di non esser stato investito ritualmente della cognizione della fattispecie ed avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare oltre, come irritualmente ha invece fatto. 3.1. Ed infatti, è principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolgaalla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiamnella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez. VI, 17gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione (e del conseguente motivo di impugnazione) attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004). 4. Conseguentemente, il primo motivo è fondato e gli altri debbono essere dichiarati inammissibili. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopraindicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Milano, in diversa composizione,