CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroVelletri [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4604/2018 depositata il 02/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appellodella concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito più brevementeanche solo VELLETRI) contro la sentenza di primo grado che aveva accoltoil ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’invito alpagamento ai fini Tari per l’anno 2014, ritenendone, contrariamene algiudice di primo grado, la legittimità, previo rigetto dell’eccezione diinammissibilità del gravame.Numero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/20262. Il contribuente ricorre in cassazione avverso siffatta pronuncia,affidandosi a cinque motivi.3. Resiste la VELLETRI che ha depositato controricorso.4. Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va esaminata l’istanza di cessazione della materiadel contendere formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria daultimo depositata, con cui assume, in sintesi, che dal definitivo esito didiversi e distinti giudizi relativi alla Tari 2014, meglio indicati in tale atto,nonché dal seguito dato da VELLETRI a tali pronunce, si evinca che, adoggi, non residui più alcuna contestazione tra le parti in ordine alla tassarifiuti per l’anno 2014, potendo conseguentemente ritenersi che – conspecifico riguardo all’oggetto del presente giudizio (impugnazionedell’invito di pagamento al detto titolo) – debba dichiararsi lasopravvenuta cessazione della materia del contendere.1.1. Ritiene il Collegio che tale istanza non meriti accoglimento, nonravvisandosi i presupposti per la pronunzia di cessazione della materia delcontendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, posto che nel processotributario, siffatta la pronuncia presuppone la cessazione della posizione dicontrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, difatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione -incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idoneiperciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia,con la conseguenza che non può desumersi dall'avvenuta definizione, inaltro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venirmeno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo checonsegua da distinti presupposti (Cass.5351/2020), ipotesi che non ricorrenella fattispecie in esame sulla scorta delle medesime allegazioni delleparti.Numero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/20262. Ciò premesso, con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omessapronuncia sull’eccezione preliminare di nullità della procura alla literilasciata da [OSCURATO:PERSONA] spa ai fini della proposizione dell'appello inviolazione dell'art. 112 c.p.c., nonché la nullità della sentenza d'appelloper violazione degli artt. 11, comma 3 e 12, comma 1 e 3, del D.Lgs. n.546/92 e degli artt. 75, comma 2, e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360,primo comma, nn. 4) e 3) c.p.c., assumendo che la sentenza impugnataabbia omesso di pronunciata sull’eccezione, definita come assorbente efondamentale, del difetto di valida procura alla lite rilasciata ai fini dellaproposizione dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] spa, stante l'intervenutadecadenza dai poteri di rappresentanza in capo al firmatario della stessa,Dott. [OSCURATO:PERSONA], da cui conseguirebbe la nullità/inammissibilitàdell’appello proposto avverso la sentenza di prime cure.2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.2.2. E’ inammissibile in quanto il mancato esame di una questionepuramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile, invece, soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito (Cass. 16/10/2024, n. 26913, Cass. 11/10/2018, n.25154). Questa Corte ha precisato che il mancato esame da parte delgiudice di una questione puramente processuale se pure non è suscettibiledi dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, può configurare un viziodella decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ..se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematicaprospettata dalla parte. (Cass. 12/01/2016, n. 321).2.3. E’, comunque, anche infondato, posto che è orientamentoconsolidato di questa Corte (vedi Cass. 27895/2025, Cass. 34775/2021)che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agiscain giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata,può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunqueNumero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimentoa tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione ingiudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, ilquale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedentecondotta difensiva del “falsus procurator”. Pertanto, la ratifica e laconseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione adeventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore dasoggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di2015).2.4. Nel caso di specie, il difetto di rappresentanza del dr. [OSCURATO:PERSONA] stato espressamente sanato ex art.182 c.p.c. considerato che ilconferimento della procura difensiva da parte dello stesso era stataespressamente ratificato dapprima in sede di C.d.A. del 12/12/2017 e, diseguito, dall’amministratore delegato rag. [OSCURATO:PERSONA], condocumentazione allegata in giudizio.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronunciasull’eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA] per difetto di specificità dei motivi in violazione dell'art. 112c.p.c. nonché la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 53,comma 1, del Dlgs n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 4) e 3) c.p.c.3.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.3.2. E’ inammissibile in quanto, come si è appena esposto nel motivoprecedente, il mancato esame di una questione puramente processualenon integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile, invece, soltanto nelcaso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass.16/10/2024, n. 26913, Cass. 11/10/2018, n. 25154), essendo statoprecisato che il mancato esame da parte del giudice di una questioneNumero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026puramente processuale se pure non è suscettibile di dar luogo al vizio diomissione di pronuncia, può configurare un vizio della decisione perviolazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, siriveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzioneimplicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.(Cass. 12/01/2016, n. 321).3.3. E’, in ogni caso, anche infondato atteso che per consolidatoorientamento di questa Corte la specificità dei motivi d'appello è assoltacon critica generale alla sentenza di primo grado. Ed infatti, in tema dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste afondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo daparte del contribuente, ovvero della legittimità dell'accertamento da partedell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioniadottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, quando ildissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ovedall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili inmodo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n.1030/2024). Tale orientamento trova fondamento sull'assunto per cui gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantienela sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.Numero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026S.U. n. 27199/2017). Nel caso di specie, la concessionaria, tramitel’appello, ha difeso, nella sua interezza, la legittimità della pretesatributaria oggetto del giudizio, il che depone chiaramente (anche) perl’infondatezza del motivo.4. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sullaeccezione preliminare di giudicato esterno in violazione dell'art. 112 c.p.c.nonché la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 2909 c.c.e dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4) e 3)c.p.c., sostenendo, da un lato, che il giudice di appello non si fossepronunciato su tale eccezione ritualmente proposta, dall’altro, che lasentenza impugnata avesse violato le norme indicate per non averritenuto operante il preteso giudicato formatosi sui presupposti di fatto edi diritto della pretesa impositiva oggetto del presente giudizio per effettosentenze relative alla TARES 2013 e alla TARSU dal 2006 al 2011.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Come già affermato da questa Corte ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione delprovvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del casoconcreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o lanon esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. explurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.30/01/2020, n. 2153). E’ stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendoviun'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo diimpugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente lareiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un puntoche si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.Numero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/202604/06/2019, n. 1525).4.3. Nel caso di specie, la CTR ha, sia pure implicitamente, rigettatol’eccezione di giudicato esterno posto che la sentenza impugnata haaccertato nel merito i presupposti dell’imposizione relativo alla Tari 2014,avendo ritenuto la legittimità della pretesa impositiva, anche attraversol’apprezzamento di fatto dell’estensione della superficie calpestabile, cosìescludendo l’errore di calcolo da parte del concessionario nelladeterminazione dell’imposta.4.4. In ogni caso, deve escludersi la prospettata violazione del giudicatoesterno, essendo consolidato orientamento di questa Corte (vedi, exmultis, Cass. 9657/2025) secondo cui la sentenza del giudice tributariorelativa a un determinato anno d'imposta non costituisce giudicato esternoper gli anni successivi, se concerne elementi che non assumono caratterepermanente e sono basati su presupposti di fatto differenti tra le diverseannualità.4.5. Nel caso di specie, le sentenze, il cui giudicato si invoca, riguardanoimposte diverse (TARES e TARSU) per annualità precedenti.4.6. Oltre a ciò, esse si riferiscono ad un elemento di fatto, ossia lasuperficie tassabile, non sovrapponibile (con certezza) a quella previstadalla disciplina TARI, oggetto della presente controversia, che ha sostituitola TARSU e la TARES, avendo la prima introdotto un presuppostoimpositivo parzialmente diverso, posto che la base imponibile ènormativamente individuata nella superficie calpestabile dell'immobile,superando il precedente criterio, più forfettario, legato alla superficiecatastale (80%). Ciò induce ad escludere la pretesa violazione di leggeprospettata nel motivo, in considerazione della diversità del presuppostofattuale della superficie tassabile rispetto a quella considerata perl’imposta oggetto di causa, dovendosi, quindi, ritenere che il giudicatodelle sentenze definitive pronunciate inter partes, relative a precedentiannualità e a diverse imposte, non spieghi effetti sull’accertamento inNumero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026fatto compiuto sul punto dalla sentenza impugnata.5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenzad'appello per omessa o apparente motivazione in violazione dell'art. 36,comma 2, del Dlgs n. 546/1992, nonché degli artt. 132, secondo comma,n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cast., in relazione all'art. 360,primo comma, nn. 4) e 3) c.p.c.., sostenendo che la sentenza sia affettada assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione in relazionealla questione della determinazione della superficie tassabile.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Le Sezioni Unite della Corte hanno,ancora, chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioNumero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]).5.3. Nel caso di specie la motivazione della sentenza si pone ben al disopra del c.d. minimo costituzionale, essendo chiaramente intellegibilel’iter-logico giuridico della decisione che, da un lato, escludel’inammissibilità dell’appello, ritenendo rituale la notificazione via PECdell’appello che ha comunque raggiunto il suo scopo e, all’altro, confermala pretesa impositivo, considerando corretto il calcolo operato dalla societàappellante per la determinazione della superficie calpestabile soggetta atassazione ai fini TARI sulla scorta della documentazione esaminata,evidenziando che la misurazione risulta confermata dalla relazione tecnicaallegata.6. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente di duole dell’omesso esamedella documentazione probatoria prodotta dal contribuente in violazionedell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, nn. 5) e 3) c.p.c., assumendo che giudice di appello avrebbeingiustificatamente e visibilmente ignorato tutte le prove documentaliofferte dal contribuente, seppur sollecitato con l'atto di costituzione inappello a compiere un esame delle stesse, risolutivo ai fini della confermadella sentenza di prime cure e dell'annullamento dell'atto impositivo.6.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.6.2. E’ inammissibile rispetto al parametro di cui al n.5 del primo commadell’art.360 c.p.c., atteso che il ricorrente si duole, in realtà, dell’omessoesame di elementi istruttori dalla stessa riversati nel processo che,tuttavia, come chiarito da questa Corte, non integra, di per sé, il vizio diNumero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, ossial’estensione della superficie tassabile ai fini della Tari, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie, in quanto neppure il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predettanorma (vedi Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679).6.3. E’ inammissibile sotto il profilo di cui al n. 3) della citata disposizioneconsiderato che il ricorrente, sotto la prospettava della violazionedell’art.2697 c.c., mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbedemandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme,bensì l’apprezzamento delle prove dedotte in giudizio, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass.05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n.24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Invero con la proposizione delricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, traNumero registro generale 5495/2019Numero sezionale 2254/2026Numero di raccolta generale 15927/2026Data pubblicazione 24/05/2026le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).7. In definitiva, il ricorso va rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 1.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali, CPA e IVA, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente