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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11248/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione del bene sequestrato e rigetto nel resto; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio seguito alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, in accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 8 giugno 2020 di un violino "[OSCURATO:PERSONA]" in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione risalente all'anno 2007, senza disporre la restituzione ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. in quanto strumento di elevato interesse artistico e culturale ex art. 10, comma 1, TU [OSCURATO:PERSONA], quale bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, sarebbe un bene intrinsecamente criminoso di cui è vietato l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione.

1.1. Secondo la prospettazione dell'accusa, la vicenda attiene alla ricettazione ex art. 648 cod. pen. di un violino "[OSCURATO:PERSONA]" che sarebbe stato sottratto da ignoti al Conservatorio di Musica di Stato

V. Bellini di Palermo in un periodo compreso tra l'anno 2000 e il 17 ottobre 2012.

Lo strumento musicale era detenuto e utilizzato dalla ricorrente, violinista polacca di fama internazionale alla quale sarebbe pervenuto attraverso un contratto di comodato d'uso formalizzato il 17 luglio 2007 con un industriale e mecenate tedesco che lo aveva, a sua volta, acquistato - con l'assistenza di uno studio legale - nel corso dell'anno 2007 da [OSCURATO:PERSONA], liutaio in Cremona.

In data 8 giugno 2020, poiché la ricorrente si trovava a Palermo per partecipare ad un concorso musicale internazionale, il violino veniva sequestrato dalla polizia giudiziaria.

1.2. Avverso il decreto di sequestro probatorio la difesa della Wronko aveva formulato richiesta di riesame che il Tribunale, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse e dell'intervenuta revoca del sequestro e restituzione dello strumento musicale al Conservatorio da parte del Pubblico Ministero, dichiarava inammissibile, ritenendo che gli accertamenti svolti avessero confermato che il violino fosse quello sottratto al Conservatorio e che le ragioni in ordine al diritto alla restituzione ben potessero essere tutelate ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 1.3.

La Seconda Sezione di questa Corte, adita dal ricorrente, aveva invece ritenuto sussistente un interesse che è stato individuato nell'inutilizzabilità del bene quale materiale probatorio, rilevando che la difesa aveva censurato l'accertata sussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell'esatta provenienza del violino sequestrato; il reato sarebbe prescritto a far data dall'anno 2015, circostanza che imponeva al Tribunale di pronunciarsi in merito alla legittimità del provvedimento genetico. 2.

Il giudizio di rinvio, pervenuto alle conclusioni sopra riportate, è oggetto del presente ricorso per mezzo del quale la difesa della ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.2.1.

Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240, secondo comma, cod. pen. e 176 d.lgs. n. 42 del 2004.

Si censura la parte della decisione che disponeva la mancata restituzione del violino, nonostante l'intervenuto annullamento del sequestro.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non ipotizzabile la restituzione del violino sequestrato sul presupposto che la sua detenzione integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004.

Tale norma sarebbe invece afferente al c.d.

"furto archeologico" ricorrente quando il soggetto si impossessa di beni culturali dello Stato sotterrati o immersi nei fondali marini, né risulta rilevante la circostanza che lo strumento sarebbe stato indicato come bene di elevato interesse storico artistico e culturale ex art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004, visto che il Tribunale del riesame dà atto dell'assenza di una conforme dichiarazione del ministero competente.

Errata sarebbe la ritenuta provenienza del violino dal Conservatorio di Palermo, visti i dubbi sull'effettiva corrispondenza tra lo strumento sequestrato all'indagata e quello che sarebbe stato sottratto a detto ente.

I dubbi sarebbero stati resi palesi dal provvedimento del G.i.p. che nelle more aveva annullato, a seguito di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il provvedimento con cui il P.M. aveva revocato il sequestro e disposta la restituzione del violino in favore del Conservatorio di Palermo.

Il violino, in assenza di norme che ne vietano il possesso, non potrebbe essere ritenuto un bene rientrante tra quelli ricompresi nell'art. 240, secondo comma, n.2 cod. pen. 2.2.

Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al fumus commisi delicti del delitto di ricettazione sebbene ritenuto prescritto.

Nonostante i motivi di riesame confutassero l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi in ordine all'ipotesi di ricettazione contestata, il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che sussistesse una corrispondenza tra il violino sequestrato alla ricorrente e quello sottratto al Conservatorio in epoca remota.

La ricorrente era persona certamente in buona fede avendo ricevuto il violino nel 2007, data in cui non sarebbe stato possibile conoscere l'esistenza di un remoto furto avvenuto presso il Conservatorio di Palermo ed avente ad oggetto detto strumento musicale.

2.3. Violazione degli artt. 9 e 10, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ordine alla competenza territoriale da individuarsi in capo al Tribunale di Roma in ragione della ricezione dello strumento ad Amburgo, ove si sarebbe realizzata la ricezione del violino, circostanza che renderebbe inoperante la disposizione dell'art. 10, comma 2, cod. proc. pen. erroneamente richiamata dal Tribunale; la citata norma presuppone che non sia noto il luogo della commissione del reato, mentre nel caso oggetto di indagine lo strumento era stato consegnato alla Wronko ad Amburgo, fatto che sarebbe emerso da una nota della Ambasciata tedesca del 2014.

Anche se si fosse assegnata rilevanza al contributo causale del liutaio [OSCURATO:PERSONA], condotta precedente alla consegna del violino, la competenza sarebbe da individuarsi in capo alla Procura della Repubblica di Cremona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato seppure per motivi parzialmente differenti da quelli evidenziati dal Tribunale del riesame che ha comunque correttamente omesso di restituire lo strumento musicale.

2. Preliminarmente si osserva che generico e comunque infondato risulta il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'incompetenza del Tribunale di Palermo.

La ricorrente in sede di riesame aveva prospettato la sola competenza del Tribunale di Cremona che in questa sede prospetta solo in via residuale rispetto a quella del Tribunale di Roma, tra l'altro facendo diretto riferimento a fatti processuali relativi ad un procedimento estraneo a quello oggetto di scrutinio: gli atti provenienti dall'Ambasciata tedesca in Italia e risalenti al 2014 citati dalla difesa al fine di corroborare una differente competenza territoriale, risultano relativi, sulla base delle stesse allegazioni della ricorrente, ad altro procedimento ( penale avente ad oggetto le indagini nei confronti della persona asseritamente responsabile della sottrazione del violino dal Conservatorio di Palermo.

In ogni caso, adeguata e coerente risulta la motivazione del Tribunale in punto di competenza, nella parte in cui ha escluso l'applicazione del comma 1 dell'art.10 cod. proc. pen.: poiché la ricorrente dimora in Olanda, la competenza del Tribunale di Roma è stata esclusa dalla Procura generale presso questa Suprema Corte ex art. 54, comma 2, cod. proc. pen., oltre che dalla ricorrente, che proprio in quella sede aveva insistito per la declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Cremona.

3. Infondati risultano complessivamente il primo ed il secondo motivo attraverso cui la ricorrente complessivamente censura la mancata restituzione del violino assumendone il possesso in buona fede al momento della ricezione ovvero, parzialmente contraddicendosi, la non corrispondenza tra il violino sequestrato e quello sottratto al Conservatorio di Palermo.4.

Deve preliminarmente essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. che può involgere quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) perché sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

4.1. Essendo questo il perimetro entro il quale deve essere valutato il provvedimento impugnato, la motivazione del Tribunale risulta adeguata nella parte in cui, avendo apprezzato che il reato dovesse ritenersi estinto per prescrizione prima dell'inizio delle indagini nei confronti della Wronko, ha omesso di fornire risposta in ordine alle censure che tendevano a confutare l'esistenza del reato.

Ed infatti, compito del Tribunale del riesame era quello di valutare la legittimità del provvedimento di sequestro probatorio disposto dal P.M. e, di conseguenza, esprimersi sulle sorti del vincolo disposto sul violino in ipotesi di illegittimità del sequestro e sulla restituzione in favore dell'avente diritto; non deve essere, inoltre tralasciato il dato a mente del quale questa Corte, nel giudizio di annullamento, aveva ritenuto che sussistesse un interesse concreto ed attuale in ordine ad una pronuncia onde evitare che il bene in sequestro entrasse a far parte del materiale probatorio (questa Corte ha richiamato, sul punto, la decisione della Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277314); in ogni caso, si osserva che era intervenuto medio tempore il provvedimento con cui il G.i.p. - su istanza della Wronko ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. - aveva revocato il provvedimento di dissequestro e restituzione al Conservatorio di Palermo dello strumento musicale.

4.2. Corretta risulta la parte della decisione che ha ritenuto che il reato, a causa del lungo tempo trascorso dai fatti, fosse ormai prescritto essendo incontestata la circostanza che il delitto di ricettazione ipotizzato si fosse realizzato al momento della ricezione del violino della Wronko nel 2007, da parte di un magnate tedesco, ad Amburgo per il tramite di un legale.

La causa estintiva, pertanto, in quanto già sussistente al momento del sequestro, impediva la possibilità di imprimere un vincolo giuridico sul bene a fini probatori.

Nello stesso senso si è espressa questa Corte con riferimento al sequestro preventivo avendo rilevato che in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, manchi il "fumus" del reato, anche in sede di riesame (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Rv. 250641).

Principio di diritto certamente riferibile anche all'ipotesi di sequestro probatorio, tenuto conto che verrebbe meno, in ipotesi di palese intervenuta prescrizione del reato già prima dell'esercizio dell'azione penale, la stessa ragione alla base del vincolo impresso sul bene.

Non deve fuorviare, sotto tale profilo la giurisprudenza di questa Corte che si è espressa negando la possibilità che il Tribunale del riesame possa dichiarare, una volta ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, l'intervenuta prescrizione (Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009, Furgiuele, Rv. 245494), essendo differente, sotto il profilo eminentemente genetico del provvedimento oggetto di scrutinio da parte del tribunale della cautela, il momento di incidenza della causa di estinzione: in caso di sopravvenienza lo stesso rientra tra le ragioni che legittimano la richiesta ex art. 262, comma 1, cod. proc. pen. tesa ad ottenere — in ragione della fase processuale al P.M. - la restituzione del bene, in quanto non più necessario il mantenimento del vincolo; quando la causa di estinzione preesiste, la stessa preclude ogni possibilità di pervenire a provvedimento differente dalla doverosa richiesta di archiviazione per prescrizione della stessa notizia di reato.

4.3. Infondate, pertanto, risultano tutte quelle censure tese a confutare il fumus commissi delicti ma che esplicitamente tendono a compulsare una risposta in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria anche attraverso elementi indiziari da cui inferire la non corrispondenza del violino sequestrato alla ricorrente con quello sottratto dal Conservatorio di Palermo, ovvero la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in capo alla Wronko, critiche complessivamente finalizzate alla restituzione dello strumento musicale sottoposto a sequestro.

Tali deduzioni, se da un canto finiscono paradossalmente per giustificare la finalità probatoria, sotto altro rilevante aspetto, risultano superate dall'accoglimento della richiesta formulata in sede di riesame ove si era eccepita la prescrizione del delitto a partire dal 2015.

L'intervenuta prescrizione fa venir meno in radice ogni questione in ordine all'esistenza della finalità probatoria assegnata al sequestro per le ragioni sopra esposte in ordine alla radicale impossibilità di disporre un vincolo con valenza probatorio in ipotesi di reato ormai prescritto.

5. Infondata risulta, altresì, la parte del ricorso che ha, invece, censurato l'ordinanza là dove ha ritenuto di non disporre la restituzione del violino, seppure per ragioni che devono essere ricercate nel differente ambito applicativo previsto dall'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. che impone al Tribunale di non restituire il bene quando sussistano contestazioni sulla proprietà.5.1.

Deve premettersi che il Tribunale del riesame non ha provveduto a restituire il violino alla Wronko per ragioni che, da un lato facevano incontestabilmente presupporre che lo strumento fosse proprio quello sottratto al Conservatorio di Palermo, e dall'altro, che la sua restituzione fosse preclusa in quanto una sua detenzione o possesso integrerebbe l'ipotesi di reato di cui all'art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004.

Il primo presupposto, invero, si pone in contrasto logico con quanto dallo stesso Tribunale statuito, tenuto conto che proprio in ragione dell'ormai lontana intervenuta prescrizione del reato di ricettazione il Collegio della cautela non ha neppure apprezzato in concreto gli elementi alla base del disposto sequestro probatorio comunque annullato.

È stata omessa qualsivoglia motivazione sul punto non potendo considerarsi tale l'apodittica affermazione secondo cui «il violino in sequestro apparteneva al conservatorio come emerso non solo dalla Consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] ma anche dalla stessa rogatoria versata in atti dalla difesa, ove si dà atto che lo stesso era stato oggetto di appropriazione indebita da parte di Mirabeti» (pag. 4 ordinanza impugnata); affermazione suggestiva che non esplicita le ragioni alla base di un giudizio che proprio su tale aspetto era stato contraddetto dalla ricorrente ma che, in ragione dell'intervenuta prescrizione, non era necessario svolgere, se non nei limiti in cui si dovesse accertare chi fosse il soggetto avente titolo alla restituzione dello strumento musicale.

Il secondo risulta erroneo poiché l'eventuale utilizzo, detenzione o possesso dello strumento non potrebbe in alcun modo integrare il reato di cui all'art. 176 d.lgs. cit. che, come correttamente osservato dalla ricorrente, punisce il furto archeologico (l'art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004 concerne l'impossessamento illecito di beni culturali indicati nell'art. 10, d.lgs. cit. appartenenti allo Stato ai sensi del successivo l'art. 91, con la pena fino a tre anni di reclusione e con la multa da euro 31 a 516,50); la citata condotta risulta all'evidenza eccentrica rispetto alla possibilità che la ricorrente possa utilizzare il violino, in ipotesi di restituzione, per un uso differente rispetto al suo naturale impiego.

Ne consegue l'insussistenza di alcun divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. come erroneamente ritenuto dal Tribunale del riesame di Palermo che, invece, riguarda le sole cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02).

5.2. La mancata restituzione del violino, seppure motivata dal Tribunale sull'erroneo convincimento di una sua preclusione ex art. 240, secondo comma, cod. pen. (avendo ritenuto che il possesso di detto violino costituirebbe un reato), risulta in concreto una conclusione corretta sotto altro distinto e non analizzato motivo, evenienza che impone a questa Corte di correggere le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato.

Ed infatti, dagli atti emerge la circostanza che sulla legittima proprietà del violino, in ordine alla cui provenienza e consistenza si discute, non sussiste certezza, tanto che la stessa ricorrente ha inteso anche in questa sede corroborare la tesi secondo cui il violino, a differenza di quanto ipotizzato dal P.M., non fosse corrispondente a quello sottratto al Conservatorio trattandosi di un diverso strumento musicale, al contempo adducendo elementi che deponevano, sotto altro profilo, per la ricezione in buona fede del bene, elementi su cui avevano puntato gli accertamenti ed i conseguenti rilievi posti da parte dell'Ufficio requirente, anche in ragione del comodato d'uso a titolo gratuito alla base della ricezione.

Per tali evenienze correttamente il Tribunale, pur annullando il sequestro penale probatorio, stante il venir meno dell'esigenza di accertamento di un reato ormai prescritto, non ha disposto la restituzione del bene, seguendo il percorso fissato dall'art. 324 comma 8 cod. proc. pen. per il caso di controversia sulla proprietà - conformemente a quanto previsto dall'art. 263 comma 3, cod. proc. pen. per il caso di istanza di restituzione di bene controverso -, mantenendo di fatto il vincolo cautelare, funzionale all'accertamento del diritto di proprietà sul bene.

Vista la necessità di accertare chi sia il soggetto avente titolo alla restituzione, sarà consentito alla parte ricorrente, in differente contesto processuale, tutelare il relativo diritto alla riconsegna del bene.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione del bene sequestrato e rigetto nel resto; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio seguito alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, in accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 8 giugno 2020 di un violino "[OSCURATO:PERSONA]" in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione risalente all'anno 2007, senza disporre la restituzione ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. in quanto strumento di elevato interesse artistico e culturale ex art. 10, comma 1, TU [OSCURATO:PERSONA], quale bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, sarebbe un bene intrinsecamente criminoso di cui è vietato l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione. 1.1. Secondo la prospettazione dell'accusa, la vicenda attiene alla ricettazione ex art. 648 cod. pen. di un violino "[OSCURATO:PERSONA]" che sarebbe stato sottratto da ignoti al Conservatorio di Musica di Stato V. Bellini di Palermo in un periodo compreso tra l'anno 2000 e il 17 ottobre 2012. Lo strumento musicale era detenuto e utilizzato dalla ricorrente, violinista polacca di fama internazionale alla quale sarebbe pervenuto attraverso un contratto di comodato d'uso formalizzato il 17 luglio 2007 con un industriale e mecenate tedesco che lo aveva, a sua volta, acquistato - con l'assistenza di uno studio legale - nel corso dell'anno 2007 da [OSCURATO:PERSONA], liutaio in Cremona. In data 8 giugno 2020, poiché la ricorrente si trovava a Palermo per partecipare ad un concorso musicale internazionale, il violino veniva sequestrato dalla polizia giudiziaria. 1.2. Avverso il decreto di sequestro probatorio la difesa della Wronko aveva formulato richiesta di riesame che il Tribunale, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse e dell'intervenuta revoca del sequestro e restituzione dello strumento musicale al Conservatorio da parte del Pubblico Ministero, dichiarava inammissibile, ritenendo che gli accertamenti svolti avessero confermato che il violino fosse quello sottratto al Conservatorio e che le ragioni in ordine al diritto alla restituzione ben potessero essere tutelate ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 1.3. La Seconda Sezione di questa Corte, adita dal ricorrente, aveva invece ritenuto sussistente un interesse che è stato individuato nell'inutilizzabilità del bene quale materiale probatorio, rilevando che la difesa aveva censurato l'accertata sussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell'esatta provenienza del violino sequestrato; il reato sarebbe prescritto a far data dall'anno 2015, circostanza che imponeva al Tribunale di pronunciarsi in merito alla legittimità del provvedimento genetico. 2. Il giudizio di rinvio, pervenuto alle conclusioni sopra riportate, è oggetto del presente ricorso per mezzo del quale la difesa della ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240, secondo comma, cod. pen. e 176 d.lgs. n. 42 del 2004. Si censura la parte della decisione che disponeva la mancata restituzione del violino, nonostante l'intervenuto annullamento del sequestro. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non ipotizzabile la restituzione del violino sequestrato sul presupposto che la sua detenzione integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004. Tale norma sarebbe invece afferente al c.d. "furto archeologico" ricorrente quando il soggetto si impossessa di beni culturali dello Stato sotterrati o immersi nei fondali marini, né risulta rilevante la circostanza che lo strumento sarebbe stato indicato come bene di elevato interesse storico artistico e culturale ex art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004, visto che il Tribunale del riesame dà atto dell'assenza di una conforme dichiarazione del ministero competente. Errata sarebbe la ritenuta provenienza del violino dal Conservatorio di Palermo, visti i dubbi sull'effettiva corrispondenza tra lo strumento sequestrato all'indagata e quello che sarebbe stato sottratto a detto ente. I dubbi sarebbero stati resi palesi dal provvedimento del G.i.p. che nelle more aveva annullato, a seguito di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il provvedimento con cui il P.M. aveva revocato il sequestro e disposta la restituzione del violino in favore del Conservatorio di Palermo. Il violino, in assenza di norme che ne vietano il possesso, non potrebbe essere ritenuto un bene rientrante tra quelli ricompresi nell'art. 240, secondo comma, n.2 cod. pen. 2.2. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al fumus commisi delicti del delitto di ricettazione sebbene ritenuto prescritto. Nonostante i motivi di riesame confutassero l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi in ordine all'ipotesi di ricettazione contestata, il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che sussistesse una corrispondenza tra il violino sequestrato alla ricorrente e quello sottratto al Conservatorio in epoca remota. La ricorrente era persona certamente in buona fede avendo ricevuto il violino nel 2007, data in cui non sarebbe stato possibile conoscere l'esistenza di un remoto furto avvenuto presso il Conservatorio di Palermo ed avente ad oggetto detto strumento musicale. 2.3. Violazione degli artt. 9 e 10, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ordine alla competenza territoriale da individuarsi in capo al Tribunale di Roma in ragione della ricezione dello strumento ad Amburgo, ove si sarebbe realizzata la ricezione del violino, circostanza che renderebbe inoperante la disposizione dell'art. 10, comma 2, cod. proc. pen. erroneamente richiamata dal Tribunale; la citata norma presuppone che non sia noto il luogo della commissione del reato, mentre nel caso oggetto di indagine lo strumento era stato consegnato alla Wronko ad Amburgo, fatto che sarebbe emerso da una nota della Ambasciata tedesca del 2014. Anche se si fosse assegnata rilevanza al contributo causale del liutaio [OSCURATO:PERSONA], condotta precedente alla consegna del violino, la competenza sarebbe da individuarsi in capo alla Procura della Repubblica di Cremona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato seppure per motivi parzialmente differenti da quelli evidenziati dal Tribunale del riesame che ha comunque correttamente omesso di restituire lo strumento musicale. 2. Preliminarmente si osserva che generico e comunque infondato risulta il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'incompetenza del Tribunale di Palermo. La ricorrente in sede di riesame aveva prospettato la sola competenza del Tribunale di Cremona che in questa sede prospetta solo in via residuale rispetto a quella del Tribunale di Roma, tra l'altro facendo diretto riferimento a fatti processuali relativi ad un procedimento estraneo a quello oggetto di scrutinio: gli atti provenienti dall'Ambasciata tedesca in Italia e risalenti al 2014 citati dalla difesa al fine di corroborare una differente competenza territoriale, risultano relativi, sulla base delle stesse allegazioni della ricorrente, ad altro procedimento ( penale avente ad oggetto le indagini nei confronti della persona asseritamente responsabile della sottrazione del violino dal Conservatorio di Palermo. In ogni caso, adeguata e coerente risulta la motivazione del Tribunale in punto di competenza, nella parte in cui ha escluso l'applicazione del comma 1 dell'art.10 cod. proc. pen.: poiché la ricorrente dimora in Olanda, la competenza del Tribunale di Roma è stata esclusa dalla Procura generale presso questa Suprema Corte ex art. 54, comma 2, cod. proc. pen., oltre che dalla ricorrente, che proprio in quella sede aveva insistito per la declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Cremona. 3. Infondati risultano complessivamente il primo ed il secondo motivo attraverso cui la ricorrente complessivamente censura la mancata restituzione del violino assumendone il possesso in buona fede al momento della ricezione ovvero, parzialmente contraddicendosi, la non corrispondenza tra il violino sequestrato e quello sottratto al Conservatorio di Palermo.4. Deve preliminarmente essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. che può involgere quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) perché sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 4.1. Essendo questo il perimetro entro il quale deve essere valutato il provvedimento impugnato, la motivazione del Tribunale risulta adeguata nella parte in cui, avendo apprezzato che il reato dovesse ritenersi estinto per prescrizione prima dell'inizio delle indagini nei confronti della Wronko, ha omesso di fornire risposta in ordine alle censure che tendevano a confutare l'esistenza del reato. Ed infatti, compito del Tribunale del riesame era quello di valutare la legittimità del provvedimento di sequestro probatorio disposto dal P.M. e, di conseguenza, esprimersi sulle sorti del vincolo disposto sul violino in ipotesi di illegittimità del sequestro e sulla restituzione in favore dell'avente diritto; non deve essere, inoltre tralasciato il dato a mente del quale questa Corte, nel giudizio di annullamento, aveva ritenuto che sussistesse un interesse concreto ed attuale in ordine ad una pronuncia onde evitare che il bene in sequestro entrasse a far parte del materiale probatorio (questa Corte ha richiamato, sul punto, la decisione della Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277314); in ogni caso, si osserva che era intervenuto medio tempore il provvedimento con cui il G.i.p. - su istanza della Wronko ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. - aveva revocato il provvedimento di dissequestro e restituzione al Conservatorio di Palermo dello strumento musicale. 4.2. Corretta risulta la parte della decisione che ha ritenuto che il reato, a causa del lungo tempo trascorso dai fatti, fosse ormai prescritto essendo incontestata la circostanza che il delitto di ricettazione ipotizzato si fosse realizzato al momento della ricezione del violino della Wronko nel 2007, da parte di un magnate tedesco, ad Amburgo per il tramite di un legale. La causa estintiva, pertanto, in quanto già sussistente al momento del sequestro, impediva la possibilità di imprimere un vincolo giuridico sul bene a fini probatori. Nello stesso senso si è espressa questa Corte con riferimento al sequestro preventivo avendo rilevato che in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, manchi il "fumus" del reato, anche in sede di riesame (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Rv. 250641). Principio di diritto certamente riferibile anche all'ipotesi di sequestro probatorio, tenuto conto che verrebbe meno, in ipotesi di palese intervenuta prescrizione del reato già prima dell'esercizio dell'azione penale, la stessa ragione alla base del vincolo impresso sul bene. Non deve fuorviare, sotto tale profilo la giurisprudenza di questa Corte che si è espressa negando la possibilità che il Tribunale del riesame possa dichiarare, una volta ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, l'intervenuta prescrizione (Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009, Furgiuele, Rv. 245494), essendo differente, sotto il profilo eminentemente genetico del provvedimento oggetto di scrutinio da parte del tribunale della cautela, il momento di incidenza della causa di estinzione: in caso di sopravvenienza lo stesso rientra tra le ragioni che legittimano la richiesta ex art. 262, comma 1, cod. proc. pen. tesa ad ottenere — in ragione della fase processuale al P.M. - la restituzione del bene, in quanto non più necessario il mantenimento del vincolo; quando la causa di estinzione preesiste, la stessa preclude ogni possibilità di pervenire a provvedimento differente dalla doverosa richiesta di archiviazione per prescrizione della stessa notizia di reato. 4.3. Infondate, pertanto, risultano tutte quelle censure tese a confutare il fumus commissi delicti ma che esplicitamente tendono a compulsare una risposta in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria anche attraverso elementi indiziari da cui inferire la non corrispondenza del violino sequestrato alla ricorrente con quello sottratto dal Conservatorio di Palermo, ovvero la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in capo alla Wronko, critiche complessivamente finalizzate alla restituzione dello strumento musicale sottoposto a sequestro. Tali deduzioni, se da un canto finiscono paradossalmente per giustificare la finalità probatoria, sotto altro rilevante aspetto, risultano superate dall'accoglimento della richiesta formulata in sede di riesame ove si era eccepita la prescrizione del delitto a partire dal 2015. L'intervenuta prescrizione fa venir meno in radice ogni questione in ordine all'esistenza della finalità probatoria assegnata al sequestro per le ragioni sopra esposte in ordine alla radicale impossibilità di disporre un vincolo con valenza probatorio in ipotesi di reato ormai prescritto. 5. Infondata risulta, altresì, la parte del ricorso che ha, invece, censurato l'ordinanza là dove ha ritenuto di non disporre la restituzione del violino, seppure per ragioni che devono essere ricercate nel differente ambito applicativo previsto dall'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. che impone al Tribunale di non restituire il bene quando sussistano contestazioni sulla proprietà.5.1. Deve premettersi che il Tribunale del riesame non ha provveduto a restituire il violino alla Wronko per ragioni che, da un lato facevano incontestabilmente presupporre che lo strumento fosse proprio quello sottratto al Conservatorio di Palermo, e dall'altro, che la sua restituzione fosse preclusa in quanto una sua detenzione o possesso integrerebbe l'ipotesi di reato di cui all'art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004. Il primo presupposto, invero, si pone in contrasto logico con quanto dallo stesso Tribunale statuito, tenuto conto che proprio in ragione dell'ormai lontana intervenuta prescrizione del reato di ricettazione il Collegio della cautela non ha neppure apprezzato in concreto gli elementi alla base del disposto sequestro probatorio comunque annullato. È stata omessa qualsivoglia motivazione sul punto non potendo considerarsi tale l'apodittica affermazione secondo cui «il violino in sequestro apparteneva al conservatorio come emerso non solo dalla Consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] ma anche dalla stessa rogatoria versata in atti dalla difesa, ove si dà atto che lo stesso era stato oggetto di appropriazione indebita da parte di Mirabeti» (pag. 4 ordinanza impugnata); affermazione suggestiva che non esplicita le ragioni alla base di un giudizio che proprio su tale aspetto era stato contraddetto dalla ricorrente ma che, in ragione dell'intervenuta prescrizione, non era necessario svolgere, se non nei limiti in cui si dovesse accertare chi fosse il soggetto avente titolo alla restituzione dello strumento musicale. Il secondo risulta erroneo poiché l'eventuale utilizzo, detenzione o possesso dello strumento non potrebbe in alcun modo integrare il reato di cui all'art. 176 d.lgs. cit. che, come correttamente osservato dalla ricorrente, punisce il furto archeologico (l'art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004 concerne l'impossessamento illecito di beni culturali indicati nell'art. 10, d.lgs. cit. appartenenti allo Stato ai sensi del successivo l'art. 91, con la pena fino a tre anni di reclusione e con la multa da euro 31 a 516,50); la citata condotta risulta all'evidenza eccentrica rispetto alla possibilità che la ricorrente possa utilizzare il violino, in ipotesi di restituzione, per un uso differente rispetto al suo naturale impiego. Ne consegue l'insussistenza di alcun divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. come erroneamente ritenuto dal Tribunale del riesame di Palermo che, invece, riguarda le sole cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02). 5.2. La mancata restituzione del violino, seppure motivata dal Tribunale sull'erroneo convincimento di una sua preclusione ex art. 240, secondo comma, cod. pen. (avendo ritenuto che il possesso di detto violino costituirebbe un reato), risulta in concreto una conclusione corretta sotto altro distinto e non analizzato motivo, evenienza che impone a questa Corte di correggere le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato. Ed infatti, dagli atti emerge la circostanza che sulla legittima proprietà del violino, in ordine alla cui provenienza e consistenza si discute, non sussiste certezza, tanto che la stessa ricorrente ha inteso anche in questa sede corroborare la tesi secondo cui il violino, a differenza di quanto ipotizzato dal P.M., non fosse corrispondente a quello sottratto al Conservatorio trattandosi di un diverso strumento musicale, al contempo adducendo elementi che deponevano, sotto altro profilo, per la ricezione in buona fede del bene, elementi su cui avevano puntato gli accertamenti ed i conseguenti rilievi posti da parte dell'Ufficio requirente, anche in ragione del comodato d'uso a titolo gratuito alla base della ricezione. Per tali evenienze correttamente il Tribunale, pur annullando il sequestro penale probatorio, stante il venir meno dell'esigenza di accertamento di un reato ormai prescritto, non ha disposto la restituzione del bene, seguendo il percorso fissato dall'art. 324 comma 8 cod. proc. pen. per il caso di controversia sulla proprietà - conformemente a quanto previsto dall'art. 263 comma 3, cod. proc. pen. per il caso di istanza di restituzione di bene controverso -, mantenendo di fatto il vincolo cautelare, funzionale all'accertamento del diritto di proprietà sul bene. Vista la necessità di accertare chi sia il soggetto avente titolo alla restituzione, sarà consentito alla parte ricorrente, in differente contesto processuale, tutelare il relativo diritto alla riconsegna del bene. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 11248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris