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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33099/2022

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31816/2018proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Curtatone, n. 3, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 330, depositata il 10 aprile 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 aprile 2018, la Commissione t ributaria regionale di Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 912/2/2015 del 23 dicembre 2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell’addizionale provinciale relativa all’accisa sull’energia elettrica, corrisposta attraverso l’addebito in fattura da parte dei propri fornitori, per il periodo da agosto 2010 a gennaio 2012. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che: -) l’eccezione dell’Agenzia Dogane e Monopoli di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente e, implicitamente, di difetto di giurisdizione delleCommissioni t ributarie , quale conseguenza della carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. era infondata, perchéin contrasto con quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, TUA e dalla preval ente giurisprudenza di legittimità (Cass., 12 settembre 2008, n.23518 e, per quanto attiene la legittimazione del consumatore finale, Cass., Sez.

U., 19 marzo 2009, n.6589); -) la formulazione della norma era chiarissima nel prevedere il principio (di carattere generale) della rimborsabilità dell’accisa quando la stessa fossestata indebitamente pagata;-) la norma nulla disponeva in merito ai soggetti legittimati alla richiesta di rimborso cosicché essa eravolta a tutelare la « ripetizione di un indebito oggettivo », prescindendo dunque dal fatto che il richiedente fosse il soggetto passivo dell’imposta (come vorrebbe l’appellante) ovvero il consumatore finale; -) non era condivisibile l'assunto dell'Agenzia secondo cui era il fornitore di energia elettrica ai consumatori finali ad essere l’unico soggetto passivo dell’imposta, il quale trasferiva sui consumatori finali l’onere fiscale, cosicché, in caso di imposta ritenuta non dovuta, le questioni relative al rapporto tributario tra [OSCURATO:PERSONA] ed obbligato d’imposta-fornitore competevano alla giurisdizione tributaria, mentre, al contrario, quelle tra fornitore e consumatore competevano al giudice civile, in quanto il testo della norma applicabile alla fattispecie (art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1995) non precludeva al consumatore finale, che era il vero soggetto inciso dal tributo, il diritto a richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di addizionale; -) piuttosto il testo della norma («l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata») non conteneva alcuna indicazione specifica con riferimento a soggetti legittimati, cosicché ne erano destinatari (rectius: avevano legittimazione attiva) tutti i soggetti che a vessero pagato indebitamente il tributoe, dunque, anche il consumatore finale; -) l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95, nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non conteneva alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati e doveva, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostravano di avere indebitamente pagato l’imposta, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente fosse il soggetto passivo d’imposta o il consumatore finale; -) esisteva, quindi, la legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., consumatore finale, a chiedere il rimborso e la legittimazione passiva dell’Agenzia e conseguentemente la giurisdizione delle [OSCURATO:PERSONA]. 3.I giudici di secondo grado, sull'asserita compatibilità dell’addizionale in discorso non confliggente con il divieto della Direttiva 2008/118/CE, hanno precisato che: -) l’accisa sull’energia elettrica e l’addizionale provinciale in esame, al di là del «nomen iuris»attribuito dal legislatore, presentavano elementi di differenziazione e pertanto erano tributi autonomi e distinti , con la conseguenza che doveva essere valu tato se l’addizionale di cui era statochiesto il rimborso contrastasse o meno con la prescrizione della Direttiva 2008/118/CE, che la rendevapossibile solo se avente finalità specifiche; -) la premessa del decreto legge n. 511/1988 che aveva istituito l'addizionale «...per assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali» non era una individuazione di finalità specifiche , ma risultavaaffermare uno scopo di carattere generale, di salvaguardia dei bilanci; -) ne era prova l’apertura, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, procedura chiusa solo a seguito dell’abrogazione della norma di cui all’art. 6 del decreto legge n. 511/1988, secondo la quale gli Stati membri potevano applicare a prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche; né l’organismo comunitario aveva riconosciuto le finalità specifiche di cui sopra, ravvisando un esclusivo scopo di bilancio; -) il pagamento dell’addizionale in esame non era dovuto, in quanto contrastava con la Direttiva Europea citata, con conseguente diritto della contribuente resistente a vedersi rimborsata.

4. L'Agenzia delle Doga ne e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazionecon atto affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1995, poiché la società contribuente non rivestiva la qualità di soggetto obbligato, non essendo fornitore di energia elettrica ai consumatori finali, ma essa stessa consumatore finale; la società acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) non era soggetto passivo obbligato al pagamento dell'imposta e non aveva alcuna legittimazione a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme che l'Erario aveva incamerato a titolo d'imposta (addizionale provinciale); il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. discendeva dallo stesso tenore letterale dell'art. 14, comma 2, TUA e dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2011, resa nella causa C- 94/10, Danfoss A/S.; la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23518/2008, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, non aveva affermato la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso, ma aveva stabilito il diverso principio che potevano chiedere il rimborso i soggetti che avevano indebitamente pagato l'imposta, ovvero i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa di cui all'art. 53, comma 1, TUA; la sentenza della Corte di Cassazione n. 9567/2013, piuttosto, aveva statuito che il diritto al rimborso spettava esclusivamente al soggetto passivo dell'imposta, ovvero al fornitore,e che i termini giuridici della questione non erano modificati dalle norme che escludevano il diritto del fornitore al rimborso dell'imposta indebitamente versata, se risultava che il fornitore stesso avesse traslato tale onere al cessionario. 2.Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del decreto legge n.511/1988, in relazione al mancato riconoscimento dell'esistenza di finalità specifiche dell'addizionale in questione; in particolare, la sostituzione dell'art. 6 del decreto legge n. 511/1998 ad opera dell'art. 5 del decreto legislativo n. 26/2007 (che aveva recepito la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, a seguito della quale anche l'energia elettrica era stata sottoposta ad accisa armonizzata) non aveva modificato la natura, né le originarie finalità del tributo e l'attuale formulazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE doveva essere interpretato nel senso che mirava ad evitare che i proventi di tale imposizione fossero destinati solo a mere, indistinte e generalizzate finalità di bilancio, mentre i proventi derivanti dall'addizionale provinciale erano strettamente collegati alla realizzazione di finalità ben individuate e tipiche dell'ente territoriale, assunto riscontrato anche dalla conferma della possibilità di determinazione dell'aumento dell'aliquota fino ad un massimo prefissato prevista dall'art. 6 del decreto legge n. 511/1998 nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 26/2007; l'originaria finalità specifica era confermata dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, ovvero la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e, dunque, non a mere indistinte finalità di bilancio; le affermazioni dei giudici di secondo grado sulla incompatibilità delle addizionali in questione con la Direttiva 2008/118/CE dovevano considerarsi erronee anche alla luce delle considerazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella nota prot. 19535/RU del 13 febbraio 2015, in merito all'asserita esistenza di una procedura di infrazione. 3.Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 288 TFUE e dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, avendo errato la Commissione tributaria regionale ad avere riconosciuto implicitamente natura self e x ecuting alla Direttiva 2008/118/CE, avendo la disposizione di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva citata natura composita e avendo la stessa Direttiva lasciato agli Stati membri ampi spazi di manovra, riservando loro la possibilità di modulare la tassazione a seconda delle esigenze interne, nel rispetto dei livelli minimi ditassazione. 3.1.Assume rilievo decisivo e assorbente l'esame del primo motivo , volto a contestare la legittimazione attiva del diritto della società contribuente quale consumatore finale a chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'impostaaddizionale corrisposta al fornitore dell'energia elettrica, che è fondato..2.Devono essere richiamati, in proposito, i principi statuiti di recente da questa Corte secondo cui « Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della

I. n. 428 del 1990 è il fornitore»;il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria» (Cass., 21 luglio 2020, nn.15504, 15505 e 1550 6; Cass., 19 novembre 2019, n. 29980; Cass., 23 ottobre 2019, n. 27099). 3.3.In particolare, con specifico riferimento alla materia delle accise e delle addizionali, questa Corte ha precisato che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore; 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; 3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; 4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; 6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).

3.4. In continuità con l'orientamento sopra richiamato, osserva il Collegio che, a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata»), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati, detta disposizione non può ritenersi applicabile a tutti co loro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta, come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale e che la suddetta statuizione, da un lato, si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore), dall'altro non considera che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore.

3.5. La sentenza della C ommissione tributaria regionale non si è conformata aisuperiori principi di diritto , ritenendo erroneamente che il consumatore finale sia legittimato a chiedere il rimborso dell’addizionale.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti , in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

5. Con il controricorso la società ricorrente ha chiesto che il Collegio disponesse il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale della compatibilità dell'addizionale sulla accisa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 511/1998, vigente ratione temporis, con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2007/118/CE; con la memoria, poi, ha sottolineato, da un lato, l’eccessiva difficoltà di ottenere ristoro con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito in ragione dell’elemento ostativo costituito dall’efficacia diretta solo verticale delle direttive, sollevando, altresì, questione di costituzionalità dell'art. 14 del TUA, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consentiva rimedi giurisdizionale a favore del consumatore del bene soggetto ad accisa, in ipotesi di indebito derivante dalla incompatibilità della legislazione domestica con quella europea; dall’altro, ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite sulla legittimazione al rimborso del solo soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e non anche del consumatore finale. 5.1.In proposito, va, prima di tutto, riportato quanto già evidenziato in altri recenti arresti di questa Corte, a fronte di rilievi analoghi (cfr., ad esempio, Cass., 21 luglio 2020, n n. 15504, 15505 e 15506 , già richiamate).

5.2. Nella prospettazione della società contribuente, il presupposto normativo che consentirebbe al consumatore di chiedere al fornitore la restituzione di parte del prezzo corrispondente alle imposte indebitamente versate va individuato nell’applicazione, nei rapporti tra privati, della direttiva n. 2008/118/CE: il diritto interno in materia di addizionali sulle accise andrebbe disapplicato per contrasto con il diritto unionale e in ragione dell’emersione dell’indebito oggettivo. 5.3.La disapplicazione conseguirebbe alla cd. efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE; efficacia orizzontale che, tuttavia,viene esclusa dalla giurisprudenza unionale (cfr.

CGUE 7 agosto 2018, causa C-122/17, Smith, punti 42-45 e giurisprudenza ivi richiamata, punto 49).

5.4. Pertanto: a) il consumatore finale non potrebbe invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito nei suoi confronti della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell’imposta versata dal fornitore all’Erario; b) la richiesta del consumatore di rimborso nei confronti del fornitore risulterebbe impossibile per ragioni di mero diritto, con conseguente legittimazione straordinaria dell'acquirente dell’energia elettrica all’esercizio dell’azione diretta per il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 5.5.Va, di contro, osservato che l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di conseguire il rimborso dell’imposta non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale.5.6.Esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda CGUE 21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda), oppure quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, CGUE 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR [OSCURATO:PERSONA]., punto 42, nonché CGUE 27 aprile 2017, in causa C-564/15, Farkas, punto 53). 5.7.D’altronde, la stessa Corte di giustizia ha promosso la fissazione di termini diversi, là dove ha dichiarato che il principio di effettività è rispettato nel caso di un termine nazionale di prescrizione asseritamente più favorevole all’Amministrazione finanziaria rispetto al termine di prescrizione in vigore per i privati, purché il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta Amministrazione (CGUE 8 settembre 2011, in cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42; CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, [OSCURATO:PERSONA], punto 26).

5.8. In questo contesto, la società [OSCURATO:PERSONA] c chine [OSCURATO:SOCIETA]. non ha allegato, né tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Cass., Sez.

U., 16 febbraio 2016,n. 2951; Cass., 27 giugno 2018,n. 16904). 5.9.Ed è appena il caso di rilevare che il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso.

5.10. Può essere aggiunto in questa sede, con riferimento alla denunciata impossibilità per il consumatore di vedersi rimborsate le accise indebitamente versate in ragione della efficacia diretta solo verticale della direttiva, che la richiamata sentenza della Corte di giustizia emessa nella causa C - 122/17 ha avuto modo di precisare (punto 56) che «la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C ‑ 6/90 e C ‑ 9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito»;la società controricorrente, pertanto, a fronte della non conformità del diritto interno per la tardiva o inadeguata attuazione del diritto dell’Unione Europea, non rimane comunque priva di tutela.

5.11. La soluzione della questione posta costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, sicchénon sussiste la necessità della rimessione alle Sezioni Unite, per come richiesto dalla controricorrente. 5.12.Le superiori considerazioni rendono manifestamente infondata, nel caso di specie, la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 2, TUA sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., non precludendo la soluzione interpretativa prospettata la possibilità per il consumatore di ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato. 5.13.Per ragioni sostanzialmente analoghe va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale: le modalità con cui deve atteggiarsi, all’interno di ciascuno Stato membro, la tutela del principio di effettività sono state già ampiamente indagate dalla Corte di giustizia, come più sopra precisato, sicché appare superfluo rimettere alla stessa una questione già ampiamente risolta, sulla quale non ci si può ragionevolmente attendere una soluzione diversa da quella di cui questa Corte ha già tenuto conto.

5.14. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: « Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise - , può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria; c) può eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell’Unione Europea». 6.Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso va accolto e il secondo e il terzo motivo vanno assorbiti; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa anche nel merito, exart. 384 cod. proc. civ., e il ricorso della società contribuente va rigettato per difetto di azione di rimborso da parte del contribuente nei confronti dell'Erario.

6.1. La particolare difficoltà delle questioni affrontate e il percorso evolutivo giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia in esame, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31816/2018proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Curtatone, n. 3, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 330, depositata il 10 aprile 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 ottobre2022 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 aprile 2018, la Commissione t ributaria regionale di Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 912/2/2015 del 23 dicembre 2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento di diniego del rimborso dell’addizionale provinciale relativa all’accisa sull’energia elettrica, corrisposta attraverso l’addebito in fattura da parte dei propri fornitori, per il periodo da agosto 2010 a gennaio 2012. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che: -) l’eccezione dell’Agenzia Dogane e Monopoli di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente e, implicitamente, di difetto di giurisdizione delleCommissioni t ributarie , quale conseguenza della carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. era infondata, perchéin contrasto con quanto stabilito dall’art. 14, comma 2, TUA e dalla preval ente giurisprudenza di legittimità (Cass., 12 settembre 2008, n.23518 e, per quanto attiene la legittimazione del consumatore finale, Cass., Sez. U., 19 marzo 2009, n.6589); -) la formulazione della norma era chiarissima nel prevedere il principio (di carattere generale) della rimborsabilità dell’accisa quando la stessa fossestata indebitamente pagata;-) la norma nulla disponeva in merito ai soggetti legittimati alla richiesta di rimborso cosicché essa eravolta a tutelare la « ripetizione di un indebito oggettivo », prescindendo dunque dal fatto che il richiedente fosse il soggetto passivo dell’imposta (come vorrebbe l’appellante) ovvero il consumatore finale; -) non era condivisibile l'assunto dell'Agenzia secondo cui era il fornitore di energia elettrica ai consumatori finali ad essere l’unico soggetto passivo dell’imposta, il quale trasferiva sui consumatori finali l’onere fiscale, cosicché, in caso di imposta ritenuta non dovuta, le questioni relative al rapporto tributario tra [OSCURATO:PERSONA] ed obbligato d’imposta-fornitore competevano alla giurisdizione tributaria, mentre, al contrario, quelle tra fornitore e consumatore competevano al giudice civile, in quanto il testo della norma applicabile alla fattispecie (art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1995) non precludeva al consumatore finale, che era il vero soggetto inciso dal tributo, il diritto a richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di addizionale; -) piuttosto il testo della norma («l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata») non conteneva alcuna indicazione specifica con riferimento a soggetti legittimati, cosicché ne erano destinatari (rectius: avevano legittimazione attiva) tutti i soggetti che a vessero pagato indebitamente il tributoe, dunque, anche il consumatore finale; -) l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95, nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non conteneva alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati e doveva, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostravano di avere indebitamente pagato l’imposta, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente fosse il soggetto passivo d’imposta o il consumatore finale; -) esisteva, quindi, la legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., consumatore finale, a chiedere il rimborso e la legittimazione passiva dell’Agenzia e conseguentemente la giurisdizione delle [OSCURATO:PERSONA]. 3.I giudici di secondo grado, sull'asserita compatibilità dell’addizionale in discorso non confliggente con il divieto della Direttiva 2008/118/CE, hanno precisato che: -) l’accisa sull’energia elettrica e l’addizionale provinciale in esame, al di là del «nomen iuris»attribuito dal legislatore, presentavano elementi di differenziazione e pertanto erano tributi autonomi e distinti , con la conseguenza che doveva essere valu tato se l’addizionale di cui era statochiesto il rimborso contrastasse o meno con la prescrizione della Direttiva 2008/118/CE, che la rendevapossibile solo se avente finalità specifiche; -) la premessa del decreto legge n. 511/1988 che aveva istituito l'addizionale «...per assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali» non era una individuazione di finalità specifiche , ma risultavaaffermare uno scopo di carattere generale, di salvaguardia dei bilanci; -) ne era prova l’apertura, da parte della Commissione Europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, procedura chiusa solo a seguito dell’abrogazione della norma di cui all’art. 6 del decreto legge n. 511/1988, secondo la quale gli Stati membri potevano applicare a prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche; né l’organismo comunitario aveva riconosciuto le finalità specifiche di cui sopra, ravvisando un esclusivo scopo di bilancio; -) il pagamento dell’addizionale in esame non era dovuto, in quanto contrastava con la Direttiva Europea citata, con conseguente diritto della contribuente resistente a vedersi rimborsata. 4. L'Agenzia delle Doga ne e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazionecon atto affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1995, poiché la società contribuente non rivestiva la qualità di soggetto obbligato, non essendo fornitore di energia elettrica ai consumatori finali, ma essa stessa consumatore finale; la società acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) non era soggetto passivo obbligato al pagamento dell'imposta e non aveva alcuna legittimazione a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme che l'Erario aveva incamerato a titolo d'imposta (addizionale provinciale); il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. discendeva dallo stesso tenore letterale dell'art. 14, comma 2, TUA e dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2011, resa nella causa C- 94/10, Danfoss A/S.; la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23518/2008, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, non aveva affermato la legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso, ma aveva stabilito il diverso principio che potevano chiedere il rimborso i soggetti che avevano indebitamente pagato l'imposta, ovvero i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa di cui all'art. 53, comma 1, TUA; la sentenza della Corte di Cassazione n. 9567/2013, piuttosto, aveva statuito che il diritto al rimborso spettava esclusivamente al soggetto passivo dell'imposta, ovvero al fornitore,e che i termini giuridici della questione non erano modificati dalle norme che escludevano il diritto del fornitore al rimborso dell'imposta indebitamente versata, se risultava che il fornitore stesso avesse traslato tale onere al cessionario. 2.Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del decreto legge n.511/1988, in relazione al mancato riconoscimento dell'esistenza di finalità specifiche dell'addizionale in questione; in particolare, la sostituzione dell'art. 6 del decreto legge n. 511/1998 ad opera dell'art. 5 del decreto legislativo n. 26/2007 (che aveva recepito la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, a seguito della quale anche l'energia elettrica era stata sottoposta ad accisa armonizzata) non aveva modificato la natura, né le originarie finalità del tributo e l'attuale formulazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE doveva essere interpretato nel senso che mirava ad evitare che i proventi di tale imposizione fossero destinati solo a mere, indistinte e generalizzate finalità di bilancio, mentre i proventi derivanti dall'addizionale provinciale erano strettamente collegati alla realizzazione di finalità ben individuate e tipiche dell'ente territoriale, assunto riscontrato anche dalla conferma della possibilità di determinazione dell'aumento dell'aliquota fino ad un massimo prefissato prevista dall'art. 6 del decreto legge n. 511/1998 nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 26/2007; l'originaria finalità specifica era confermata dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, ovvero la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e, dunque, non a mere indistinte finalità di bilancio; le affermazioni dei giudici di secondo grado sulla incompatibilità delle addizionali in questione con la Direttiva 2008/118/CE dovevano considerarsi erronee anche alla luce delle considerazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella nota prot. 19535/RU del 13 febbraio 2015, in merito all'asserita esistenza di una procedura di infrazione. 3.Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 288 TFUE e dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, avendo errato la Commissione tributaria regionale ad avere riconosciuto implicitamente natura self e x ecuting alla Direttiva 2008/118/CE, avendo la disposizione di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva citata natura composita e avendo la stessa Direttiva lasciato agli Stati membri ampi spazi di manovra, riservando loro la possibilità di modulare la tassazione a seconda delle esigenze interne, nel rispetto dei livelli minimi ditassazione. 3.1.Assume rilievo decisivo e assorbente l'esame del primo motivo , volto a contestare la legittimazione attiva del diritto della società contribuente quale consumatore finale a chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'impostaaddizionale corrisposta al fornitore dell'energia elettrica, che è fondato..2.Devono essere richiamati, in proposito, i principi statuiti di recente da questa Corte secondo cui « Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore»;il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria» (Cass., 21 luglio 2020, nn.15504, 15505 e 1550 6; Cass., 19 novembre 2019, n. 29980; Cass., 23 ottobre 2019, n. 27099). 3.3.In particolare, con specifico riferimento alla materia delle accise e delle addizionali, questa Corte ha precisato che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore; 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; 3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; 4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; 6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore). 3.4. In continuità con l'orientamento sopra richiamato, osserva il Collegio che, a dispetto della formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, TUA («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata»), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati, detta disposizione non può ritenersi applicabile a tutti co loro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta, come ritenuto dalla Commissione tributaria regionale e che la suddetta statuizione, da un lato, si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore), dall'altro non considera che la stessa disposizione dell'art. 14, comma 2, TUA, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore. 3.5. La sentenza della C ommissione tributaria regionale non si è conformata aisuperiori principi di diritto , ritenendo erroneamente che il consumatore finale sia legittimato a chiedere il rimborso dell’addizionale. 4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti , in ragione dell'accoglimento del primo motivo. 5. Con il controricorso la società ricorrente ha chiesto che il Collegio disponesse il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale della compatibilità dell'addizionale sulla accisa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 511/1998, vigente ratione temporis, con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2007/118/CE; con la memoria, poi, ha sottolineato, da un lato, l’eccessiva difficoltà di ottenere ristoro con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito in ragione dell’elemento ostativo costituito dall’efficacia diretta solo verticale delle direttive, sollevando, altresì, questione di costituzionalità dell'art. 14 del TUA, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consentiva rimedi giurisdizionale a favore del consumatore del bene soggetto ad accisa, in ipotesi di indebito derivante dalla incompatibilità della legislazione domestica con quella europea; dall’altro, ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite sulla legittimazione al rimborso del solo soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e non anche del consumatore finale. 5.1.In proposito, va, prima di tutto, riportato quanto già evidenziato in altri recenti arresti di questa Corte, a fronte di rilievi analoghi (cfr., ad esempio, Cass., 21 luglio 2020, n n. 15504, 15505 e 15506 , già richiamate). 5.2. Nella prospettazione della società contribuente, il presupposto normativo che consentirebbe al consumatore di chiedere al fornitore la restituzione di parte del prezzo corrispondente alle imposte indebitamente versate va individuato nell’applicazione, nei rapporti tra privati, della direttiva n. 2008/118/CE: il diritto interno in materia di addizionali sulle accise andrebbe disapplicato per contrasto con il diritto unionale e in ragione dell’emersione dell’indebito oggettivo. 5.3.La disapplicazione conseguirebbe alla cd. efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE; efficacia orizzontale che, tuttavia,viene esclusa dalla giurisprudenza unionale (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C-122/17, Smith, punti 42-45 e giurisprudenza ivi richiamata, punto 49). 5.4. Pertanto: a) il consumatore finale non potrebbe invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito nei suoi confronti della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell’imposta versata dal fornitore all’Erario; b) la richiesta del consumatore di rimborso nei confronti del fornitore risulterebbe impossibile per ragioni di mero diritto, con conseguente legittimazione straordinaria dell'acquirente dell’energia elettrica all’esercizio dell’azione diretta per il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 5.5.Va, di contro, osservato che l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di conseguire il rimborso dell’imposta non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale.5.6.Esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda CGUE 21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda), oppure quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, CGUE 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR [OSCURATO:PERSONA]., punto 42, nonché CGUE 27 aprile 2017, in causa C-564/15, Farkas, punto 53). 5.7.D’altronde, la stessa Corte di giustizia ha promosso la fissazione di termini diversi, là dove ha dichiarato che il principio di effettività è rispettato nel caso di un termine nazionale di prescrizione asseritamente più favorevole all’Amministrazione finanziaria rispetto al termine di prescrizione in vigore per i privati, purché il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta Amministrazione (CGUE 8 settembre 2011, in cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42; CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, [OSCURATO:PERSONA], punto 26). 5.8. In questo contesto, la società [OSCURATO:PERSONA] c chine [OSCURATO:SOCIETA]. non ha allegato, né tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Cass., Sez. U., 16 febbraio 2016,n. 2951; Cass., 27 giugno 2018,n. 16904). 5.9.Ed è appena il caso di rilevare che il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso. 5.10. Può essere aggiunto in questa sede, con riferimento alla denunciata impossibilità per il consumatore di vedersi rimborsate le accise indebitamente versate in ragione della efficacia diretta solo verticale della direttiva, che la richiamata sentenza della Corte di giustizia emessa nella causa C - 122/17 ha avuto modo di precisare (punto 56) che «la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C ‑ 6/90 e C ‑ 9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito»;la società controricorrente, pertanto, a fronte della non conformità del diritto interno per la tardiva o inadeguata attuazione del diritto dell’Unione Europea, non rimane comunque priva di tutela. 5.11. La soluzione della questione posta costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, sicchénon sussiste la necessità della rimessione alle Sezioni Unite, per come richiesto dalla controricorrente. 5.12.Le superiori considerazioni rendono manifestamente infondata, nel caso di specie, la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 2, TUA sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., non precludendo la soluzione interpretativa prospettata la possibilità per il consumatore di ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato. 5.13.Per ragioni sostanzialmente analoghe va disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale: le modalità con cui deve atteggiarsi, all’interno di ciascuno Stato membro, la tutela del principio di effettività sono state già ampiamente indagate dalla Corte di giustizia, come più sopra precisato, sicché appare superfluo rimettere alla stessa una questione già ampiamente risolta, sulla quale non ci si può ragionevolmente attendere una soluzione diversa da quella di cui questa Corte ha già tenuto conto. 5.14. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: « Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise - , può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria; c) può eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell’Unione Europea». 6.Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso va accolto e il secondo e il terzo motivo vanno assorbiti; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa anche nel merito, exart. 384 cod. proc. civ., e il ricorso della società contribuente va rigettato per difetto di azione di rimborso da parte del contribuente nei confronti dell'Erario. 6.1. La particolare difficoltà delle questioni affrontate e il percorso evolutivo giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia in esame, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assor
Sentenza Cassazione n. 33099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris