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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21671/2026

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581 – Part.

Iva01008081000), [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., Società consocio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede legale in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona dell'institore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferi-tigli con procura per atto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 63584,racc. n. 32903 registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), del Foro di Roma, ed elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, cap00197, come da procura in calce al controricorso depositato in data 23marzo 2025 nel giudizio n.r.g. 4469/2025.

Si dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026controPRO.[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Aversa, alla ViaMichelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore,dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciatasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso e costituente parteintegrante del medesimo, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H08elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.IntimatanonchéComune di [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del Sindacolegale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] CZ alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, CAP 88060, rappresentato e di-feso, come da procura speciale allegata al controricorso, e in virtù di Deli-berazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 66 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sull'AlboPretorio con decorrenza 14.9.2020 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (GNV SFN82A11 F839X).

Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] e indirizzo fisico in Romapresso il suo studio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazionipec: [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]).IntimatoVisto il ricorso datato 5 gennaio 2026 da [OSCURATO:PERSONA].p.a.;rilevato che il Consigliere delegato allo spoglio, nell'emettere ildecreto 1° dicembre 2025 n° 31271 è incorso in errore materiale;che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddoveè scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione delNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/202615%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si deve inveceleggere “Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese delpresente giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, sedovuta”.

P.Q.Mvisto l'art. 391-bis del codice di procedura civile, così provvede:I. nel decreto di estinzione emesso dal Consigliere delegato allospoglio il 1° dicembre 2025 al n° 31271, nel dispositivo, laddove è scritto“Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presentegiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si legga invece“Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presentegiudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”;II.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
581 – Part. Iva01008081000), [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., Società consocio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede legale in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona dell'institore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferi-tigli con procura per atto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 63584,racc. n. 32903 registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), del Foro di Roma, ed elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, cap00197, come da procura in calce al controricorso depositato in data 23marzo 2025 nel giudizio n.r.g. 4469/2025. Si dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026controPRO.[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Aversa, alla ViaMichelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore,dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciatasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso e costituente parteintegrante del medesimo, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H08elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.IntimatanonchéComune di [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del Sindacolegale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] CZ alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, CAP 88060, rappresentato e di-feso, come da procura speciale allegata al controricorso, e in virtù di Deli-berazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 66 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sull'AlboPretorio con decorrenza 14.9.2020 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (GNV SFN82A11 F839X). Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] e indirizzo fisico in Romapresso il suo studio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazionipec: [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]).IntimatoVisto il ricorso datato 5 gennaio 2026 da [OSCURATO:PERSONA].p.a.;rilevato che il Consigliere delegato allo spoglio, nell'emettere ildecreto 1° dicembre 2025 n° 31271 è incorso in errore materiale;che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddoveè scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione delNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/202615%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si deve inveceleggere “Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese delpresente giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, sedovuta”. P.Q.Mvisto l'art. 391-bis del codice di procedura civile, così provvede:I. nel decreto di estinzione emesso dal Consigliere delegato allospoglio il 1° dicembre 2025 al n° 31271, nel dispositivo, laddove è scritto“Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presentegiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si legga invece“Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presentegiudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”;II. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.il presidenteGuido Mercolino
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