CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1989
Cassazione n. 03131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo i giudici di appello riqualificato il fatto da furto in abitazione in quello di rapina, tornando così alla imputazione originaria, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, pur procedendo alla diversa e più grave qualificazione della vicenda ascritta all'odierno ricorrente, ha tenuto ferma la pena stabilita dal giudice di primo grado, cosicché nel caso di specie risultano pienamente rispettati i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F. Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143 - 01; Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260585 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.