CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 38775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza emessa il 13 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stato disposto il sequestro preventivo - tra l'altro - delle quote sociali e del patrimonio sociale delle società li io [OSCURATO:PERSONA], Compagnia del gusto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], (t it [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fe&[OSCURATO:PERSONA],/ [OSCURATO:PERSONA],/ \Yanilla devolution Lddi, gabores [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 2)i 5) 6) i 7) e 9 delle provvisorie imputazioni ascritte, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari delle quote delle rispettive predette società, essendone effettivi titolari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condotte anche aggravate dalla transnazionalità e dalla agevolazione della cosca Pelle di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deducono con il comune atto di ricorso i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 405 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità della informativa in data 01.12.2022, delle relazioni di consulenza tecnica del pubblico ministero a firme del dott. [OSCURATO:PERSONA] (allegati 1_230, 1_240 e 1_241 alla informativa predetta), la "relazione finale" datata 10.11.2022 del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite oltre il termine di iscrizione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e Francesco e [OSCURATO:PERSONA] (iscritti nell'agosto 2020). Il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardiva la eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa, nonostante la stessa sia stata formulata nell'ambito dell'incidente cautelare non ancora definito. 3.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. essendo stato aggirato l'onere imposto al giudice di merito di individuare gli apporti in forza dei quali si potesse affermare che le società portoghesi "schermassero" [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale non spende alcuna motivazione sui seguenti aspetti: - se alla data del 2011 il denaro versato da [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] fosse di provenienza lecita;- se tale somma di 35.000 euro fosse compatibile o meno con i redditi dichiarati o con le attività economiche esercitate all'epoca da [OSCURATO:PERSONA]; - se alla data di tale conferimento e a quelle successive di costituzione delle altre società portoghesi [OSCURATO:PERSONA] temesse l'applicazione di una misura di prevenzione. 3.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 512-bis cod. pen. in relazione all'elemento psicologico riferito all'interponente [OSCURATO:PERSONA], non essendo indicato dal Tribunale l'elemento nuovo e successivo alla favorevole definizione della procedura di prevenzione che avrebbe giustificato il timore del Giorgi di essere sottoposto nuovamente a misura di prevenzione, in assenza di qualsiasi indagine a suo carico dopo tale vicenda. Né può ritenersi conferente al tema il riferimento del Tribunale alla inchiesta giornalistica tedesca. 3.4. Con il quarto motivo violazione dell'art. 512-bis cod. pen. in relazione all'elemento psicologico riferito ai soggetti interposti, risultando accertato l'effettivo ruolo e qualifica di socio amministratore dei predetti. 3.5. Con il quinto motivo violazione dell'art. 512-bis cod. pen. e 2549 cod. civ. in relazione alla specifica vicenda di cui al capo 9) ( in relazione alla quale è stata omessa la considerazione della qualità dei germani Crugliano quali "associati in partecipazione" piuttosto che soci occulti. 3.6. Con il sesto motivo motivazione apparente quanto al periculum in mora che non può esaurirsi nella fattispecie contestata e che non è valutate dal Tribunale all'attualità, risultando meramente teorico il pericolo di dispersione dei beni rispetto alla duratura presenza sul mercato degli esercizi commerciali gestiti dai ricorrenti. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono motivi sovrapponibili a quelli proposti dai precedenti ricorrenti. 5. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto dei ricorsi. 6. E' stata depositata memoria difensiva, nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in replica a quella del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere respinti. 2. Le sentenze rescindenti del 14 dicembre 2023 rese nei confronti degli attuali ricorrenti avevano annullato le rispettive precedenti ordinanze di riesame sul comune rilievo secondo il quale era stata motivata la "gestione de facto dell'intero gruppo imprenditoriale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del genero [OSCURATO:PERSONA]", compiendo un salto logico affermando apoditticamente che con l'intestazione fittizia delle società si era schermata "la reale proprietà e disponibilità di queste a favore" dei predetti due soggetti e il vuoto motivazionale non poteva essere colmato dal solo riferimento incidentale alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa le ricchezze accumulate da [OSCURATO:PERSONA] grazie al narcotraffico. Inoltre, in relazione alla procedura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era censurata anche l'omessa considerazione delle deduzioni difensive circa la provenienza delle risorse economiche impiegate per la costituzione delle società. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha del tutto correttamente dichiarato tardiva la eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa solo nel giudizio di rinvio, non rappresentando tale sede la "prima occasione utile" per proporre l'eccezionerryon valendo a tal riguardo il riferimento al complessivo incidente cautelare, essendosi conformato al principio di legittimità secondo il quale l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assinnilabile alla inutilizzabilità delle prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte; ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, in quanto tale, alle condizioni di deducibilità previste dall'art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando la parte assiste all'atto che si assume viziato, la relativa nullità deve essere dedotta prima che il predetto atto sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Belli, Rv. 245818; conf. Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699). Non risulta pertinente il richiamo difensivo, in sede di memoria, alla recentissima decisione di questa Sezione n. 30638 del 10.7.2024/che ha seguito il medesimo principio rilevando la sua erronea applicazione da parte della ordinanza impugnata perchè riferita ad una procedura incidentale riguardante un precedente e autonomo decreto di sequestro. 4. Il secondo motivo è infondato, lambendo la inammissibilità. 4.1. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, nel ribadire l'ampio e decisivo potere gestionale dell'intero gruppo societario da parte di [OSCURATO:PERSONA] ci. 60, ha individuato in capo a questi la posizione di socio occulto del medesimo gruppo. Tanto ha desunto dalle conversazioni captate (v. pg. 8 e ss. della ordinanza), (4- con le qu9I1 il ricorso non si confronttffaIle quali emerge che il Giorgi partecipava alla spartizione degli utili in misura identica a quella dei soci formali delle società, si attribuiva la paternità del progetto commerciale riguardante i ristoranti pAtoghesi e la paternità del gruppo così venutosi a creare; ancora, emergeva la preoccupazione di uno dei soci formali per la visita del Giorgi presso il ristorante per le conseguenze che potevano derivare se lo avesse trovato "scoperto", altrimenti incomprensibile se il Giorgi fosse stato un mero amministratore sottoposto al titolare dell'esercizio; infine, emergeva da più captazioni come lo stesso Giorgi disponesse dell'allontanamento come dell'inserimento di soci. Quanto all'apporto di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo imprenditoriale, ne è stata d individuata l'origine del progetto nella costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2011 (v. pg. 11, ibidem) nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva investito 35.000 euro per avviare il ristorante [OSCURATO:PERSONA] 4senza acquisire - diversamente dagli altri investitori - alcuna quota mentre, successivamente, altri 71.300 euro erano investiti tramite il figlio (privo di capacità reddituale). La predetta società i'[OSCURATO:PERSONA]"è individuata quale snodo fondamentale per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia socio fondatore dell'intero gruppo imprenditoriale in quanto tutte le ulteriori società portoghesi sequestrate, create, quantomeno in parte, da finanziamenti ottenuti dalla stessa predetta società così palesandosi quali strumenti per il perseguimento del fine di rendere occulta la reale partecipazione del Giorgi. La ordinanza ha, inoltre, rilevato che le uniche società sulle quali la consulenza difensiva non ha fornito dati sulla modalità di costituzione ([OSCURATO:PERSONA], Fe&[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) sono quelle che I , attualmente detengono le quote della [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ritenere pertanto, anche in assenza di prove sul contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] al loro momento genetico, che esse siano pienamente strumentali al perseguimento del disegno criminoso, avendo contribuito a permettere a quest'ultimo, nella sua veste di socio occulto, di operare liberamente e di esercitare i propri poteri sia sociali (divisione degli utili) sia gestori (amministratore di fatto). L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come socio di fatto delle società (VV1(71,71-0 correlato ai limiti del potere delibativo ercelatu alla fattispecie cautelare reale - è conforme all'orientamento, oggi valevole per la ipotesi di cui all'art. 512-bis cod. pen., secondo il quale commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607).E', inoltre, ineccepibilmente affermato dalla ordinanza che risultava ampiamente documentata dalle intercettazioni la ingerenza di [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto, nella gestione societaria tanto che, anche se le società fossero state originariamente costituite con fondi leciti, rilevava tale sopravvenuta ingerenza ai fini della interposizione fittizia, secondo il principio per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12-quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi,Rv. 258343). 4,2,, Pertanto, è infondata la censura in ordine alla violazione del tema devoluto (4) dalla sentenza rescindente e alle carenze della motivazione, riprese anche nella memoria difensiva, avendo dato la ordinanza puntuale risposta alla individuazione della effettiva titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle società formalmente intestate ad altri, oggetto della presente vicenda cautelare, sin dall'investimento da parte sua di somme nell'originario assetto societario attraverso il quale erano state finanziate le altre società. 5. Il terzo motivo è infondato. La vicenda è congruamente collegata dal giudice del merito cautelare alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al cd. gruppo di Erfurt, composto da soggetti provenienti dalla Calabria ed emigrati in Germania, ove i medesimi si sarebbero occupati di riciclare il denaro provento dell'attività di narco-traffico in attività economiche lecite, individuandosi nella realizzazione del gruppo societario italo- portoghese la replica di analoghe vicende economiche accertate in Germania già negli anni 2000. Le indagini tedesche, ancorchè archiviate, avevano accertato l'anomala costituzione e gestione di società di ristorazione da parte di soggetti contigui alle cosche di [OSCURATO:PERSONA], essendo i principali esponenti del gruppo, [OSCURATO:PERSONA] ci. 60 e [OSCURATO:PERSONA] ci. 63, trasferiti in Germania alla fine degli anni 180 per lavorare come camerieri e che, successivamente, avevano visto l'ampia affermazione delle predette società con investimenti che non potevano giustificarsi sulla base della limitata titolarità formale, alla quale si affidava la difesa, e dei proventi da lavoro ( v. pg. 16 della ordinanza). La brusca interruzione della indagine aveva dato luogo ad un enorme clamore mediatico in Germania attraverso il quale, nel 2015, si proponeva la vicenda di ingenti investimenti effettuati dalla ‘ndrangheta calabrese attraverso i componenti del gruppo di Erfurt, fino alla istituzione - nel 2021 - di una commissione parlamentare di inchiesta volta a chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra la 'ndrangheta ed esponenti delle istitituzioni della Turingia, con particolare riguardo alle connivenze con esponenti della politica, della magistratura e dell'amministrazione pubblica, oltre che per far luce sulle motivazioni che portarono alla repentina conclusione della indagine penale "Fido" condotta nel 2000 (v. par. 3 della ordinanza). Ritiene questo Collegio che, con il contesto delineato, l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente in ordine al ritenuto fumus dell'elemento psicologico in capo all'interponente, giustificandosi la non decisiva incidenza sull'intento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di tenere occulta la sua partecipazione dominante, del rigetto della misura di prevenzione per mancanza di elementi probanti a riguardo e il suo perdurante timore di potervi essere ancora sottoposto, dando conto della rilevante sopravvenienza della inchiesta giornalistica tedesca sul riciclaggio facente capo al cd. gruppo di Erfurt, nonchè delle emergenze dichiarative del Mammoliti e captative che ascrivono a [OSCURATO:PERSONA] la contiguità ad ambienti della 'ndrangheta calabrese e la realizzazione delle iniziative economiche con proventi del narcotraffico (v. pg. 17 e ss. della ordinanza). 6. Il quarto motivo, sulla insussistenza del dolo specifico in capo agli interposti, è infondato rispetto al rilevato obiettivo coinvolgimento dei figli di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], cugino del primo, i cui stretti legami familiari inducevano la consapevolezza della interposizione e delle sue ragioni, così non potendosi escludere il fumus dell'elemento soggettivo per la assenza di immediato rilievo della mancanza dell'elemento psicologico. Quanto al primo aspetto, condivisibilmente il Tribunale richiama l'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente(Sez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662). Con il secondo rilievo, la decisione si conforma al condivisibile principio secondo il quale, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (v. Corte cost., ord. n. 153 del 2007) (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337).7. Il quinto motivo è inammissibilmente dedotto per questioni in fatto rispetto all'incensurabile valutazione della natura sintomatica della vicenda sub 9 rispetto al generale schema di intestazioni fittizie delle quali [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva nel tenere occulta la propria partecipazione al gruppo imprenditoriale in esame (come confermato dalla richiamata decisione nei confronti dei fratelli Crugliano, soggetti interposti - v. pg. 20 della ordinanza). 8. Il sesto motivo è infondato rispetto alla incensurabile prognosi di commissione di ulteriori reati in base al programma operativo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e al pericolo di trasferimento dei beni nel contesto dato.