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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13539/2022

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uente Rep.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 10930/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CLTLMA64H7OL.949E), rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Pescantina, alla [OSCURATO:PERSONA], 1 — controricorrenti e ricorrenti incidentali— nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. u • l - (Th R 1 R.G. 10930/2016 Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso la medesima in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA], 2 - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BNTSVN47A10L9490), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Villafranca di Verona, alla [OSCURATO:PERSONA], 13 - controrícorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 288/2016, depositata in data 16 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione 6 novembre 2001 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano innanzi al Tribunale di Verona [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARMIDA 15k.

R.G. 10930/2016 Pagina nr. 3 di 10 BONETTI, [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi) e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: nei confronti di tutti i convenuti, di: a) accertare e dichiarare l'assenza in capo ai medesimi di alcun diritto reale di servitù o altro onere o peso sull'appezzamento di terreno adibito a "selice" (area usata per l'essiccazione dei cereali) distinto al NCEU del Comune di Villafranca di Verona foglio 33, mapp. 64; b) in via subordinata e condizionata, di disporre il trasferimento della servitù ex art. 1068 c.c.; nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], di: a) accertare la contitolarità con la medesima di una porzione di cortile distinta al NCT di Villafranca di Verona foglio 33, mapp. 79 e 82, nonché dei fabbricati costruiti dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] su quel sedime; b) in via subordinata, di condannare la convenuta a procedere alla rimessione in pristino, mediante abbattimento e rimozione degli edifici.

Si costituivano tutti i convenuti. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -con contrato di compravendita del 30 ottobre 1997- il fabbricato rurale distinto al NCT di Villafranca di Verona, foglio 33, mapp. 79, con diritto alle corti distinte ai mapp. 63 e 82 del medesimo foglio

33. Sulla scorta di tale deduzione, la convenuta: chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contrato di compravendita del 30 ottobre 1997, con condanna dei terzi chiamati alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno; - chiedeva, in via riconvenzionale nei confronti di tutte le parti in causa: a) di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della parte di corte distinta al foglio 33 mapp. 82 e del sovrastante R.G. 10930/2016 Pagina nr. 4 di 10 manufatto per averla posseduta, con i propri danti causa, per oltre 80 anni; b) di accertare la propria titolarità di un diritto di passo sulla corte mapp. 63 e 82 nonché sul "selice" di cui al mapp 64; c) la condanna degli attori a cessare ogni turbativa.

Le domande di [OSCURATO:PERSONA] venivano poi fatte proprie da [OSCURATO:PERSONA], intervenuta volontariamente quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., essendosi resa acquirente dei beni dalla stessa convenuta.

Gli altri convenuti, invece, contestavano la domanda attorea, deducendo di essere comproprietari del c.d.

"selice".

Si costituivano altresì i terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel chiedere il rigetto delle domande formulate da [OSCURATO:PERSONA], domandavano, in via riconvenzionale, di accertare che essi, al momento della stipula della compravendita del 30 ottobre 1997, erano proprietari, anche per intervenuta usucapione, dei beni alienati a [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del giudizio veniva disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del mapp. 82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza 1799/2012, il Tribunale di Verona: a) accertava e dichiarava che "i mappali 63 e 82 nonché il "se/ice" insistente sul m.n. 64 sono comuni e promiscui anche ai fondi mm.nn. 62 e 79 già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed ora incontestatamente di [OSCURATO:PERSONA] - nonché di quelli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]" di cui ai mapp. 592 e 614; b) condannava gli attori "a consentire ai predetti aventi diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA], l'accesso ai fondi comuni e promiscui di cui al capo precedente e per l'effetto a consegnare loro le chiavi di apertura del cancello di accesso al selice"; c) rigettava la domanda risarcitoria proposta dai convenuti nei confronti degli attori; d) rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], e R.G. 10930/2016 Pagina nr. 5 di 10 dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA], di accertamento dell'usucapione delle porzioni di manufatto non censite catastalmente ed insistenti sulla corte comune mapp. 82; d) condannava [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione e rimozione delle parti di manufatto occupanti la corte comune mapp. 82; e) condannava gli attori "alla rimozione delle porzioni di pilastri verticali rivestiti in mattoni faccia a vista aderenti alla proprietà attorea m.n. 64 (ex 81) nella parte in cui insistono sulla corte comune m.n. 82"; f) rigettava le ulteriori domande di causa; g) condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi); h) condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i) compensava le spese di lite fra gli attori e [OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico di quest'ultima le spese di uno degli elaborati della CTU ed a carico degli attori le residue spese di CTU.

2. Proposto appello separatamente da [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, e disposta la riunione dei due gravami, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 16 febbraio 2016: a) rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; b) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così disponeva: "esclude la comunanza del sei/ce insistente sul mappale numero 64 anche ai fondi numeri 62 e 79 già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e ora di [OSCURATO:PERSONA], nonché numero 592 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente eliminazione della pronuncia di condanna relativamente a [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA]"; c) poneva le spese di C.T.U. a carico degli originari attori, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di un terzo ciascuno; d) condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore degli attori le spese di lite del grado d'appello; e) compensava le spese di lite di (o- R.G. 10930/2016 Pagina nr. 6 di 10 [OSCURATO:PERSONA]; f) condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del grado d'appello.

Osservava la Corte d'Appello, in relazione all'appello di [OSCURATO:PERSONA]: che infondate erano le doglianze dell'appellante circa l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1146 c.c. in relazione alla domanda di accertamento dell'usucapione della porzione di manufatto insistente sulla corte comune mapp. 82, e ciò in quanto l'accessione nel possesso presuppone che il trasferimento del possesso trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, mentre l'atto di trasferimento invocato dall'appellante menzionava il solo mapp. 62 e non anche il distinto mapp. 82, risultando quindi inidoneo a trasferire il possesso di quest'ultimo che infondate erano altresì le doglianze dell'appellante circa l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure in relazione al rigetto della domanda di rimozione del basculante in quanto -accertata la preesistente apposizione di un portone a doppia anta- non vi era prova che la sostituzione di quest'ultimo con porte basculanti comportasse maggior ingombro della corte, risultando anzi da deposizioni testimoniali che il portone precedente era di dimensioni maggiori.

Osservava, invece, la Corte, in relazione all'articolato appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA] quale successore ex art. 111 c.p.c.) di accertamento del carattere comune dei mapp. 63 e 82 e del "selice" insistente sul mapp. 64 rispetto ai mapp. 62 e 79 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che infondate erano le doglianze R.G. 10930/2016 Pagina nr, 7 di 10 degli appellanti circa un'inadeguata interpretazione delle risultanze documentali, e la "indebita individuazione di un diritto reale del tutto assimilabile alla comproprietà", in quanto l'esame dell'originario atto notarile del 17 dicembre 1903 (recante la clausola "la corte, lo strade/lo e il sei/ce, quantunque in compravendita assegnati a individuali ditte, pure si conviene siano ritenuti promiscui e comuni tra i compratori [OSCURATO:PERSONA], Emilio e Marcello fu Sante e [OSCURATO:PERSONA] fu Andrea") risultava univoco nel palesare la volontà dei contraenti di "mantenere in comune le porzioni immobiliari relative alla corte, allo stradello e al sei/ce (questo ultimo mapp. 699, poi porzione mappale 64), anche se assegnate in proprietà a ditte diverse, in quanto di utilizzo comune", né poteva ravvisarsi -come dedotto dagli appellanti- una violazione del principio di tipicità dei diritti reali, in quanto proprio in virtù di tale principio doveva escludersi che con il contratto fosse stata costituita sul terreno del "selice" una "servitù di essiccagione", e doveva invece optarsi per l'interpretazione favorevole all'espressione della volontà di mantenere i beni in comunione; che, tuttavia, poiché negli atti di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] del 24 dicembre 1986 (relativo ai mapp. 62, 60, 78, 109, 82, 112, 69) e 30 ottobre 1997 (relativo al mapp. 79), non vi era menzione del trasferimento del "selice", né del mappale su cui esso in parte insisteva (mapp. 64), neppure per affermarne la comunanza, doveva ritenersi che nessun diritto sul mapp. 64 fosse stato trasferito in capo a [OSCURATO:PERSONA] (e quindi neppure alla sua avente causa [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguenza che -in riforma della decisione di primo grado- andava riconosciuta la piena proprietà sul mapp. 64 in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 10930/2016 Pagina nr. 8 di 10 che andava esclusa la sussistenza di diritti sul "selice" - limitatamente alla porzione di cui al mapp. 592- anche in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto di acquisto sul quale quest'ultimo fondava l'affermazione del proprio diritto non costituiva adeguata prova dell'acquisto del diritto medesimo, mentre doveva ritenersi sussistente tale titolarità in virtù della successione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] rispetto al proprio padre Angiolino; che dovevano pertanto ritenersi assorbiti i motivi di appello recanti le doglianze in ordine al rigetto dell'actio negatoria servitutis; ed al rigetto della domanda di trasferimento ex art.1068 c.c. della servitù gravante sul "selice"; che infondate erano le deduzioni degli appellanti in ordine all'acquisto per usucapione del "selice", e le relative doglianze circa una inadeguata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, in quanto dalle prove medesime era dato evincere sia che ancora alla data del 1997 vi era libero accesso all'area del "selice", sia che vi era stato persistente, seppure sporadico, impiego del "selice" medesimo come area di essiccazione da parte anche di [OSCURATO:PERSONA]; che, con riferimento al capo della sentenza della decisione di primo grado che condannava gli appellanti alla rimozione delle porzioni di pilastri verticali rivestiti in mattoni insistenti sulla corte comune di cui al mapp. 82, andavano esclusi sia il vizio di ultrapetizione -avendo la COLTRI chiesto la rimozione integrale dei pilastri- sia una intervenuta usucapione -non essendovi prova della presenza di tali rivestimenti da oltre venti anni- sia una violazione degli artt. 936 e 938 c.c. -non potendo tali norme (di carattere comunque eccezionale) trovare applicazione all'ipotesi di costruzione eseguita in tutto od in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi; R.G. 10930/2016 Pagina nr. 9 di 10 - che andavano disattese le doglianze relative alla violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione: a) alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese dei terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto le domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di questi ultimi erano risultate assorbite per effetto del rigetto delle domande formulate dagli appellanti medesimi, le quali costituivano causa della chiamata in giudizio dei terzi; b) alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi), in quanto gli stessi si erano limitati di fatto a resistere in giudizio alle domande attoree, dovendo quindi trovare applicazione il principio della soccombenza; c) alla condanna esclusiva degli appellanti al pagamento delle spese dei supplementi di C.T.U. del 21 giugno 2006 della 13 luglio 2009, dovendo dette spese seguire la regolamentazione generale delle spese di lite, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi), e non ravvisandosi violazione dell'art.91 c.p.c., quanto a [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'esito complessivo del giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, resistito -rispettivamente- da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi), con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi indicati quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto).

Anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto autonomo ricorso, resistito, questa volta, da: 1) [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi).

4. Riuniti i ricorsi, questa Corte, con ordinanza interlocutoria in data 8 settembre 2021, ha rilevato: a) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (o LUIGINA) MARINI e di [OSCURATO:PERSONA]; b) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (o LUIGINA) MARINI, assegnando termine per rinnovare la notifica o per depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta.

5. Le parti interessate hanno proceduto a fornire la documentazione attestante la regolarità delle originarie notifiche.

CONSIDERATO che l'insieme di profili processuali e sostanziali sollevati dai due ricorsi riuniti rende opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell'art. 375, secondo comma, c.p.c.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 10930/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CLTLMA64H7OL.949E), rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Pescantina, alla [OSCURATO:PERSONA], 1 — controricorrenti e ricorrenti incidentali— nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. u • l - (Th R 1 R.G. 10930/2016 Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso la medesima in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA], 2 - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BNTSVN47A10L9490), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Villafranca di Verona, alla [OSCURATO:PERSONA], 13 - controrícorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, n. 288/2016, depositata in data 16 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione 6 novembre 2001 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano innanzi al Tribunale di Verona [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARMIDA 15k. R.G. 10930/2016 Pagina nr. 3 di 10 BONETTI, [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi) e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: nei confronti di tutti i convenuti, di: a) accertare e dichiarare l'assenza in capo ai medesimi di alcun diritto reale di servitù o altro onere o peso sull'appezzamento di terreno adibito a "selice" (area usata per l'essiccazione dei cereali) distinto al NCEU del Comune di Villafranca di Verona foglio 33, mapp. 64; b) in via subordinata e condizionata, di disporre il trasferimento della servitù ex art. 1068 c.c.; nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], di: a) accertare la contitolarità con la medesima di una porzione di cortile distinta al NCT di Villafranca di Verona foglio 33, mapp. 79 e 82, nonché dei fabbricati costruiti dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] su quel sedime; b) in via subordinata, di condannare la convenuta a procedere alla rimessione in pristino, mediante abbattimento e rimozione degli edifici. Si costituivano tutti i convenuti. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -con contrato di compravendita del 30 ottobre 1997- il fabbricato rurale distinto al NCT di Villafranca di Verona, foglio 33, mapp. 79, con diritto alle corti distinte ai mapp. 63 e 82 del medesimo foglio 33. Sulla scorta di tale deduzione, la convenuta: chiedeva -ed otteneva- di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contrato di compravendita del 30 ottobre 1997, con condanna dei terzi chiamati alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno; - chiedeva, in via riconvenzionale nei confronti di tutte le parti in causa: a) di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della parte di corte distinta al foglio 33 mapp. 82 e del sovrastante R.G. 10930/2016 Pagina nr. 4 di 10 manufatto per averla posseduta, con i propri danti causa, per oltre 80 anni; b) di accertare la propria titolarità di un diritto di passo sulla corte mapp. 63 e 82 nonché sul "selice" di cui al mapp 64; c) la condanna degli attori a cessare ogni turbativa. Le domande di [OSCURATO:PERSONA] venivano poi fatte proprie da [OSCURATO:PERSONA], intervenuta volontariamente quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., essendosi resa acquirente dei beni dalla stessa convenuta. Gli altri convenuti, invece, contestavano la domanda attorea, deducendo di essere comproprietari del c.d. "selice". Si costituivano altresì i terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel chiedere il rigetto delle domande formulate da [OSCURATO:PERSONA], domandavano, in via riconvenzionale, di accertare che essi, al momento della stipula della compravendita del 30 ottobre 1997, erano proprietari, anche per intervenuta usucapione, dei beni alienati a [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio veniva disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del mapp. 82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 1799/2012, il Tribunale di Verona: a) accertava e dichiarava che "i mappali 63 e 82 nonché il "se/ice" insistente sul m.n. 64 sono comuni e promiscui anche ai fondi mm.nn. 62 e 79 già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed ora incontestatamente di [OSCURATO:PERSONA] - nonché di quelli di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]" di cui ai mapp. 592 e 614; b) condannava gli attori "a consentire ai predetti aventi diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA], l'accesso ai fondi comuni e promiscui di cui al capo precedente e per l'effetto a consegnare loro le chiavi di apertura del cancello di accesso al selice"; c) rigettava la domanda risarcitoria proposta dai convenuti nei confronti degli attori; d) rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], e R.G. 10930/2016 Pagina nr. 5 di 10 dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA], di accertamento dell'usucapione delle porzioni di manufatto non censite catastalmente ed insistenti sulla corte comune mapp. 82; d) condannava [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione e rimozione delle parti di manufatto occupanti la corte comune mapp. 82; e) condannava gli attori "alla rimozione delle porzioni di pilastri verticali rivestiti in mattoni faccia a vista aderenti alla proprietà attorea m.n. 64 (ex 81) nella parte in cui insistono sulla corte comune m.n. 82"; f) rigettava le ulteriori domande di causa; g) condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi); h) condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i) compensava le spese di lite fra gli attori e [OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico di quest'ultima le spese di uno degli elaborati della CTU ed a carico degli attori le residue spese di CTU. 2. Proposto appello separatamente da [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, e disposta la riunione dei due gravami, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 16 febbraio 2016: a) rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; b) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così disponeva: "esclude la comunanza del sei/ce insistente sul mappale numero 64 anche ai fondi numeri 62 e 79 già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e ora di [OSCURATO:PERSONA], nonché numero 592 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente eliminazione della pronuncia di condanna relativamente a [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA]"; c) poneva le spese di C.T.U. a carico degli originari attori, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di un terzo ciascuno; d) condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore degli attori le spese di lite del grado d'appello; e) compensava le spese di lite di (o- R.G. 10930/2016 Pagina nr. 6 di 10 [OSCURATO:PERSONA]; f) condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del grado d'appello. Osservava la Corte d'Appello, in relazione all'appello di [OSCURATO:PERSONA]: che infondate erano le doglianze dell'appellante circa l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1146 c.c. in relazione alla domanda di accertamento dell'usucapione della porzione di manufatto insistente sulla corte comune mapp. 82, e ciò in quanto l'accessione nel possesso presuppone che il trasferimento del possesso trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, mentre l'atto di trasferimento invocato dall'appellante menzionava il solo mapp. 62 e non anche il distinto mapp. 82, risultando quindi inidoneo a trasferire il possesso di quest'ultimo che infondate erano altresì le doglianze dell'appellante circa l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure in relazione al rigetto della domanda di rimozione del basculante in quanto -accertata la preesistente apposizione di un portone a doppia anta- non vi era prova che la sostituzione di quest'ultimo con porte basculanti comportasse maggior ingombro della corte, risultando anzi da deposizioni testimoniali che il portone precedente era di dimensioni maggiori. Osservava, invece, la Corte, in relazione all'articolato appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA] quale successore ex art. 111 c.p.c.) di accertamento del carattere comune dei mapp. 63 e 82 e del "selice" insistente sul mapp. 64 rispetto ai mapp. 62 e 79 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che infondate erano le doglianze R.G. 10930/2016 Pagina nr, 7 di 10 degli appellanti circa un'inadeguata interpretazione delle risultanze documentali, e la "indebita individuazione di un diritto reale del tutto assimilabile alla comproprietà", in quanto l'esame dell'originario atto notarile del 17 dicembre 1903 (recante la clausola "la corte, lo strade/lo e il sei/ce, quantunque in compravendita assegnati a individuali ditte, pure si conviene siano ritenuti promiscui e comuni tra i compratori [OSCURATO:PERSONA], Emilio e Marcello fu Sante e [OSCURATO:PERSONA] fu Andrea") risultava univoco nel palesare la volontà dei contraenti di "mantenere in comune le porzioni immobiliari relative alla corte, allo stradello e al sei/ce (questo ultimo mapp. 699, poi porzione mappale 64), anche se assegnate in proprietà a ditte diverse, in quanto di utilizzo comune", né poteva ravvisarsi -come dedotto dagli appellanti- una violazione del principio di tipicità dei diritti reali, in quanto proprio in virtù di tale principio doveva escludersi che con il contratto fosse stata costituita sul terreno del "selice" una "servitù di essiccagione", e doveva invece optarsi per l'interpretazione favorevole all'espressione della volontà di mantenere i beni in comunione; che, tuttavia, poiché negli atti di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] del 24 dicembre 1986 (relativo ai mapp. 62, 60, 78, 109, 82, 112, 69) e 30 ottobre 1997 (relativo al mapp. 79), non vi era menzione del trasferimento del "selice", né del mappale su cui esso in parte insisteva (mapp. 64), neppure per affermarne la comunanza, doveva ritenersi che nessun diritto sul mapp. 64 fosse stato trasferito in capo a [OSCURATO:PERSONA] (e quindi neppure alla sua avente causa [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguenza che -in riforma della decisione di primo grado- andava riconosciuta la piena proprietà sul mapp. 64 in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 10930/2016 Pagina nr. 8 di 10 che andava esclusa la sussistenza di diritti sul "selice" - limitatamente alla porzione di cui al mapp. 592- anche in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto di acquisto sul quale quest'ultimo fondava l'affermazione del proprio diritto non costituiva adeguata prova dell'acquisto del diritto medesimo, mentre doveva ritenersi sussistente tale titolarità in virtù della successione del medesimo [OSCURATO:PERSONA] rispetto al proprio padre Angiolino; che dovevano pertanto ritenersi assorbiti i motivi di appello recanti le doglianze in ordine al rigetto dell'actio negatoria servitutis; ed al rigetto della domanda di trasferimento ex art.1068 c.c. della servitù gravante sul "selice"; che infondate erano le deduzioni degli appellanti in ordine all'acquisto per usucapione del "selice", e le relative doglianze circa una inadeguata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, in quanto dalle prove medesime era dato evincere sia che ancora alla data del 1997 vi era libero accesso all'area del "selice", sia che vi era stato persistente, seppure sporadico, impiego del "selice" medesimo come area di essiccazione da parte anche di [OSCURATO:PERSONA]; che, con riferimento al capo della sentenza della decisione di primo grado che condannava gli appellanti alla rimozione delle porzioni di pilastri verticali rivestiti in mattoni insistenti sulla corte comune di cui al mapp. 82, andavano esclusi sia il vizio di ultrapetizione -avendo la COLTRI chiesto la rimozione integrale dei pilastri- sia una intervenuta usucapione -non essendovi prova della presenza di tali rivestimenti da oltre venti anni- sia una violazione degli artt. 936 e 938 c.c. -non potendo tali norme (di carattere comunque eccezionale) trovare applicazione all'ipotesi di costruzione eseguita in tutto od in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi; R.G. 10930/2016 Pagina nr. 9 di 10 - che andavano disattese le doglianze relative alla violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione: a) alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese dei terzi chiamati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto le domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di questi ultimi erano risultate assorbite per effetto del rigetto delle domande formulate dagli appellanti medesimi, le quali costituivano causa della chiamata in giudizio dei terzi; b) alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi), in quanto gli stessi si erano limitati di fatto a resistere in giudizio alle domande attoree, dovendo quindi trovare applicazione il principio della soccombenza; c) alla condanna esclusiva degli appellanti al pagamento delle spese dei supplementi di C.T.U. del 21 giugno 2006 della 13 luglio 2009, dovendo dette spese seguire la regolamentazione generale delle spese di lite, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi), e non ravvisandosi violazione dell'art.91 c.p.c., quanto a [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'esito complessivo del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, resistito -rispettivamente- da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi), con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi indicati quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (fu Ernesto). Anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto autonomo ricorso, resistito, questa volta, da: 1) [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fu Luigi). 4. Riuniti i ricorsi, questa Corte, con ordinanza interlocutoria in data 8 settembre 2021, ha rilevato: a) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (o LUIGINA) MARINI e di [OSCURATO:PERSONA]; b) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (o LUIGINA) MARINI, assegnando termine per rinnovare la notifica o per depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta. 5. Le parti interessate hanno proceduto a fornire la documentazione attestante la regolarità delle originarie notifiche. CONSIDERATO che l'insieme di profili processuali e sostanziali sollevati dai due ricorsi riuniti rende opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell'art. 375, secondo comma, c.p.c.,
Sentenza Cassazione n. 13539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris