Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1049/2006
ECLI:EU:T:2006:395
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]237/02
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Procedimento di controllo degli aiuti di Stato — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine — Rifiuto implicito — Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto — Intervento — Conclusioni, motivi e argomenti dell’interveniente»
Massime della sentenza
1.
Procedura — Intervento — Argomenti diversi da quelli della parte sostenuta dall’interveniente
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)
2.
[OSCURATO:PERSONA] europee — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)
1.
Sebbene l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53 di
detto Statuto, e l’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale non ostino a che l’interveniente presenti argomenti
diversi da quelli della parte che esso sostiene, ciò vale, nondimeno, purché questi non modifichino l’ambito della controversia
e l’intervento miri sempre a sostenere le conclusioni presentate da quest’ultima parte.
(v. punto 40)
2.
La mera circostanza che un documento menzionato in una domanda d’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], riguardi un interesse tutelato da un’eccezione
non basta di per sé a giustificare l’applicazione di quest’ultima. In linea di principio, tale applicazione può essere giustificata
solo nel caso in cui l’istituzione abbia previamente valutato, innanzi tutto, se l’accesso al documento avrebbe, concretamente
ed effettivamente, rischiato di arrecare un pregiudizio all’interesse tutelato e, in secondo luogo, nei casi previsti dall’art. 4,
nn. 2 e 3, del detto regolamento, se non sussistesse un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione
del documento in questione. Inoltre, il rischio di arrecare un pregiudizio ad un interesse tutelato deve essere ragionevolmente
prevedibile e non meramente ipotetico. Di conseguenza, l’esame al quale deve procedere l’istituzione per applicare un’eccezione
deve essere effettuato in concreto e deve emergere dalla motivazione della decisione. Inoltre, risulta dal regolamento considerato
che tutte le eccezioni di cui ai nn. 1‑3 del suo art. 4 devono essere applicate «a un documento». Questo esame concreto deve
dunque essere effettuato per ciascun documento oggetto della domanda.
Peraltro, solamente un esame specifico e concreto, in contrapposizione ad un esame astratto e globale, può consentire all’istituzione
di valutare la possibilità di accordare al richiedente un accesso parziale, ai sensi dell’art. 4, n. 6, di questo stesso regolamento
e, quanto all’applicazione ratione temporis delle eccezioni al diritto d’accesso, l’art. 4, n. 7, del detto regolamento prevede
che le eccezioni di cui ai suoi nn. 1‑3 si applichino unicamente nel periodo nel quale la protezione è giustificata sulla
base «del contenuto del documento».
L’obbligo per un’istituzione di procedere ad un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti oggetto della domanda
d’accesso costituisce quindi una soluzione di principio, che si applica a tutte le eccezioni menzionate ai nn. 1‑3 dell’art. 4
del detto regolamento, a prescindere dalla materia cui si collegano i documenti richiesti, sia che si tratti, in particolare,
delle intese, sia che si tratti del controllo degli aiuti pubblici. Comunque, detto esame può non essere necessario quando,
a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente che l’accesso dev’essere negato o, al contrario, accordato.
Ciò potrebbe avvenire, in particolare, innanzi tutto, nel caso in cui alcuni documenti ricadano manifestamente ed integralmente
in un’eccezione al diritto di accesso o, al contrario, qualora siano manifestamente consultabili nella loro interezza o, infine,
nel caso in cui siano già stati oggetto di una valutazione specifica e concreta da parte della [OSCURATO:PERSONA] in analoghe circostanze.
Peraltro, in via eccezionale e unicamente nel caso in cui l’onere amministrativo causato dall’esame specifico e concreto dei
documenti si rivelasse particolarmente gravoso, oltrepassando così i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto,
può essere ammessa una deroga a tale obbligo di esame.
(v. punti 77-79, 85-86, 94)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
14 dicembre 2006 (
*
)
«Accesso ai documenti − Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Procedimento di controllo degli aiuti di Stato − Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine
− Rifiuto implicito − Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto − Intervento – Conclusioni, motivi e argomenti dell’interveniente»
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑237/02,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Schohe e C. Arhold, successivamente dagli avv.ti Arhold
e N. Wimmer,
ricorrente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agenti,
e da
Repubblica finlandese,
rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente,
intervenienti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz, V. [OSCURATO:PERSONA] e P. Aalto, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Magonza (Germania), rappresentata dall’avv. U. Soltész,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 maggio 2002 che rifiuta alla ricorrente
l’accesso a taluni documenti attinenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e D. Šváby, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e procedimento
1
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è una società tedesca con sede in [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il
«Land della Turingia»). Essa è stata costituita nel 1994 al fine di rilevare quattro delle dodici linee di produzione (e cioè
forni) di vetro della ex [OSCURATO:PERSONA] GmbH, poste in liquidazione dalla Treuhandanstalt (ente pubblico di gestione
fiduciaria, divenuto in seguito la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben; in prosieguo: la «BvS»).
2
Con lettera 1° dicembre 1998, la Repubblica federale di Germania notificava alla [OSCURATO:PERSONA] numerosi provvedimenti finalizzati
al consolidamento finanziario della ricorrente, tra i quali una dispensa parziale dal pagamento, accordata dalla BvS, del
prezzo di acquisto dei forni e un prestito concesso dal Land della Turingia, tramite la propria banca, la [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «TAB»).
3
Con lettera 4 aprile 2000, SG (2000) D/102831, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88,
n. 2, CE, in merito alla dispensa dal pagamento ed al prestito della TAB, procedimento al quale è stato attribuito il numero
di riferimento C 19/2000.
4
Nell’ambito del procedimento d’indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva informazioni supplementari da parte della Repubblica
federale di Germania nonché talune osservazioni da parte della società [OSCURATO:PERSONA], concorrente della ricorrente.
5
Il 12 giugno 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione 2002/185/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato
esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30), in cui limitava la propria valutazione
unicamente alla misura di dispensa dal pagamento. Essa riteneva che tale dispensa non fosse conforme al comportamento di un
investitore privato e che costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
6
Con lettera 3 luglio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] apriva un secondo procedimento di indagine formale a norma dell’art. 88, n. 2, CE,
al quale attribuiva il numero di riferimento C 44/2001. Questo procedimento aveva ad oggetto l’esame della dilazione del versamento
del saldo del prezzo d’acquisto dei forni, la novazione della garanzia bancaria relativa a tale versamento e il prestito della
TAB.
7
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001, la ricorrente presentava un ricorso
diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2001 (causa T‑198/01).
8
Con lettera 24 ottobre 2001, la ricorrente presentava le sue osservazioni nell’ambito del secondo procedimento d’indagine
formale e chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di consentirle l’accesso a una versione non riservata del fascicolo e la possibilità di
presentare, susseguentemente, nuove osservazioni. Tale richiesta veniva respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 23 novembre
2001.
9
Con lettera 1° marzo 2002, la ricorrente chiedeva, a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30
maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]
(GU L 145, pag. 43), l’accesso a:
– «tutti i documenti contenuti nei fascicoli della [OSCURATO:PERSONA] in tutti i procedimenti di aiuto che [la] riguardano, in particolare
nel procedimento di aiuto C 44/2001;
– tutti i documenti contenuti nei fascicoli della [OSCURATO:PERSONA] relativi agli aiuti di Stato in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], Germania, proprietario: Carl-Zeiss-Stiftung, Hessenweg 18, D‑89522 Heidenheim a.d. Brenz,
eccettuati i segreti commerciali riguardanti altre imprese».
10
Con lettera 27 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di accesso segnalando, in particolare, che ai documenti richiesti
si applicava l’eccezione prevista dall’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, ai sensi del quale l’accesso ad un documento
è rifiutato qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione
contabile, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. [OSCURATO:PERSONA] precisava altresì che
«i documenti riguardanti [la ricorrente] sono documenti che fanno parte del procedimento d’indagine formale in corso C 44/2001».
11
Con lettera 15 aprile 2002, la ricorrente inviava al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] una domanda di conferma d’accesso
ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.
12
Con lettera 28 maggio 2002, il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale domanda (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
con le seguenti parole:
«(…),
La ringrazio della sua lettera del 15 aprile 2002, registrata il 15 aprile 2002, con cui lei mi chiede di riesaminare la sua
domanda d’accesso ai seguenti documenti:
– i documenti relativi all’aiuto di Stato concesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] (…);
– i documenti relativi all’aiuto eventualmente accordato alla [OSCURATO:PERSONA].
La prima parte della sua domanda si riferisce alla corrispondenza scambiata tra le autorità tedesche e la [direzione generale
(DG)] “Concorrenza” della [OSCURATO:PERSONA], nonché ai commenti formulati dal beneficiario dell’aiuto, [la [OSCURATO:PERSONA],] e da un concorrente, la [OSCURATO:PERSONA].
La seconda parte della sua domanda si riferisce a una notifica preventiva nel quadro della disciplina multisettoriale di nuovi
importanti progetti d’investimento della [OSCURATO:PERSONA] nell’est della Germania.
Dopo aver esaminato la sua domanda, mi rincresce doverle confermare il rigetto che le è stato comunicato dalla DG [“Concorrenza”],
per il fatto che la divulgazione di questi vari documenti rischia di pregiudicare la tutela degli obiettivi delle attività
ispettive e [d’]indagine. Tale eccezione al diritto d’accesso è prevista espressamente dall’art. 4 [, n. 2, terzo] trattino,
del regolamento [n.] 1049/2001.
Infatti, nell’ambito delle indagini in corso riguardanti la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, una
leale collaborazione ed una fiducia reciproca tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro e le imprese interessate sono indispensabili
al fine di permettere alle varie parti di esprimersi liberamente. Questo è il motivo per il quale la divulgazione di tale
documento potrebbe arrecare pregiudizio allo svolgimento dell’esame della denuncia, compromettendone il dialogo.
Inoltre, dato che la notifica preventiva che si riferisce al progetto della [OSCURATO:PERSONA] contiene una descrizione dettagliata
del progetto, fornire l’accesso a tale documento rischierebbe di pregiudicare seriamente gli interessi commerciali di tale
società. Tale interesse è espressamente tutelato da un’eccezione al diritto d’accesso, prevista all’art. 4 [, n. 2,] del citato
regolamento.
Abbiamo peraltro esaminato la possibilità di rendere accessibile le parti dei documenti richiesti sottratte alle eccezioni.
Tuttavia ne è emerso che tali documenti non [potevano] essere divisi in parti riservate e parti non riservate.
Non sussiste d’altra parte alcun interesse pubblico prevalente che, nel caso di specie, possa giustificare la divulgazione
dei documenti in questione (…)».
13
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2002, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso. Con atto separato recante la medesima data, la ricorrente, fondandosi sull’art. 76 bis del regolamento di procedura
del Tribunale, ha formulato una domanda di procedimento accelerato, che è stata respinta con decisione 12 settembre 2002.
14
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2002, la società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nel
presente procedimento a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 16 gennaio 2003, il presidente della Quarta
Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sua memoria d’intervento il 19 febbraio
2003.
15
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, l’8 e il 15 novembre 2002, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e
la Repubblica di Finlandia hanno chiesto di poter intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
Con ordinanze 16 gennaio 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato tali interventi. [OSCURATO:PERSONA] di
Svezia ha depositato la sua memoria d’intervento il 3 marzo 2003. La Repubblica di Finlandia ha rinunciato a depositare una
memoria d’intervento.
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso
diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] C (2002) 2147 def., adottata il 2 ottobre 2002 in seguito
al procedimento d’indagine formale C 44/2001, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania in
favore della ricorrente (causa T‑378/02). In tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il prestito della TAB e la misura
consistente nel rinnovo della garanzia bancaria costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune (v., supra,
punto 2).
17
Con sentenza 8 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa T‑198/01 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2717), il Tribunale (Quinta
Sezione ampliata) ha respinto il ricorso della ricorrente nella causa T‑198/01.
18
Poiché dal 13 settembre 2004 la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato,
in qualità di presidente, alla Quinta Sezione, cui la presente causa è stata conseguentemente assegnata.
19
Il 14 dicembre 2004 il Tribunale ha invitato la ricorrente a formulare osservazioni sull’oggetto della controversia nel presente
procedimento alla luce, in particolare, del fatto che essa aveva ricevuto, nell’ambito delle istanze relative alle cause T‑198/01
e T‑378/02, vari documenti attinenti ai procedimenti di esame degli aiuti C 19/2000 e C 44/2001.
20
[OSCURATO:PERSONA] risposta ricevuta dalla cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2005, la ricorrente ha confermato di avere avuto accesso,
nell’ambito delle istanze T‑198/01 e T‑378/02, a taluni documenti attinenti ai summenzionati procedimenti di aiuti e provenienti
dalla Repubblica federale di Germania e dalla [OSCURATO:PERSONA], tra i quali le osservazioni di quest’ultima, datate 23 gennaio
2001, attinenti al procedimento d’indagine formale C 19/2000. La ricorrente ha tuttavia precisato di essere convinta di non
aver ricevuto tutti i documenti in possesso della convenuta relativi a tali procedimenti. Il suo interesse ad ottenere l’accesso
ai detti documenti resterebbe immutato.
21
Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2005 e su invito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato
di avere ancora alcuni documenti ai quali aveva negato l’accesso della ricorrente e che non erano stati comunicati a quest’ultima
nell’ambito delle cause T‑198/01 e T‑378/02.
22
Nel frattempo, con ordinanza 3 marzo 2005, il presidente della Quarta Sezione ampliata ha sospeso il procedimento nella causa
T‑378/02 fino alla pronuncia della Corte nella causa C‑404/04 P, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla ricorrente contro
la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], supra, punto 17.
23
Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2006 e su invito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito
per i dibattimenti l’elenco completo dei documenti che compongono il fascicolo amministrativo relativo ai procedimenti di
esame degli aiuti concessi alla ricorrente.
24
All’udienza del 15 giugno 2006 le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]
è stata quindi invitata a presentare le sue osservazioni sulle conseguenze, nell’ambito della presente causa, della sentenza
del Tribunale 13 aprile 2005, causa T‑2/03, Verein für Konsumenteninformation/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1121; in prosieguo:
la «sentenza VKI»).
Conclusioni delle parti
25
La ricorrente
,
sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia, chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la [OSCURATO:PERSONA], tranne nella parte che nega l’accesso ai documenti direttamente connessi al procedimento in corso
d’esame degli aiuti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA];
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
26
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso come infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sull’applicazione del regolamento n. 1049/2001
Argomenti delle parti
27
La ricorrente sostiene che il diritto d’accesso ai documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA], definito dall’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 1049/2001, non è un diritto derivato ordinario ma, al contrario, alla luce del «principio democratico», ha
carattere di diritto fondamentale le cui deroghe devono essere interpretate restrittivamente.
28
Essa segnala che la questione della determinazione dei suoi diritti in forza del regolamento n. 1049/2001 va distinta da quella
relativa ai diritti delle «parti» nell’ambito di un procedimento di aiuti di Stato. Secondo la ricorrente, il fatto che la
giurisprudenza non le riconosca, come parte interessata dal procedimento di esame degli aiuti, un diritto originario di consultare
il fascicolo, non può pregiudicare i suoi diritti come cittadina dell’Unione.
29
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia sostiene che il regolamento n. 1049/2001 è lo strumento di applicazione generale destinato a tutelare il
diritto del pubblico ad informarsi sulle attività dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] definizione chiara e precisa dei beneficiari del diritto
di accesso, di cui all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, risulterebbe che la ricorrente ne farebbe incontestabilmente
parte e che potrebbe legittimamente pretendere che la sua domanda sia esaminata conformemente alle disposizioni del detto
regolamento.
30
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’accesso al fascicolo amministrativo da parte dei beneficiari dell’aiuto, da un lato, e l’accesso
ai documenti in forza del regolamento n. 1049/2001, dall’altro, sono due cose totalmente distinte. Dalle memorie scritte della
ricorrente risulterebbe che quest’ultima ha fatto ricorso al detto regolamento soltanto per aggirare le norme procedurali
in materia di aiuti di Stato e per compensare la mancanza di diritti processuali. Infatti, il regolamento (CE) del Consiglio
22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1) non prevedrebbe alcun diritto
d’accesso né ai documenti né ai fascicoli e la giurisprudenza riterrebbe che i diritti processuali dei beneficiari degli aiuti
siano rispettati qualora i detti beneficiari siano stati invitati a depositare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento
amministrativo (sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7869, e sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, [OSCURATO:PERSONA] de
Álava e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1275), come sarebbe avvenuto nella fattispecie per la ricorrente.
31
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente vuole utilizzare il regolamento n. 1049/2001 come uno strumento per conoscere dati
interni alla sua impresa ed aggirare la giurisprudenza costante dei giudici comunitari in materia di diritti delle parti a
ottenere accesso al fascicolo nei procedimenti amministrativi della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di un modo di procedere chiaramente
contrario all’obiettivo politico del regolamento n. 1049/2001, che è quello di fornire al cittadino della [OSCURATO:PERSONA] uno sguardo
il più completo possibile sui processi decisionali degli organi comunitari. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il regolamento n. 1049/2001
non esisteva al momento del procedimento di indagine formale C 58/91 (NN 144/91) relativo alla privatizzazione dell’impresa
[OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, essa non poteva aspettarsi che un concorrente potesse, successivamente, volere accedere
ai documenti attinenti a tale procedimento.
32
Essa segnala che, in base alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), riguardanti l’accesso al fascicolo,
tale regolamento costituisce la lex specialis rispetto al regolamento n. 1049/2001. Se così non fosse, le parti del procedimento
e gli altri terzi potrebbero aggirare i limiti del diritto d’accesso al fascicolo fissati dall’art. 27 del regolamento n. 1/2003
invocando semplicemente il regolamento n. 1049/2001. Lo stesso accadrebbe per i procedimenti di aiuti di Stato in cui i limiti
alla partecipazione dei terzi derivano, da un lato, dal regolamento n. 659/1999 e, dall’altro, dalla giurisprudenza.
33
Dal regolamento n. 1049/2001 risulterebbe peraltro che «l’accesso al fascicolo» e «l’accesso a un documento» non sono concetti
equivalenti e che il diritto d’accesso al documento presupporrebbe una domanda che descrive il documento desiderato in modo
tale che possa essere identificato. Tale regolamento non creerebbe diritti in favore dei cittadini che consentano loro di
consultare i fascicoli dell’organo interessato per trovarvi documenti eventualmente interessanti per loro, tanto più che le
domande d’accesso ai documenti non devono essere motivate. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente si sarebbe limitata a
reclamare in maniera lapidaria l’accesso a «tutti i documenti» concernenti l’asserito procedimento di aiuto di Stato citato,
il che non stupirebbe, giacché la stessa ricorrente ammetterebbe di cercare documenti finora sconosciuti.
34
[OSCURATO:PERSONA] perviene alla conclusione che la ricorrente invochi a torto il regolamento n. 1049/2001 e che la sua domanda
d’accesso, a prescindere dal suo contenuto, debba essere valutata non tanto in forza delle disposizioni del detto regolamento
quanto delle norme che disciplinano il permesso d’accesso al fascicolo nei procedimenti di aiuti.
Giudizio del Tribunale
35
È pacifico che la ricorrente ha presentato una domanda d’accesso a taluni documenti in base al regolamento n. 1049/2001 e
che la [OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:PERSONA], ha rifiutato l’accesso ai documenti richiesti riferendosi espressamente all’art. 4, n. 2,
del detto regolamento, il quale prevede le eccezioni al diritto d’accesso, relative alla tutela degli obiettivi delle attività
ispettive e di indagine, da un lato, e degli interessi commerciali di una persona giuridica, dall’altro.
36
Quando è stata interrogata all’udienza in merito al significato del suo argomentare che «la domanda della ricorrente non sembra
(…) rientrare nell’ambito di tutela del regolamento n. 1049/2001», cui l’interessata avrebbe fatto ricorso soltanto per aggirare
le norme procedurali in materia di aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente fatto notare che tale atto era pienamente
applicabile al caso di specie, ma che l’eccezione menzionata all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 le permetteva
di rifiutare l’accesso a documenti attinenti a procedimenti di aiuti in corso, quali quelli richiesti dalla ricorrente.
37
La questione sollevata dalla presente controversia è dunque se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente applicato l’eccezione al
diritto d’accesso di cui all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.
38
Orbene, nella sua memoria di intervento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il regolamento n. 1049/2001 si applica
esclusivamente ai documenti prodotti nel processo legislativo comunitario, che la domanda d’accesso avrebbe dovuto essere
valutata non ai sensi delle disposizioni del detto regolamento ma delle norme sul permesso di accedere al fascicolo nei procedimenti
di aiuti e, infine, che il detto regolamento non potrebbe applicarsi ai documenti di cui le istituzioni sono entrate in possesso
prima della sua entrata in vigore, il 3 dicembre 2001. Tale argomentazione mira quindi a dimostrare che il regolamento n. 1049/2001
non era applicabile alla fattispecie oppure che esso costituisce, per la [OSCURATO:PERSONA], un fondamento giuridico illegittimo.
39
Di conseguenza, tale argomento, ammesso che il Tribunale possa accoglierlo, consentirebbe di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] è
illegittima. Orbene, occorre ricordare che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa è stato autorizzato a sostegno
delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che il ricorso di annullamento sia respinto.
40
Secondo l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53 di
detto Statuto, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di
una delle parti. Inoltre, secondo l’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente accetta il
procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento. Orbene, benché tali disposizioni non ostino a
che l’interveniente presenti argomenti diversi da quelli della parte che esso sostiene, ciò vale, nondimeno, purché questi
non modifichino l’ambito della controversia e l’intervento miri sempre a sostenere le conclusioni presentate da quest’ultima
parte (v. sentenza VKI, punto 24 supra, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
41
Nel caso concreto, poiché, da un lato, qualora se ne ammettesse la fondatezza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] permetterebbe
di dichiarare l’illegittimità della [OSCURATO:PERSONA] e poiché, dall’altro, le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] mirano al rigetto del
ricorso d’annullamento e non sono sostenute da motivi diretti a far dichiarare l’illegittimità della [OSCURATO:PERSONA], sembra che
l’esame di tale argomento avrebbe l’effetto di modificare l’ambito della controversia quale definito nel ricorso e nel controricorso.
Tale argomento deve perciò essere dichiarato irricevibile (v., in tal senso, sentenza VKI, punto 24 supra, punti 53 e 54).
Sull’oggetto della controversia
Argomenti delle parti
42
La ricorrente sottolinea di aver reclamato l’accesso ai documenti attinenti a «tutti» i procedimenti di aiuti che la riguardavano,
ovvero i procedimenti C‑19/2000 e C 44/2001, e a quelli che riguardavano la [OSCURATO:PERSONA], compreso il procedimento relativo
alla privatizzazione di quest’ultima.
43
[OSCURATO:PERSONA] comprenderebbe, quindi, un rifiuto d’accesso a quattro gruppi di documenti distinti relativi a:
– il procedimento d’aiuto concluso C 19/2000;
– il procedimento d’aiuto in corso C 44/2001;
– il o i procedimenti di aiuto conclusi nell’ambito della privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA];
– (…).
44
La ricorrente segnala che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere interpretata nel senso di riferirsi soltanto ai documenti relativi
al procedimento in corso C 44/2001 e a quelli attinenti al procedimento d’esame degli aiuti in corso riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], si deve applicare l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001. Infatti, la mancata risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA]
riguardo alla domanda di accesso agli altri documenti richiesti equivarrebbe ad una decisione di rigetto impugnabile. La ricorrente
precisa altresì che il presente ricorso mira all’annullamento dei dinieghi d’accesso riguardanti unicamente i primi tre gruppi
di documenti menzionati al punto precedente.
45
Essa contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la domanda di accesso ai documenti relativi agli aiuti di Stato
concessi all’impresa «[OSCURATO:PERSONA]» era formulata in maniera troppo imprecisa e non poteva dunque riguardare i documenti
attinenti alla concessione degli aiuti di Stato nell’ambito della privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] nel 1992. Secondo
la ricorrente, per la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere evidente che la domanda d’accesso intendeva riferirsi anche ai detti documenti,
pur se il procedimento di aiuti in questione non aveva come titolo «[OSCURATO:PERSONA]». Ciò sarebbe attestato dal fatto che
la [OSCURATO:PERSONA], almeno nel suo controricorso, non ha avuto difficoltà a identificare il procedimento controverso.
46
[OSCURATO:PERSONA] afferma di non possedere alcun documento relativo agli aiuti di Stato accordati in favore della società «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]», denominazione espressamente utilizzata nelle domande d’accesso, ma di avere a disposizione un fascicolo relativo
al procedimento di esame degli aiuti concessi in favore della [OSCURATO:PERSONA] AG. Essa fa presente di aver supposto che la
ricorrente avesse dato a quest’ultima impresa il nome di «[OSCURATO:PERSONA]» e di aver quindi respinto la domanda d’accesso tenuto
conto del procedimento di aiuto in corso riguardante la [OSCURATO:PERSONA] AG. Tali considerazioni sarebbero del resto prive
di pertinenza alla luce della definizione dell’oggetto della controversia fornita nel ricorso.
47
La convenuta afferma anche di non avere fascicoli riguardanti un procedimento d’aiuto concluso «nell’ambito della privatizzazione
della [OSCURATO:PERSONA]», secondo la formula utilizzata nel ricorso, precisando che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] appartiene al settore
privato da 50 anni e che quindi non è stata privatizzata. Essa osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla privatizzazione
dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] acquistando una parte del capitale di quest’ultima per il valore di 1 marco tedesco, operazione
che a seguito del procedimento d’indagine formale C 58/91 (NN 144/91) iniziato nel gennaio 1992 non è stata considerata un
aiuto.
48
Il fatto che la ricorrente intendesse domandare anche l’accesso al fascicolo del suddetto procedimento non sarebbe stato nemmeno
evocato nella domanda d’accesso e apparirebbe per la prima volta nel ricorso. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe giustamente
considerato che la domanda della ricorrente avesse ad oggetto solamente l’accesso al fascicolo del procedimento d’esame relativo
agli aiuti accordati in favore della [OSCURATO:PERSONA] AG.
Giudizio del Tribunale
49
[OSCURATO:PERSONA] lettura combinata della [OSCURATO:PERSONA] e delle memorie scritte della convenuta risulta che quest’ultima ha, in primo luogo,
rifiutato l’accesso ai documenti riguardanti gli aiuti di Stato concessi in favore della ricorrente, che erano quelli relativi
ai procedimenti registrati con il numero C 19/2000 e C 44/2001. [OSCURATO:PERSONA] segnala, infatti, che le era impossibile trattare
separatamente i documenti dei due procedimenti, poiché questi ultimi riguardavano le medesime misure di ristrutturazione e
si fondavano sugli stessi documenti.
50
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la domanda d’accesso a «tutti i documenti contenuti nei fascicoli della
[OSCURATO:PERSONA] riguardanti gli aiuti di Stato in favore dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» si riferiva ad una «notifica preventiva
nel quadro della disciplina multisettoriale per nuovi importanti progetti di investimento della [OSCURATO:PERSONA] nell’est della
Germania». Essa ha respinto tale domanda sulla base delle eccezioni al diritto d’accesso previste all’art. 4, n. 2, del regolamento
n. 1049/2001, relative, l’una, alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, d’indagine e di revisione contabile,
l’altra, alla tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica.
51
Nel suo ricorso, la ricorrente ha fatto presente che la sua domanda d’accesso riguardante la [OSCURATO:PERSONA] aveva una doppia
valenza, in quanto riguardava i documenti relativi:
a) al o ai procedimenti d’aiuto conclusi nell’ambito della privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA];
b) (…).
52
Essa ha altresì affermato che il presente ricorso non riguardava l’annullamento del rifiuto d’accesso ai documenti di cui
al punto precedente, lett. b), e che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere interpretata nel senso di riferirsi soltanto a questi
ultimi documenti e non a quelli menzionati alla lett. a), dovrebbe applicarsi l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001.
Infatti, la mancata risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della domanda d’accesso ai documenti menzionati al punto precedente,
lett. a), equivarrebbe ad un implicito rifiuto d’accesso, impugnabile dinanzi al Tribunale.
53
È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione esplicita di rigetto della domanda di conferma d’accesso ai documenti
riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nei termini in cui l’ha capita leggendo la sua formulazione, vale a dire nei termini
di una domanda d’accesso ai documenti menzionati sopra, al punto 51, lett. b).
54
Quanto al fatto che ci sia stato un rifiuto implicito d’accesso ai documenti menzionati sopra al punto 51, lett. a), occorre
accertare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse ragionevolmente comprendere il duplice significato della domanda di conferma d’accesso
ai documenti concernenti la [OSCURATO:PERSONA], ricordato sopra al punto 51. Infatti, si può considerare che il silenzio dell’amministrazione
costituisca una decisione di rigetto soltanto se la detta amministrazione era effettivamente in grado di pronunciarsi utilmente
e, dunque, di comprendere quello che le veniva domandato.
55
Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che sia la domanda iniziale sia la domanda di conferma d’accesso sono
redatte in termini generici e che non viene fatto alcun riferimento all’impresa [OSCURATO:PERSONA], alla sua privatizzazione
o ad un periodo determinato.
56
Soltanto nel ricorso la ricorrente ha evocato per la prima volta una domanda d’accesso a documenti attinenti ad un procedimento
di aiuti concernenti la «privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA]» o della «[OSCURATO:PERSONA]». Pur affermando che doveva essere
«evidente» per la [OSCURATO:PERSONA] che la domanda d’accesso si riferiva anche ai documenti concernenti la concessione degli aiuti
di Stato nell’ambito della privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA] nel 1992, la ricorrente, rispondendo al Tribunale in merito
all’oggetto della presente controversia, ha ammesso che la sua domanda non era sufficientemente precisa, facendo proprio l’argomento
del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia relativo alla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo dovere di assistenza, ai sensi dell’art. 6,
n. 2, del regolamento n. 1049/2001.
57
Dal controricorso risulta, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto interpretare la domanda per poterle dare il senso che corrispondeva
effettivamente ma solo in parte alle attese della ricorrente. La convenuta segnala, infatti, che la ricorrente «non ha precisato
che cosa intende[sse] con “tutti i documenti contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] concernenti gli aiuti di Stato in favore
dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”» e di avere «supposto» che la ricorrente avesse impiegato per errore il nome della «[OSCURATO:PERSONA]» mentre la denominazione dell’impresa che aveva beneficiato degli aiuti, oggetto del procedimento d’indagine formale
in corso al momento dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA], era «[OSCURATO:PERSONA] AG».
58
Occorre pervenire alla conclusione che la formulazione della domanda d’accesso della ricorrente non era tale da permettere
alla [OSCURATO:PERSONA] di comprenderne il duplice significato e che, di conseguenza, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
implicitamente rifiutato l’accesso ai documenti menzionati sopra al punto 51, lett. a).
59
Risulta da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:PERSONA], ha rifiutato l’accesso ai documenti attinenti, da un lato,
ai procedimenti d’esame degli aiuti concessi alla ricorrente e, dall’altro, al procedimento in corso di esame degli aiuti
concernenti «il nuovo investimento della [OSCURATO:PERSONA] nel Land della Turingia», fermo restando che questa seconda parte della
[OSCURATO:PERSONA] non è oggetto del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente.
60
Date le circostanze, il ricorso, in quanto diretto all’annullamento di un asserito implicito rifiuto d’accesso ai documenti
concernenti «il procedimento d’aiuto concluso nell’ambito della privatizzazione della [OSCURATO:PERSONA]», è irricevibile.
Sulla violazione dell’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 che riguarda l’eccezione al diritto d’accesso relativa alla tutela
degli obiettivi ispettivi, d’indagine e di revisione contabile
61
A sostegno del suddetto motivo di annullamento, la ricorrente, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, solleva varie censure. In primo
luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato l’accesso ai documenti richiesti senza procedere ad un esame concreto di ognuno di
essi. In secondo luogo, la convenuta si sarebbe ingiustamente fondata sulle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza relativamente
al rifiuto di accesso ai documenti in materia di procedimenti per inadempimento contro uno Stato membro, i quali non sono
paragonabili ai procedimenti di esame degli aiuti. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del diritto ad
un accesso parziale. In quarto luogo, la ponderazione degli interessi prevista all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001
avrebbe dovuto portare alla divulgazione dei documenti richiesti.
62
Secondo il Tribunale occorre esaminare, innanzitutto, la censura relativa al fatto che non è stato svolto un esame specifico
e concreto dei documenti oggetto della domanda d’accesso.
Argomenti delle parti
63
La ricorrente sostiene che dalla motivazione della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si può mai accordare,
a causa della loro natura, l’accesso ai documenti che riguardano procedimenti d’aiuto in corso. La ricorrente afferma che
la convenuta ha dunque rifiutato l’accesso ai documenti richiesti a prescindere dal procedimento d’aiuto di cui trattasi e
dai documenti interessati.
64
Orbene, risulterebbe sia dalla formulazione dell’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 sia dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA]
deve invece esaminare concretamente in ogni caso specifico se l’accesso al documento in questione sia effettivamente tale
da pregiudicare il procedimento d’indagine. La ricorrente ricorda che «la circostanza che il documento in questione riguardi
una attività d’ispezione non basta di per sé a giustificare l’applicazione dell’eccezione invocata» (sentenza del Tribunale
13 settembre 2000, causa T‑20/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3011, punto 45).
65
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure dimostrato che l’accesso ai documenti avrebbe potuto ostacolare il procedimento d’aiuto
concernente la ricorrente, già concluso al momento della domanda d’accesso. Secondo la ricorrente sarebbe del resto impossibile
fornire tale prova. La ricorrente rammenta che l’art. 4, n. 7, del regolamento n. 1049/2001 prevede espressamente che le eccezioni
di cui al n. 2 si applichino unicamente per il periodo in cui l’obiettivo di tutela è giustificato. La natura stessa delle
attività ispettive e d’indagine farebbe sì che non sia più necessario tener conto di alcuna giustificazione di un rifiuto
d’accesso una volta che l’indagine in questione sia stata ultimata.
66
La ricorrente osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato un accesso parziale con una motivazione generica secondo la quale «non
si possono separare i documenti tra parti riservate e parti non riservate», partendo dal principio che tutti i documenti relativi
al procedimento d’aiuto vengano scambiati esclusivamente tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro e che nessun altro debba avervi
accesso, anche dopo la fine del procedimento.
67
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia sostiene che dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla posizione adottata dalla convenuta nell’ambito della presente istanza
risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad una valutazione concreta delle informazioni contenute nei documenti per i quali
era stato chiesto l’accesso. Orbene, la Corte e il Tribunale avrebbero ripetutamente precisato, sotto il vigore del precedente
regolamento, che qualsiasi esame di una domanda di divulgazione dovrebbe riguardare l’informazione che il documento richiesto
contiene, principio ancora applicabile nell’ambito del regolamento n. 1049/2001. In mancanza di un esame del genere, sarebbe
impossibile accertare se esistano interessi da tutelare che giustifichino che il documento sia mantenuto segreto o effettuare
la ponderazione degli interessi menzionata all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. La valutazione in concreto sarebbe
indispensabile anche al fine di determinare la possibilità di un accesso parziale. Questa conclusione si imporrebbe a prescindere
dall’eccezione applicabile.
68
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tesi espressa nella sentenza del Tribunale 11 dicembre 2001, causa T‑191/99, Petrie e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3677), su cui è fondata la [OSCURATO:PERSONA], si applica senza limiti ai procedimenti di esame degli aiuti, i quali
sono senza alcun dubbio attività «ispettive» ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.
69
Essa fa presente che, come nei procedimenti per inadempimento, occorre che nei procedimenti di esame degli aiuti ci sia una
cooperazione sincera e leale tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, il che escluderebbe che terzi abbiano accesso ai documenti
attinenti a tali procedimenti prima che questi ultimi si siano conclusi. Finché il procedimento di esame degli aiuti non è
concluso, non si può, a suo parere, accordare al pubblico un diritto d’accesso ai documenti, mentre le parti interessate nell’ambito
di tale procedimento, che non possono avvalersi dei diritti della difesa, non beneficiano di un diritto del genere.
70
Essa afferma che la domanda d’accesso della ricorrente riguarda documenti attinenti ad un procedimento d’esame di aiuti in
corso. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato due decisioni riguardanti due parti di un progetto globale di ristrutturazione, presentato
come tale dalla ricorrente stessa nelle sue memorie scritte. La convenuta fa presente che il procedimento d’aiuto in corso
C 44/2001 riguarda le stesse misure di ristrutturazione e si fonda sugli stessi documenti della procedura d’aiuto C 19/2000
e perviene alla conclusione che pertanto occorresse trattare insieme le domande d’accesso al fascicolo concernenti i due procedimenti
controversi.
71
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la presente controversia differisce da quella che ha dato luogo alla sentenza VKI, punto 24 supra,
la quale riguardava un rifiuto d’accesso a documenti attinenti ad un procedimento in materia di intese già concluso. [OSCURATO:PERSONA]
fattispecie, trattandosi di una domanda d’accesso a documenti relativi ad un procedimento d’esame di aiuti di Stato in corso,
i principi elaborati dalla sentenza Petrie e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, permettevano, a suo giudizio, una risposta complessiva
e non era dunque necessario esaminare specificamente e concretamente i documenti oggetto della detta domanda.
72
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, al momento della presentazione da parte della ricorrente della domanda d’accesso ai documenti
attinenti alle cause di aiuti che la riguardano, il procedimento C 44/2001 era ancora in corso. Orbene, lo stretto nesso materiale
tra i due procedimenti di aiuti C 19/2000 e C 44/2001 sarebbe stato ripetutamente sottolineato dalla stessa ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la ricorrente ha chiesto l’accesso a taluni documenti quando c’erano delle attività d’indagine
in corso in un procedimento in cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora preso decisioni.
73
Essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, dovesse interpretare le eccezioni del regolamento n. 1049/2001 conformemente
ai principi costanti in materia di diritti di partecipazione dei terzi ai procedimenti di aiuto e che dunque avesse giustamente
considerato che la divulgazione dei documenti richiesti dalla ricorrente avrebbe gravemente pregiudicato l’obiettivo delle
attività d’indagine (art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA]
nel procedimento C 44/2001 (art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001).
Giudizio del Tribunale
74
Dagli artt. 2, 4, e 6‑8 del regolamento n. 1049/2001 risulta che l’istituzione investita di una domanda di accesso a certi
documenti, ai sensi di questo regolamento, ha l’obbligo di esaminare e di rispondere a tale domanda e, in particolare, di
determinare se una delle eccezioni di cui all’art. 4 di detto regolamento sia applicabile ai documenti di cui trattasi (sentenza
VKI, punto 24 supra, punti 67‑68).
75
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di comunicare documenti attinenti a procedimenti d’esame di aiuti di Stato
concessi alla ricorrente, invocando l’eccezione al diritto d’accesso prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento
n. 1049/2001, relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, d’indagine e di revisione contabile.
76
Occorre rilevare che, come segnalato dalla [OSCURATO:PERSONA] senza che la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia la contraddicessero, i
documenti oggetto della domanda d’accesso sono effettivamente connessi ad un’attività «d’indagine», ai sensi dell’art. 4,
n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
77
Tuttavia, la mera circostanza che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non basta di per sé a giustificare
l’applicazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punto 45). In linea
di principio, tale applicazione può essere giustificata solo nel caso in cui l’istituzione abbia previamente valutato, innanzi
tutto, se l’accesso al documento avrebbe, concretamente ed effettivamente, rischiato di arrecare un pregiudizio all’interesse
tutelato e, in secondo luogo, nei casi previsti dall’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, se non sussistesse un
interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione. Inoltre, il rischio di arrecare
un pregiudizio ad un interesse tutelato deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T‑211/00, Kuijer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑485, punto 56). Di conseguenza, l’esame
al quale deve procedere l’istituzione per applicare un’eccezione deve essere effettuato in concreto e deve emergere dalla
motivazione della decisione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 19 luglio 1999, causa T‑14/98, Hautala/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2489,
punto 67; 6 aprile 2000, causa T‑188/98, Kuijer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1959, punto 38, e sentenza VKI, punto 24 supra, punti
69 e 74).
78
Inoltre, risulta dal regolamento n. 1049/2001 che tutte le eccezioni di cui ai nn. 1‑3 del suo art. 4 devono essere applicate
«a un documento». Questo esame concreto deve dunque essere effettuato per ciascun documento oggetto della domanda (sentenza
VKI, punto 24 supra, punto 70).
79
Occorre ancora sottolineare che solamente un esame specifico e concreto, in contrapposizione ad un esame astratto e globale,
può consentire all’istituzione di valutare la possibilità di accordare al richiedente un accesso parziale, ai sensi dell’art.
4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 (sentenza VKI, punto 24 supra, punti 73 e 75) e che, quanto all’applicazione ratione
temporis delle eccezioni al diritto d’accesso, l’art. 4, n. 7, del regolamento n. 1049/2001 prevede che le eccezioni di cui
ai nn. 1‑3 si applichino unicamente nel periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base «del contenuto del documento».
80
Nel caso di specie, non emerge dalla motivazione della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto ad una valutazione specifica
e concreta del contenuto dei documenti oggetto della domanda d’accesso. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non ha affermato, né nel
suo controricorso né nelle sue osservazioni del 13 aprile 2005 né in sede d’udienza, di avere effettuato un simile esame.
Il dettato della [OSCURATO:PERSONA] rivela che la convenuta ha fondato la [OSCURATO:PERSONA] stessa non tanto alla luce degli elementi di informazione
contenuti nei documenti controversi, quanto su un’analisi generale per ciascuna categoria di documenti, distinguendo, da un
lato, la corrispondenza scambiata con lo Stato membro interessato e, dall’altro, le osservazioni depositate dalle parti interessate
nell’ambito del procedimento d’indagine formale.
81
[OSCURATO:PERSONA] non emerge neppure che la [OSCURATO:PERSONA] abbia verificato in concreto che ciascun documento oggetto della domanda
rientrasse effettivamente in una delle due categorie individuate.
82
[OSCURATO:PERSONA] misura d’organizzazione del procedimento che ha avuto ad oggetto l’invito alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicare al Tribunale
l’elenco completo dei documenti che compongono il fascicolo amministrativo relativo ai procedimenti d’esame degli aiuti concessi
alla ricorrente si può addirittura trarre la conclusione opposta.
83
L’esame di tale elenco mostra, infatti, che vari documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA]
non fanno parte né della corrispondenza scambiata con lo Stato membro interessato né delle osservazioni delle parti interessate,
ossia:
– la lettera della [OSCURATO:PERSONA] datata 28 dicembre 2000 con cui quest’ultima ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere ad una serie
di domande nell’ambito del procedimento d’indagine formale C 19/2000 (documento 39);
– i memorandum della DG «Concorrenza» che sollecitano vari servizi della [OSCURATO:PERSONA] a fornire informazioni o pareri sui progetti
di decisione da essa stabiliti (documenti 3, 18, 45 e 54) e le risposte di tali servizi (documenti 4, 19, 20, 46‑49);
– i memorandum della DG «Concorrenza» destinati al membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile (documenti 12, 17, 44 e 79);
– le note interne della DG «Concorrenza» sullo stato del fascicolo (documenti 8, 13, 33 e 36).
84
Interrogata all’udienza sulla mancata osservanza dell’obbligo di procedere ad un esame specifico e concreto dei documenti
oggetto della domanda di accesso della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo, ha sottolineato la differenza di situazioni
di fatto tra la presente controversia e la causa che ha dato luogo alla sentenza VKI, punto 24 supra. Secondo la convenuta,
se, come nel caso di specie, la domanda d’accesso riguarda documenti attinenti ad un procedimento di controllo degli aiuti
in corso, l’esame specifico e concreto non è necessario e nell’ambito dell’applicazione delle eccezioni al diritto d’accesso
relative alla tutela delle attività di indagine va fornita una risposta generica di riservatezza dei detti documenti.
85
Occorre rilevare che l’obbligo per un’istituzione di procedere ad un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti
oggetto della domanda d’accesso costituisce una soluzione di principio (sentenza VKI, punto 24 supra, punto 75), che si applica
a tutte le eccezioni menzionate ai nn. 1‑3 dell’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, a prescindere dalla materia cui si collegano
i documenti richiesti, sia che si tratti, in particolare, delle intese come nella causa che ha dato luogo alla sentenza VKI,
punto 24 supra, sia che si tratti del controllo degli aiuti pubblici.
86
Comunque, detto esame può non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, è evidente
che l’accesso dev’essere negato o, al contrario, accordato. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, innanzi tutto, nel caso
in cui alcuni documenti ricadano manifestamente ed integralmente in un’eccezione al diritto di accesso o, al contrario, qualora
siano manifestamente consultabili nella loro interezza o, infine, nel caso in cui siano già stati oggetto di una valutazione
specifica e concreta da parte della [OSCURATO:PERSONA] in analoghe circostanze (sentenza VKI, punto 24 supra, punto 75).
87
Occorre dunque esaminare se la domanda della ricorrente riguardava documenti per i quali, a causa delle circostanze del caso,
non era necessario procedere ad un tale esame specifico e concreto.
88
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività
ispettive e d’indagine sostenendo che, nell’ambito delle indagini in corso riguardanti la compatibilità di un aiuto di Stato
con il mercato unico, una cooperazione leale ed una reciproca fiducia tra la [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro e le imprese interessate
sono indispensabili al fine di permettere alle differenti «parti» di esprimersi liberamente e che la divulgazione di documenti
attinenti a tali indagini «potrebbe pregiudicare l’iter dell’esame de[lla] causa compromettendo questo dialogo».
89
Il Tribunale considera che una valutazione così generica, che si applica all’intero fascicolo amministrativo relativo ai procedimenti
di esame degli aiuti concessi alla ricorrente, non dimostra l’esistenza di circostanze particolari del caso concreto che consentano
di considerare che non fosse necessario procedere ad un esame specifico e concreto dei documenti che lo componevano. In particolare,
essa non dimostra che tali documenti rientrassero manifestamente tutti quanti in un’eccezione al diritto d’accesso.
90
Come indicato al precedente punto 81, non emerge dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] abbia verificato in concreto che ciascun
documento oggetto della domanda rientrasse effettivamente in una delle due categorie individuate. Al contrario, risulta dalla
misura di organizzazione del procedimento di cui al precedente punto 82 che vari documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] non
rientrano in nessuna di tali categorie e, di conseguenza, che la ripartizione di questi documenti in due categorie non è corretta.
Orbene, l’aver constatato una non corretta ripartizione in categorie impedisce, comunque, di considerare che tutti i documenti
oggetto della domanda rientrino chiaramente nell’ambito dell’eccezione invocata nella [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza
VKI, punto 24 supra, punto 83).
91
Occorre altresì rilevare, in subordine, che le considerazioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], come del resto nel
suo controricorso, restano vaghe e generiche. In assenza di un esame specifico, ossia documento per documento, esse non consentono
di affermare con sufficiente certezza e in maniera circostanziata che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], quand’anche supposto
fondato in linea di principio, è applicabile all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo relativo ai procedimenti
d’esame degli aiuti concessi alla ricorrente. I timori espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] restano mere affermazioni e, quindi, sono
esageratamente ipotetici (sentenza VKI, punto 24 supra, punto 84).
92
Al riguardo, può sembrare perlomeno paradossale evocare la necessità di un dialogo franco e diretto tra la [OSCURATO:PERSONA], lo
Stato membro e le «imprese interessate», nell’ambito di un clima di cooperazione leale e di reciproca fiducia, per rifiutare
proprio a una delle «parti» interessate di conoscere ogni informazione che riguarda direttamente l’oggetto stesso delle discussioni.
93
Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione ratione temporis dell’eccezione invocata, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a documenti
concernenti «indagini in corso», formulazione generica che non consente di concludere con sufficiente certezza che tutti i
documenti oggetto della domanda d’accesso potessero ancora, il giorno dell’adozione della [OSCURATO:PERSONA], rientrare nell’ambito
della detta eccezione, senza dimenticare che, alla data del 28 maggio 2002, il procedimento d’aiuto C 19/2000 era concluso.
94
Occorre ancora rilevare che, in via eccezionale e unicamente nel caso in cui l’onere amministrativo causato dall’esame specifico
e concreto dei documenti si rivelasse particolarmente gravoso, oltrepassando così i limiti di ciò che può essere ragionevolmente
richiesto, può essere ammessa una deroga a tale obbligo di esame (sentenza VKI, punto 24 supra, punto 112).
95
Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha invocato, né nella [OSCURATO:PERSONA] né nelle sue memorie scritte né all’udienza,
un sovraccarico di lavoro connesso all’esame della domanda d’accesso della ricorrente.
96
Ciò premesso, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale non ci si poteva seriamente aspettare dalla [OSCURATO:PERSONA] «l’elevatissimo
sforzo amministrativo» che avrebbe implicato l’esame di un intero fascicolo di procedimento d’aiuto di Stato al fine di distinguere
le informazioni riservate dalle affermazioni non riservate, in quanto la ricorrente non avrebbe diritti degni di tutela di
poter consultare i documenti controversi, va dichiarato irricevibile.
97
Infatti, occorre ricordare che l’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte e l’art. 116, n. 4, del regolamento di procedura
del Tribunale conferiscono all’interveniente il diritto di esporre in maniera autonoma non solo argomenti, ma anche motivi,
purché siano diretti al sostegno delle conclusioni di una delle parti principali e non siano totalmente estranei alle considerazioni
su cui si basa la controversia come costituita tra ricorrente e convenuto, il che avrebbe per effetto di modificarne l’oggetto
(sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione autonoma della Sardegna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2123, punto 152).
98
Nel presente caso, come osservato qui sopra, il tenore del ricorso e del controricorso, nonché delle osservazioni formulate
dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti del Tribunale in merito all’oggetto della controversia, non rivela
alcun problema circa il carico di lavoro richiesto per il trattamento della domanda d’accesso. Ciò premesso, non si può considerare
che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’«elevatissimo sforzo amministrativo» richiesto dal trattamento della domanda
d’accesso si colleghi all’oggetto della presente controversia.
99
Occorre infine rilevare che, nella sua memoria d’intervento, la [OSCURATO:PERSONA] invoca l’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, del
regolamento n. 1049/2001. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è giustamente pervenuta alla conclusione che la divulgazione
dei documenti richiesti dalla ricorrente avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale dell’istituzione nel procedimento
C 44/2001. Tuttavia, poiché tale eccezione non è stata invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], non spetta al Tribunale
sostituirsi a tale istituzione per determinare se essa sia effettivamente applicabile ai documenti oggetto della domanda (v.,
in tal senso, sentenza VKI, punto 24 supra, punto 91).
100
Risulta dalle considerazioni che precedono che la censura attinente al mancato esame specifico e concreto dei documenti oggetto
della domanda d’accesso deve essere accolta e che il rifiuto d’accesso puro e semplice opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente
è, di conseguenza, viziato da un errore di diritto. Occorre, pertanto, considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e che la [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere annullata senza che occorra esaminare gli altri motivi
di annullamento sollevati dalla ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.
Sulle spese
101
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più
capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, si deve decidere
che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla ricorrente. Quest’ultima sopporterà
un quarto delle proprie spese.
102
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese.
103
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma,
del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 maggio 2002 è annullata nella parte in cui nega l’accesso a taluni documenti attinenti ai
procedimenti di esame degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
2)
Per il resto il ricorso è respinto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima
sopporterà un quarto delle proprie spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il tedesco.