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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39348/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, ha revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice specificamente motivato sia la scelta della pena base che la quantificazione degli aumenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed € 1.600 di multa, ha revocato la pena accessoria, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di commisurazione della pena; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice specificamente motivato sia la scelta della pena base che la quantificazione degli aumenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 39348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris