CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 26052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al primo motivo, e con rinvio quanto al secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 luglio 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 settembre 2020 del Tribunale di Roma che, all'esito di rito abbreviato, e per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecita detenzione di 50,200 kg. di hashish, e gli aveva inflitto la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e di 60.000,00 euro di multa, ritenuta la recidiva specifica, negate le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Si deduce che la motivazione della Corte d'appello in proposito è meramente apodittica, nonostante l'atto di appello avesse censurato sul punto la decisione di primo grado per il medesimo vizio. Si precisa che il riferimento all'elevato principio attivo è stato indicato senza alcuna esplicitazione della sua valenza e che la pena base è stata determinata in cinque anni, ossia in misura prossima al massimo edittale. 2.2. Con il secondo motivo è lamentato vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata revoca della confisca dei cellulari in sequestro. Si deduce che la sentenza impugnata, nonostante lo specifico motivo di appello, aveva omesso di spiegare perché dovesse essere mantenuta la confisca dei cellulari sequestrati al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio quanto al primo motivo, e con rinvio quanto al secondo motivo. La difesa, ancorché ammessa alla trattazione orale, non è comparsa all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.1. In tal senso, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, entrambi i Giudici del merito hanno disatteso la richiesta sostenendo che non sussisteva ragione alcuna per accordare tale speciale benevolenza. In particolare, è stato così ricordato - contrariamente ai rilievi del ricorrente, che sul punto non ha invece preso specifica posizione - che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610, già richiamata dal Tribunale di Roma). Ed in proposito l'imputato non ha mai neppure allegato alcunché, che fosse in grado di smentire i rilievi di Tribunale e di Corte territoriale e di rappresentare elementi favorevoli all'odierno ricorrente. 4.1.2. Allo stesso tempo, quanto alla dosimetria sanzionatoria, vero è che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Al riguardo è stata fornita non illogica giustificazione, relativamente al non lieve scostamento della pena base dal minimo edittale ed al superamento della media, tanto in relazione al dato quantitativo (oltre mezzo quintale lordo) concernente lo stupefacente detenuto, dal quale si sarebbero ricavate 420.000 dosi medie di sostanza del tipo hashish, quanto in ragione dei precedenti penali, il cui rilievo non è stato neppure specificamente contestato. Mentre, allo stesso tempo, nel ricorso non sono state specificate le ragioni di censure che avrebbero, in tesi, dovuto condurre a diverso e più mite trattamento sanzionatorio. 4.1.3. In ragione di quanto sopra, pertanto, la manifesta infondatezza delle esaminate censure non può che condurre all'inammissibilità in parte qua del ricorso.4.2. Va invece accolto il secondo motivo, dal momento che - a fronte della specifica doglianza relativa all'avvenuta confisca dei telefoni cellulari - da un lato la sentenza censurata non ne tratta nell'illustrare i motivi di appello siccome formulati, e dall'altro non ne parla neppure nel momento decisorio. 5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari, con rinvio pertanto per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Nel resto il ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello d