CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di 2oi3 L'Aquila del 12 dicembre IZIIII8, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice 42 Luéi.to per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano del l: rZ5—-i - EinTérh D rét — 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di illegale detenzione di munizioni da guerra e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, questa Corte di cassazione aveva riqualificato il reato in materia di armi quale contravvenzione ex art. 697 cod. pen., rinviando alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per nuovo esame sulla istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Perugia ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e ha nuovamente rigettato l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo si duole dell'omesso rilievo della prescrizione ad opera del giudice del rinvio. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. 3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (ex multis, Sez. 4 - , Sentenza n. 114 del 28/11/2018 Ud. (dep. 03/01/2019), Malventi, Rv. 274828). 4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'imputato non può beneficiare della sospensione condizionale e della non menzione, avendo già riportato condanna a pena detentiva per delitto non q sospesa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in•favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle amm