CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 06373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto tentato aggravato e continuato. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonché delle attenuanti generiche. Il ricorso del Gabrielli eccepisce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio appello, notificato al difensore erroneamente ritenuto suo domiciliatario, nonché violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Gabrielli ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p. 3. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a quello del Majdouli, i motivi risultano privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Quanto a quello del Gabrielli, manifestamente infondata è l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo, atteso che nel nominare quale nuovo difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'imputato ha espressamente eletto domicilio presso il suo studio, dove dunque è stata ritualmente eseguita la notifica della citazione per il giudizio d'appello. Con riguardo ai motivi attinenti la responsabilità dell'imputato, indeducibile è la violazione di legge denunziata ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che, nella specie, viene denunziato in maniera del tutto generica, riproponendo doglianze, peraltro versate in fatto, già avanzate al giudice del merito e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. Parimenti generiche sono le residue doglianze del ricorrente, posto che la Corte ha motivato sull'inconfigurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., mentre per quanto riguarda quelle di cui all'art. 62-bis c.p. nemmeno vengono indicati gli specifici motivi a sostegno della loro invocata applicazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso i 1/2022 [OSCURATO:PERSONA] ein „ DEPOE;,T;:,