Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 896/2004
ECLI:EU:C:2004:38
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 20 gennaio 2004
(1)
Cause riunite C-37/02 e C-38/02
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
Ministero del Commercio con l'[OSCURATO:SOCIETA]
contro
Ministero del Commercio con l'[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto)
«Banane – Regime d'importazione – Regolamento (CE) n. 896/2001 – Validità – Certezza del diritto – Tutela dell'affidamento – Retroattività – Libero esercizio dell'attività professionale»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Regolamenti del Consiglio
1. Regolamento n. 404/93
2. Regolamento n. 1637/98
3. Regolamento n. 216/2001
B – Modalità di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]
1. Regolamento n. 1442/93
2. Regolamento n. 2362/98
3. Regolamento n. 896/2001
III – Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali
IV – Quanto alla prima, alla seconda e alla terza questione pregiudiziale
A – Osservazioni delle parti
1. Principali osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]
2. Princiapli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
B – Valutazione
1. Quanto alle disposizioni da esaminare
2. Esame degli artt. 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001 riferito alla base giuridica
a) Articolo 3
b) Articoli 4 e 5
c) Articolo 31
3. Esame riferito al principio di irretroattività e ai principi fondamentali di legittimo affidamento e di certezza del diritto
a) Principio di irretroattività
b) Tutela dell’affidamento e certezza del diritto
V – Quanto alla quarta questione pregiudiziale: l’art. 6 del regolamento n. 896/2001
A – Principali osservazioni delle parti
B – Valutazione
VI – Conclusione
I –
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto del presente procedimento verte sul sistema d’importazione delle banane e precisamente
sulla validità di un regolamento di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore della banana
(2)
, come modificato.
II –
Contesto normativo
2.
Il sistema comune d’importazione delle banane si basa, dal punto di vista giuridico, su un regolamento del Consiglio e sulle
relative disposizioni di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sua istituzione nel 1993 esso è stato modificato più volte
su ambedue i piani.
A –
Regolamenti del Consiglio
1. Regolamento n. 404/93
3.
Con il regolamento n. 404/93 è stato istituito, con effetto 1° luglio 1993, un sistema comune d’importazione delle banane
(artt. 15-20). Detto regolamento opera una distinzione tra le banane comunitarie, le banane ACP e le banane provenienti da
paesi terzi (in prosieguo: «banane paesi terzi»). A loro volta le banane ACP vengono distinte in banane tradizionali e banane
non tradizionali. Nella versione iniziale questo sistema prevedeva un contingente tariffario annuale per le importazioni delle
banane paesi terzi e delle banane ACP non tradizionali. Il contingente così aperto veniva ripartito tra gli operatori del
mercato che avevano commercializzato banane paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), gli operatori che avevano
commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e gli operatori che avevano iniziato dal 1992
a commercializzare banane diverse da quelle comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria C).
4.
Così recitano il tredicesimo e il quindicesimo ‘considerando’:
«considerando che, per rispettare i suddetti obiettivi tenendo nel contempo conto delle peculiarità della commercializzazione
delle banane, il contingente tariffario deve essere gestito effettuando una distinzione tra operatori che hanno in precedenza
commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato, e operatori che hanno in precedenza commercializzato
banane prodotte nella Comunità e banane ACP tradizionali, dall’altro, riservando un quantitativo disponibile per i nuovi operatori
che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un’attività commerciale in questo settore;
considerando che, nell’adottare i criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori, la [OSCURATO:PERSONA] seguirà il
principio del rilascio dei certificati alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della
commercializzazione delle banane e rispetterà l’esigenza di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le
persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione».
2. Regolamento n. 1637/98
5.
Per onorare gli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è stato adottato il regolamento
(CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore della banana
(3)
. Esso ha mantenuto la distinzione tra le diverse categorie di operatori.
6.
Conformemente all’art. 16, n. 2, come modificato, si intendono per:
«1.
“importazioni tradizionali dai paesi ACP” le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati elencati nell’allegato,
limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate “banane ACP tradizionali”;
2.
“importazioni non tradizionali dai paesi ACP” le importazioni nella Comunità, di banane originarie degli Stati ACP, i quali
non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate “banane ACP non tradizionali”;
3.
“importazioni dagli Stati terzi non ACP” le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati
ACP; tali banane sono denominate “banane di Stati terzi”».
3. Regolamento n. 216/2001
7.
Per tener conto dei problemi emersi nell’ambito del sistema dell’OMC il Consiglio ha adottato con il regolamento (CE) 29 gennaio
2001, n. 216, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana
(4)
, nuove disposizioni per l’importazione, applicabili a partire dal 1° luglio 2001.
8.
L’art. 17, come modificato, recita i.a. quanto segue:
«Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d’importazione rilasciato
dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella
Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l’applicazione degli articoli 18 e 19.
Il certificato d’importazione è valido in tutta la Comunità (...)».
9.
L’art. 18 prevede per le banane paesi terzi l’apertura di contingenti tariffari (categorie A, B e C).
10.
Ai termini dell’art. 19, come modificato:
«1.
La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali
(il cosiddetto metodo “tradizionali/nuovi arrivati”) e/o di altri metodi.
2.
Il metodo adottato tiene conto, se del caso, dell’esigenza di salvaguardare l’equilibrio dell’approvvigionamento del mercato
comunitario».
11.
In forza dell’art. 20, lett. a), la [OSCURATO:PERSONA] adotta, secondo la procedura prevista all’art. 27, le modalità di applicazione
relative in particolare alla gestione dei contingenti tariffari di cui all’art. 18.
B –
Modalità di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]
1. Regolamento n. 1442/93
12.
Al fine di applicare il regolamento n. 404/93 e sulla base del suo art. 20 è stato adottato il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA]
10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità
(5)
. Esso definisce i criteri di determinazione dei tipi di operatori delle categorie A e B con riferimento ad un periodo di
tempo determinato.
2. Regolamento n. 2362/98
13.
Al fine di applicare il regolamento n. 1637/98 è stato emanato il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 ottobre 1998, n. 2362,
recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle
banane nella Comunità
(6)
. Con esso è stata soppressa la ripartizione del contingente tariffario fra le tre categorie di operatori e introdotta la
distinzione fra operatori tradizionali e operatori nuovi arrivati.
14.
Per operatori tradizionali si intendono gli agenti economici che negli anni 1994, 1995 e 1996 hanno importato da Stati terzi
e/o da paesi ACP un certo quantitativo minimo. Per operatori nuovi arrivati, invece, si intendono gli agenti economici che
durante uno dei tre anni immediatamente precedenti l’anno per il quale è chiesta la registrazione abbiano esercitato per proprio
conto e a titolo autonomo un’attività commerciale come importatori e realizzato importazioni per un valore dichiarato pari
o superiore a ECU 400 000. Mentre gli operatori tradizionali ottenevano ogni anno un quantitativo di riferimento stabilito
in base alle quantità di banane che avevano effettivamente importato durante il periodo di riferimento, gli operatori nuovi
arrivati ricevevano solo un’assegnazione per un determinato quantitativo stabilito in base a tutte le domande individuali
presentate e al quantitativo globale assegnato al loro gruppo.
3. Regolamento n. 896/2001
15.
Con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93
del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità
(7)
, sono state adottate modalità di applicazione del regolamento n. 216/2001. Tale regolamento è stato pubblicato l’8 maggio
2001, con applicazione decorrente dal 1° luglio 2001.
16.
Ai sensi del suo art. 1, tale regolamento detta le modalità del regime d’importazione delle banane, sia per le importazioni
nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, sia per le importazioni al di fuori
di tale ambito.
17.
Esso ha sostituito alla distinzione tra operatori tradizionali e operatori nuovi arrivati quella tra operatori tradizionali
e operatori non tradizionali e suddiviso poi gli operatori tradizionali in operatori A/B (banane [OSCURATO:PERSONA] terzi e/o banane ACP
non tradizionali) e operatori C (banane ACP tradizionali).
18.
Il suo settimo ‘considerando’ così recita:
«L’esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario di importazione delle banane induce
a rafforzare i criteri definiti per gli operatori non tradizionali e per l’ammissibilità di nuovi operatori, in modo da evitare
la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o meramente speculative;
in particolare appare opportuno esigere un’esperienza minima nel commercio di importazione di banane fresche (...). Nello
stesso intento occorre subordinare la concessione di un’assegnazione, negli anni successivi, ad un’utilizzazione minima dell’assegnazione
annua precedente».
19.
L’art. 3 prevede i.a. quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
“operatore tradizionale” l’agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella
Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo
minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione
e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità.
L’operazione di cui al primo comma è denominata in appresso “importazione primaria”.
(...)
2.
“operatore tradizionale A/B” l’operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di
“banane di Stati terzi” e/o di “banane ACP non tradizionali” ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 16 del regolamento
(CEE) n. 404/93 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1637/98;
3.
“operatore tradizionale C” l’operatore tradizionale che ha effettuato importazioni primarie per il quantitativo minimo di
“banane ACP tradizionali” ai sensi della definizione di cui al succitato articolo 16 nella versione modificata dal regolamento
(CE) n. 1637/98».
20.
Ai termini del quinto ‘considerando’:
«Ai fini della definizione delle categorie di operatori e la fissazione dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali
è opportuno prendere in considerazione quale periodo di riferimento il triennio 1994-1996, che è l’ultimo triennio per il
quale la [OSCURATO:PERSONA] dispone di dati sufficientemente verificati in merito alle importazioni primarie. La scelta di tale periodo
permette di risolvere un’annosa controversia con alcuni partner commerciali della Comunità. Alla luce dei dati disponibili
su cui si è basata la gestione dei contingenti aperti nel 1998 non è necessario richiedere la registrazione degli operatori
tradizionali».
21.
L’art. 4 dispone i.a.
(8)
:
«1.
Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell’operatore
presentata entro l’11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP
non tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione nell’anno 1998 ai fini della gestione del
contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi di banane ACP non tradizionali,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93, applicabili nel 1998 alla
categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo.
2.
Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale C è fissato, su semplice richiesta scritta dell’operatore presentata
entro l’11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane ACP tradizionali realizzate negli anni 1994,
1995 e 1996 nel quadro dei quantitativi di banane ACP tradizionali per l’anno 1998».
22.
Il decimo ‘considerando’ recita:
«Per l’attuazione del regime dei contingenti tariffari il 1° luglio 2001, è opportuno mantenere gli strumenti di gestione
periodica istituiti dal regolamento (CE) n. 2362/98 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 ottobre 1998, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità, modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000, adattandone le modalità, per quanto necessario. Ciò riguarda soprattutto la fissazione
di quantitativi indicativi per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità
della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l’emissione di titoli di riassegnazione dei quantitativi
non utilizzati. Tuttavia, la gestione separata dei contingenti tariffari A e B, da un lato, e, dall’altro, del contingente
C, per quanto riguarda la parte assegnata agli operatori tradizionali, presuppone che questi ultimi operatori possano presentare
domande di titoli solo nell’ambito del contingente tariffario per il quale è stata loro concessa e notificata una quantità
di riferimento».
23.
In forza dell’art. 5:
«1.
Entro il 15 maggio 2001 gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il totale dei quantitativi di riferimento di cui all’articolo
4, paragrafi 1 e 2.
2.
Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione dei quantitativi disponibili dei
contingenti tariffari A/B e C, la [OSCURATO:PERSONA] fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo
di riferimento di ogni operatore.
3.
In caso di applicazione del paragrafo 2, entro il 7 giugno 2001 le autorità competenti notificano a ciascun operatore il quantitativo
di riferimento assegnatogli, adeguato mediante l’applicazione del suddetto coefficiente.
4.
Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla [OSCURATO:PERSONA], su
richiesta degli Stati membri interessati».
24.
A norma dell’art. 6:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per “operatore non tradizionale” l’agente economico stabilito nella Comunità al
momento della sua registrazione, il quale:
a)
abbia esercitato per conto proprio e a titolo autonomo, durante uno dei due anni immediatamente precedenti l’anno per il quale
è chiesta la registrazione, un’attività commerciale di importazione nella Comunità di banane fresche di cui al codice NC 0803
00 19;
b)
abbia realizzato, nell’ambito di tale attività, importazioni per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a EUR 1 200 000
nel periodo indicato alla lettera a);
c)
non disponga di un quantitativo di riferimento come operatore tradizionale nel quadro del contingente tariffario per il quale
chiede la registrazione in applicazione dell’articolo 7 e non sia una persona fisica o giuridica legata ad un operatore tradizionale
ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della [OSCURATO:PERSONA]».
25.
L’art. 143 del regolamento n. 2454/93
(9)
, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 gennaio 1999, n. 46, recante modificazione del regolamento (CEE)
n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice
doganale comunitario
(10)
, recita i. a. quanto segue:
«1.
Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se:
a)
l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;
b)
hanno la veste giuridica di associati;
(...)
d)
una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto
di voto delle imprese dell’una e dell’altra;
e)
l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;
f)
l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
g)
esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
(...)
2.
Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario
esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie
di cui al paragrafo 1».
26.
Ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 896/2001 il regolamento n. 2362/98 è abrogato a far data dal 1° luglio 2001 ma rimane
in applicazione per i titoli d’importazione rilasciati per l’anno 2001. Quale ulteriore disposizione transitoria l’art. 28
prevede i.a. quanto segue:
«1.
Per il secondo semestre 2001, i quantitativi disponibili sono i seguenti:
–
per i contingenti tariffari A/B: 1 137 159 tonnellate,
–
per il contingente tariffario C: 509 359 tonnellate.
2.
Per il secondo semestre 2001, al quantitativo di riferimento di ciascun operatore tradizionale fissato in conformità dell’articolo
4 e dopo l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, viene applicato il coefficiente 0,4454 nel caso dell’operatore tradizionale
A/B e il coefficiente 0,5992 nel caso dell’operatore tradizionale C.
(...)».
III –
Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali
27.
Le due società italiane [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» e la «[OSCURATO:PERSONA]») operano nel
settore dell’importazione e del commercio di banane fresche provenienti da paesi terzi. Fin dal 1993 esse sono riconosciute
e registrate in Italia come operatori ammessi alla ripartizione del contingente tariffario ai sensi del regolamento n. 404/93
e delle relative modalità di applicazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Come tali hanno operato fino al 30 giugno 2001. Come
risulta dall’ordinanza di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si devono considerare imprese legate ai sensi dell’art. 143
del regolamento n. 2454/93 poiché hanno soci comuni.
28.
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 896/2001, l’11 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Ministero del
Commercio con l’[OSCURATO:PERSONA] di essere ammesse a partecipare alla ripartizione dei contingenti tariffari A/B per il secondo semestre
2001 (1 137 159 tonnellate) e di essere informate dei quantitativi assegnati entro il 7 giugno 2001.
29.
Con provvedimento 17 maggio 2001 il Ministero del Commercio con l’[OSCURATO:PERSONA] respingeva le domande per mancanza dei requisiti
di cui all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 896/2001, in quanto non sarebbe risultato che si potesse far valere alcuna importazione
primaria di banane realizzata negli anni 1994, 1995 e 1996.
30.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Veneto per far annullare il suddetto
provvedimento e far dichiarare che il Ministero del Commercio con l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuto ad ammetterle quali operatori tradizionali
alla ripartizione dei contingenti tariffari A/B fissati per il secondo semestre 2001. A sostegno dei loro ricorsi esse assumevano
che il regolamento n. 896/2001 collidesse con il regolamento n. 404/93, con gli artt. 5 e 7 CE, con i principi fondamentali
di certezza del diritto e di legittimo affidamento e con l’art. 6 UE e fosse perciò nullo.
31.
Il Ministero del Commercio con l’[OSCURATO:PERSONA] considerava il provvedimento di rigetto giustificato perché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
non avevano mai operato come importatori primari, bensì sempre come secondi importatori ovvero maturatori di banane e come
tali avevano preso parte alla ripartizione del contingente tariffario per l’anno 1998.
32.
Con due ordinanze di rinvio il TAR Veneto sottopone alla Corte, in conformità all’art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli artt. 1, 3, 4, 5 e 31 del regolamento (CE) n. 896/2001 si pongono in conflitto, o meno, in primis con il Trattato,
segnatamente l’art. 7 (ex art. 4) e con le altre norme ovvero i principi insiti nel medesimo Trattato in ordine al principio
di separazione di funzioni e competenze tra le istituzioni comunitarie (in particolare Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]);
2)
se gli stessi articoli del regolamento n. 896/2001 sono in conflitto con il principio di irretroattività delle leggi e con
i connessi principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto;
3)
se le medesime disposizioni del regolamento n. 896/2001 sono in contrasto con il regolamento (CE) del Consiglio del 13 febbraio
1993, n. 404 (e successive modificazioni e integrazioni), in particolare con l’art. 20 di tale regolamento;
4)
in caso di risposta negativa ai precedenti quesiti, si chiede alla Corte di chiarire se l’art. 6 del menzionato regolamento
della [OSCURATO:PERSONA], in particolare la disposizione contemplata nella lettera c), nell’impedire ai soggetti che sono legati
ad operatori tradizionali di essere ammessi alla ripartizione del contingente tariffario anche quali “operatori non tradizionali”,
si ponga in contrasto con il diritto fondamentale all’esercizio dell’attività professionale; sub specie di libertà di impresa».
IV –
Quanto alla prima, alla seconda e alla terza questione pregiudiziale
33.
La prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale vertono tutte sulla validità delle medesime disposizioni, e cioè degli
artt. 1, 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001, perciò dovrebbero essere risolte insieme.
A –
Osservazioni delle parti
1. Principali osservazioni della
[OSCURATO:PERSONA]
e della
[OSCURATO:PERSONA]
34.
Con riferimento alla
prima
questione pregiudiziale, relativa alle competenze delle istituzioni comunitarie e al Trattato CE, è fatto presente che, in
base all’art. 7 CE, ciascuna istituzione può agire solo nei limiti delle competenze attribuitele dal Trattato e che l’art. 20
del regolamento n. 404/93, nella versione risultante dal regolamento n. 216/2001, delega la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare le modalità
di applicazione. Orbene, secondo le società importatrici, emanando il regolamento n. 896/2001 la [OSCURATO:PERSONA] si è sostituita
al Consiglio. Si ricordino in proposito l’introduzione del concetto di importazione primaria definito all’art. 3 del detto
regolamento e la condizione per cui solo chi abbia effettuato importazioni primarie può essere considerato operatore tradizionale.
In tal modo verrebbe disatteso l’obiettivo del regolamento n. 404/93 di evitare perturbazioni nelle relazioni commerciali
tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione.
35.
L’art. 1 del regolamento n. 896/2001 violerebbe il principio della ripartizione delle competenze e, per questo, l’art. 7 CE.
In conseguenza dell’illegittimità dell’art. 3 del regolamento n. 896/2001 sarebbero viziati anche gli artt. 4, 5 e 31 dello
stesso.
36.
Con riferimento alla
seconda
questione, relativa al principio di irretroattività e ai principi fondamentali di legittimo affidamento e di certezza del
diritto, viene addotto che le summenzionate innovazioni avrebbero rivoluzionato il sistema previsto dal regolamento n. 404/93
perché escluderebbero dal mercato imprese con esperienza ultraventennale. Prendendo questo sproporzionato provvedimento la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i diritti fondamentali di proprietà e di libero esercizio dell’attività professionale, nonché
l’art. 5 CE.
37.
Il nuovo concetto di operatore tradizionale sarebbe applicato, con riferimento agli anni 1994, 1995 e 1996, con effetto retroattivo,
in violazione pertanto dei principi fondamentali di legittimo affidamento e di certezza del diritto.
38.
Con riferimento alla
terza
questione, relativa ad un’eventuale contraddizione tra il regolamento n. 896/2001 e il regolamento n. 404/93, le società
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affermano che nel regolamento n. 896/2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto una classificazione e specificazione
del tutto estranea al regolamento n. 404/93. In tal modo essa avrebbe violato non solo l’art. 7 CE, ma anche il regolamento
n. 404/93, in particolare il principio della separazione dei poteri esplicato al suo art. 20.
2. Principali argomenti della
[OSCURATO:PERSONA]
39.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], per la soluzione della causa principale sarebbero rilevanti solo gli artt. 3, 4, 5 e 6 del regolamento
n. 896/2001. Siccome le norme e i principi invocati non si applicano per tutte queste disposizioni simultaneamente, essa propone
– discostandosi dalla formulazione delle prime tre questioni pregiudiziali – di esaminare una disposizione alla volta.
40.
In merito alla validità dell’art. 3 del regolamento n. 896/2001, la [OSCURATO:PERSONA] è del parere che occorra valutarla in relazione
agli artt. 7, n. 1, CE e 211, quarto trattino, CE, nonché 20, lett. a), del regolamento n. 216/2001.
41.
Conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, la nozione di «attuazione» nel settore agricolo e il principio
della separazione dei poteri di cui all’art. 20 del regolamento n. 404/93 vanno interpretati in senso lato. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene di aver agito alla stregua di queste indicazioni giurisprudenziali.
42.
Il regolamento n. 404/93 conterrebbe solo nei ‘considerando’, e non nel dispositivo, indicazioni più puntuali sulle tipologie
di operatore economico; piuttosto, esso distinguerebbe fra i vari tipi di importazione. Per la [OSCURATO:PERSONA] ciò sembra indicare
che il Consiglio non ha voluto predeterminare criteri rigidi per il rilascio dei titoli di importazione. Di conseguenza sarebbe
stato necessario da parte sua identificare con precisione i criteri soggettivi. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe inoltre tener conto
dei vari tipi di importazione e della gestione dei contingenti tariffari per ciascuna categoria di operatore (tradizionale
o nuovo), in modo da assicurare l’approvvigionamento del mercato comune.
43.
La definizione della nozione di «operatore tradizionale» si baserebbe sul concetto di importazione primaria e sarebbe compatibile
con il regolamento n. 404/93. Per definire le categorie di «operatori tradizionali A/B e C» si farebbe addirittura riferimento
espresso a detto regolamento. L’aggancio alla nozione di importazione primaria gioverebbe all’evoluzione delle strutture di
commercializzazione e mirerebbe ad aumentare la trasparenza nelle relazioni commerciali.
44.
Peraltro la nozione di «importazione primaria» non sarebbe nuova. Essa sarebbe stata ripresa dopo la constatazione degli effetti
negativi del regolamento n. 2362/98. Inoltre ci sarebbe stato un periodo transitorio di otto anni.
45.
In merito alla validità degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 896/2001 riguardo ai principi di irretroattività, di legittimo
affidamento e di certezza del diritto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso al sistema dei periodi di riferimento sia indispensabile
per delineare una distinzione fra operatori tradizionali e operatori non tradizionali.
46.
Quanto alla retroattività, si osservi che non sussisterebbe, dal momento che domande di assegnazione in base al sistema introdotto
dal regolamento n. 896/2001 potevano essere presentate già prima che esso cominciasse ad applicarsi.
47.
Quanto al legittimo affidamento e alla certezza del diritto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, rinviando alla giurisprudenza della
Corte, che gli operatori sono stati posti in condizione di conoscere i loro diritti e i loro obblighi per tempo e secondo
un quadro legale chiaro. Il calendario previsto avrebbe saputo tener conto delle posizioni soggettive degli operatori tradizionali
e rendere possibile un passaggio «indolore».
B –
Valutazione
48.
Con la prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale il giudice remittente chiede alla Corte di pronunciarsi sulla
validità degli artt. 1, 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001. Come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], occorre però dapprima
accertare se tutte queste disposizioni siano rilevanti per la soluzione della causa principale e la Corte debba, perciò, esaminarle.
49.
A dispetto della formulazione adoperata dal giudice remittente e delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni da
esaminare nel contesto della prima, della seconda e della terza questione pregiudiziale devono essere valutate singolarmente
alla luce dei criteri di verifica.
1. Quanto alle disposizioni da esaminare
50.
Va vagliata, anzitutto, l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non occorre esaminare le disposizioni, citate espressamente
nella prima questione pregiudiziale e contemplate nella seconda e nella terza, degli artt. 1 e 31 del regolamento n. 896/2001.
La risposta alla domanda se la Corte sia competente a statuire sulla validità di queste due disposizioni dipende dal se esse
siano da considerare rilevanti per la soluzione della causa principale.
51.
Contro la rilevanza degli artt. 1 e 31 del regolamento n. 896/2001 depone che il loro impatto sulla causa principale non emerge
in nessuna delle due ordinanze di rinvio.
52.
Sarebbe nondimeno di decisiva importanza sapere se gli artt. 1 e 31 siano comunque applicabili.
53.
Poiché l’art. 1 prevede soltanto che il regolamento n. 896/2001 detti modalità di applicazione per determinate importazioni
di banane, senza adottare ulteriori misure normative, dovrà negarsi – con la [OSCURATO:PERSONA] – la rilevanza di questa disposizione
per la soluzione della causa principale.
54.
L’art. 31 contiene due disposizioni normative: l’abrogazione del precedente regolamento di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]
e il suo mantenimento in vigore per i titoli d’importazione rilasciati per l’anno 2001. L’art. 31 risulta, così, una delle
disposizioni cardine per determinare l’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 896/2001. Le osservazioni della
[OSCURATO:PERSONA] circa l’inapplicabilità varrebbero anche per un’altra norma, l’art. 32, che regola l’entrata in vigore.
55.
Il «problema tempo» è oggetto del presente procedimento. La seconda questione pregiudiziale concerne espressamente, infatti,
il principio di irretroattività e i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Poiché il procedimento principale
verte sull’attribuzione di titoli dal secondo semestre 2001, la parte dell’art. 31 secondo cui i titoli di importazione rilasciati
in base al precedente regolamento di applicazione rimangono in vigore sarebbe irrilevante ai fini del detto procedimento.
2. Esame degli artt. 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001 riferito alla base giuridica
a) Articolo 3
56.
I dubbi sulla validità dell’art. 3 del regolamento n. 896/2001 riguardano la definizione legale di «operatore tradizionale»
e precisamente la nozione di importazione primaria introdotta da detta disposizione. Per il fatto che ora solo gli importatori
primari sono considerati operatori tradizionali, si è ristretto il cerchio degli interessati, circostanza che toccava e tocca
ancora la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
57.
Come parametro per la verifica della validità della disposizione controversa va preso il regolamento base del Consiglio, e
cioè il regolamento n. 404/93 nella versione risultante dal regolamento n. 216/2001.
58.
Questa indicazione è significativa in quanto nel contesto in esame sono stati manifestati dubbi sulla compatibilità con l’obiettivo,
espresso nel quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 404/93, «di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali
tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione» e, così, al contempo, sulla compatibilità
con l’art. 20 del regolamento base del Consiglio.
59.
A tal proposito si deve però osservare che, a partire dal regolamento n. 404/93, il regolamento base del Consiglio è stato
modificato più volte, ciò che inevitabilmente si ripercuote sull’importanza dei ‘considerando’. D’altro canto, i ‘considerando’
di per sé non possono costituire alcun parametro per la verifica, bensì acquistano un’adeguata rilevanza normativa solo se
combinati al dispositivo.
60.
Il presente procedimento verte in sostanza sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] poteva emanare l’art. 3 del regolamento n. 896/2001,
vale a dire se tale norma sia qualificabile come disposizione di applicazione.
61.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte in merito ai poteri d’attuazione della [OSCURATO:PERSONA] in generale, ai sensi dell’art. 211,
quarto trattino, CE, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune la [OSCURATO:PERSONA] esercita le competenze
che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite
(11)
.
62.
Per giurisprudenza consolidata, dal contesto del Trattato nel quale l’art. 211 CE dev’essere considerato, nonché dalle esigenze
concrete, risulta che la nozione di attuazione dev’essere interpretata in senso lato. Poiché solo la [OSCURATO:PERSONA] è in grado
di seguire costantemente ed attentamente l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio
può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuirle ampi poteri. Di conseguenza, i limiti di questi poteri devono
essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’organizzazione di mercato
(12)
.
63.
Inoltre, la Corte ha dichiarato che in materia di agricoltura la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti
necessari o utili per l’attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con
le norme d’attuazione stabilite dal Consiglio
(13)
.
64.
Il regolamento base del Consiglio di cui trattasi, ossia il regolamento n. 404/93 come modificato dal regolamento n. 216/2001,
al suo art. 20 prevede espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] possa adottare modalità di applicazione del titolo IV
(14)
del regolamento base del Consiglio. Ai sensi di detta norma la [OSCURATO:PERSONA] è addirittura obbligata ad adottare determinate
misure.
65.
Il provvedimento con cui la [OSCURATO:PERSONA] istituisce diverse categorie di operatori può essere letto insieme alla disciplina
del Consiglio delle diverse tipologie di importazione contenuta all’art. 16 del regolamento n. 1637/98. Ciò non significa,
però, che questa norma costituisca il parametro per la valutazione della validità di quella della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti l’art. 16
ha conseguito dal regolamento n. 216/2001 un nuovo contenuto.
66.
I poteri della [OSCURATO:PERSONA] vanno dunque visti alla luce del regolamento base come modificato, tenendo conto soprattutto della
circostanza che il Consiglio stesso non ha meglio specificato le tipologie di importatore o di importazione.
67.
Piuttosto, il Consiglio ha stabilito all’art. 19, nella versione risultante dal regolamento n. 216/2001, in che modo si debbano
amministrare i contingenti tariffari. L’art. 20, lett. a), però, dispone espressamente che le specifiche modalità di gestione
siano precisate dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 19 determina dunque in modo più concreto la competenza esecutiva della [OSCURATO:PERSONA]
in un dato ambito.
68.
Detta, più precisa determinazione delle modalità di gestione dei contingenti tariffari, di cui all’art. 19, n. 1, non contiene
peraltro alcuna indicazione rigida. Infatti la gestione può essere effettuata secondo il metodo tradizionale oppure applicando
altri metodi. Con questa seconda alternativa si attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale che però l’art. 19,
n. 2, nuovamente ridimensiona. Il metodo adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] deve perciò tener conto dell’esigenza di salvaguardare
l’equilibrio dell’approvvigionamento del mercato comunitario.
69.
Dalla necessità di assicurare il funzionamento della normativa sulle importazioni discende che la [OSCURATO:PERSONA], che è responsabile
della gestione del mercato comune delle banane, può precisare la nozione di operatore economico anche in modo da comprendervi
solamente importatori primari.
70.
Per effetto delle modifiche del regolamento base del Consiglio operate dal regolamento n. 216/2001 la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata
altresì a introdurre un sistema diverso da quello fino ad allora vigente.
71.
In tale contesto occorre sottolineare che nessuno degli obiettivi del regolamento base osta all’introduzione della nozione
di importazione primaria.
72.
Quand’anche non si sussuma la norma contenuta nell’art. 3 del regolamento n. 896/2001, dunque la definizione legale di «operatore
tradizionale», tra le «modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18» menzionate all’art. 20, lett.
a), del regolamento n. 216/2001, nulla toglie che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a emanare la disposizione controversa.
Infatti, il dettato dell’art. 20 non le vieta di adottare anche modalità di applicazione le quali, benché non espressamente
previste da tale disposizione, siano tuttavia necessarie al funzionamento del regime d’importazione
(15)
.
b) Articoli 4 e 5
73.
Quanto agli artt. 4 e 5 del regolamento n. 896/2001, occorre anzitutto constatare che si tratta, in proposito, di determinare
il periodo di riferimento. Siccome, però, questo punto è controverso solo sotto il profilo della compatibilità con certi principi
fondamentali del diritto, lo si esaminerà in sede di risposta alla seconda questione pregiudiziale.
74.
In merito all’art. 5 del regolamento n. 896/2001, è da dire pure che esso prevede diversi obblighi di comunicazione, l’obbligo
della [OSCURATO:PERSONA] di stabilire un coefficiente di adattamento e di modificare un elenco. Si tratta, ebbene, di aspetti tipici
della gestione di contingenti tariffari. Poiché la teoria della separazione dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] normativizzata nell’art. 20
del regolamento n. 404/93 come modificato dal regolamento n. 216/2001 espressamente contempla, sub lett. a), tra le modalità
di applicazione che la [OSCURATO:PERSONA] adotta, le modalità di gestione dei contingenti tariffari, non sussiste alcun dubbio che
il disposto dell’art. 5 del regolamento n. 896/2001 sia compatibile con il regolamento base del Consiglio.
c) Articolo 31
75.
Al suo art. 31 il regolamento n. 896/2001 fissa alcune regole relative alla sua validità e applicazione. Per quanto riguarda
l’abrogazione del regolamento n. 2362/98 con effetto 1° luglio 2001, in mancanza di disposizioni specifiche concernenti il
procedimento la [OSCURATO:PERSONA] può abrogare un proprio regolamento. Non diversamente per quando riguarda il mantenimento in vigore
disposto dall’art. 31 dei titoli rilasciati in conformità al regolamento abrogato. [OSCURATO:PERSONA] può infatti adottare disposizioni
che limitino le conseguenze dell’abrogazione sui casi decisi in vigenza della normativa abroganda, almeno là dove, come nella
fattispecie, il mantenimento della normativa qua ante favorisce i concessionari dei «vecchi» titoli.
76.
Abrogando il vecchio regolamento e applicando il nuovo a decorrere dal 1° luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha agito peraltro anche
nel rispetto dell’art. 2 del regolamento n. 216/2001, che prevede che essa possa procrastinare la data di applicazione del
regolamento del Consiglio fino al 1° luglio 2001; possibilità di cui la [OSCURATO:PERSONA] si è già avvalsa
(16)
.
77.
Dall’esame della prima e della terza questione pregiudiziale non sono dunque emersi elementi idonei a inficiare la validità
degli artt. 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001.
3. Esame riferito al principio di irretroattività e ai principi fondamentali di legittimo affidamento e di certezza del diritto
78.
Nella seconda questione pregiudiziale il giudice remittente cita una serie di principi che a suo giudizio andrebbero presi
come criterio di valutazione della validità delle misure controverse, e cioè il principio di irretroattività delle norme e
i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Occorre per prima cosa accertare se i detti principi possano
costituire ogni volta un vero e proprio parametro di valutazione. In merito ai loro reciproci rapporti sussiste una pluralità
di opinioni. Per esempio il principio di irretroattività viene considerato ora una particolare espressione del principio di
certezza del diritto, ora una specie della tutela dell’affidamento, laddove nella giurisprudenza della Corte, oltre a trovarsi
indicazioni nel senso della sua provenienza dal principio di certezza del diritto
(17)
, è affermato anche che il principio di irretroattività è da considerarsi a sé stante
(18)
. È quindi comune a tutte le opinioni in merito che si tratti di precetti ovvero di divieti distinti. Pertanto nel prosieguo
le disposizioni controverse del regolamento n. 896/2001 verranno esaminate separatamente con riguardo ora al principio di
irretroattività, ora ai principi fondamentali di legittimo affidamento e di certezza del diritto.
a) Principio di irretroattività
79.
In merito alla retroattività, va distinta quella vera da quella apparente.
80.
È costante giurisprudenza della Corte
(19)
che un atto giuridico dispieghi un vero effetto retroattivo allorché la sua efficacia nel tempo decorra da una data anteriore
alla sua pubblicazione. In linea di massima un effetto del genere è vietato. Il regolamento controverso, siccome è stato pubblicato
l’8 maggio 2001, ma era applicabile solo a partire dal 1° luglio 2001, non sortisce in nessun caso effetti veramente retroattivi.
81.
Vediamo ora se al regolamento n. 896/2001 vadano ricondotti finti effetti retroattivi. La retroattività è apparente allorché
si applica una nuova normativa agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della normativa antecedente. Sarebbero
dunque apparentemente retroattivi gli effetti che deriverebbero dall’applicazione del regolamento n. 896/2001 ad eventi anteriori
sì alla sua entrata in vigore, ma non ancora conclusi a quel momento.
82.
Ebbene, nella presente fattispecie le disposizioni controverse non producono mai effetti retroattivi siffatti. L’unica situazione
rilevante anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 896/2001 è costituita dalle importazioni negli anni di riferimento.
Si tratta però di eventi compiuti. I vecchi titoli rimangono immutati e sono stati anzi sfruttati nel senso che i contratti
sono anche già stati adempiuti.
83.
Una finta retroattività si avrebbe, semmai, applicando il nuovo regime ai titoli rilasciati in vigenza del vecchio e ancora
non utilizzati. Tuttavia anche un effetto del genere, cioè un effetto retroattivo apparente, secondo una costante giurisprudenza
della Corte
(20)
non sarebbe in generale inammissibile.
84.
Il regolamento n. 896/2001 si applica, come risulta chiaramente dall’art. 31, solo a situazioni future, vale a dire soltanto
ai titoli di importazione rilasciabili nel secondo semestre 2001. La costellazione oggetto del presente procedimento è dunque
diversa da quella della causa Biegi
(21)
, che verteva sull’applicazione di una normativa nuova a situazioni passate.
85.
Soltanto il periodo di riferimento si colloca nel passato. Come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente osservato, ciò è tuttavia tipico
dei sistemi concernenti quantitativi e anni di riferimento. Tali costruzioni giuridiche costituiscono, del resto, addirittura
un elemento essenziale dell’organizzazione del mercato agricolo comunitario e sono anche state sostanzialmente ammesse dalla
Corte
(22)
.
b) Tutela dell’affidamento e certezza del diritto
86.
Quanto ai principi fondamentali di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto, occorre innanzitutto indagare il loro
reciproco rapporto e rispondere alla domanda se essi costituiscano due parametri di valutazione distinti, da esaminarsi separatamente.
87.
In giurisprudenza si trovano indicazioni nel senso che per la Corte il principio di tutela dell’affidamento è un corollario
del principio di certezza del diritto
(23)
. La prima differenza che si deve notare tra questi due principi fondamentali è che al principio di certezza del diritto è
sotteso un elemento oggettivo, mentre il principio di tutela dell’affidamento ha connotazione soggettiva.
88.
Il principio di certezza del diritto esige che le norme giuridiche siano chiare e precise e garantisce la prevedibilità delle
situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario
(24)
. Il primo punto, cioè la chiarezza e la precisione delle norme, è irrilevante nel presente procedimento. Il secondo, invece,
ossia la stabilità di una certa situazione giuridica, è di importanza decisiva.
89.
La tutela della stabilità non implica, però, l’immodificabilità del diritto. La mera esistenza di una norma giuridica non
basta di per sé a fondare un legittimo affidamento. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, data la libertà di organizzazione
di cui gode il legislatore, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una
situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie
(25)
.
90.
Il principio di tutela dell’affidamento postula l’adempimento di tre requisiti. In primo luogo, da un punto di vista affidamnetoo,
la Comunità deve aver determinato una situazione tale da ingenerare un affidamento
(26)
. Può trattarsi anche di aspettative fondate fatte sorgere da un’istituzione comunitaria
(27)
.
91.
Nella fattispecie, il regolamento n. 896/2001 opera per certe imprese una limitazione rispetto alla situazione giuridica precedente.
Poiché, però, esso, in conformità al suo art. 31, non si applica ai titoli di importazione precedenti, relativamente a detta
disposizione comunque non si pone il problema della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto.
92.
Nonostante le modifiche del quadro giuridico, però, taluni elementi centrali del precedente regime sono rimasti. È stato conservato
il sistema dei periodi e dei quantitativi di riferimento, gli anni di riferimento essendo, ancora a tale proposito, di importanza
decisiva.
93.
Introducendo limitazioni, tuttavia, ci si addentra «in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il
cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica»
(28)
.
94.
È proprio quello che succede nel settore dell’importazione delle banane paesi terzi. Con riferimento agli esiti giuridici
del regolamento n. 404/93 e alle conseguenze degli accordi nell’ambito dell’OMC nonché ai plurimi emendamenti di detto regolamento
del Consiglio, gli operatori interessati ben potevano prefigurarsi ulteriori modifiche. Ciò considerato, non si potevano nutrire
aspettative di stabilità.
95.
Quanto al requisito che tale situazione dev’essere creata da un’istituzione comunitaria, si noti che né il Consiglio né la
[OSCURATO:PERSONA] hanno creato uno stato di affidamento. Tanto meno si può affermare che essi – come postulato dalla giurisprudenza
(29)
– abbiano indotto i soggetti dell’ordinamento a tenere una certa condotta.
96.
Da tutto ciò consegue che non è soddisfatto il primo requisito del principio fondamentale di tutela dell’affidamento, e precisamente
non può parlarsi di legittimo affidamento degli importatori pregiudicati dalla limitazione.
97.
Anche ad ammettere un legittimo affidamento degli operatori interessati, resta da verificare l’adempimento di un altro requisito,
se – cioè – gli interessati potevano fare affidamento. In merito vanno considerate, secondo la giurisprudenza, anche le aspettative
che poteva nutrire un’impresa appartenente al settore economico colpito
(30)
. Così si pone un criterio di valutazione oggettivo. Decisive, dunque, non sono le aspettative che potevano avere la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento, bensì quelle che avrebbe avuto «un operatore economico prudente ed accorto»
(31)
, vale a dire ciò che poteva figurarsi un comune operatore di questo tipo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non potevano ragionevolmente
credere che la situazione giuridica rimanesse immutata.
98.
Dato che non sono soddisfatti né il primo né il secondo requisito del principio fondamentale di tutela dell’affidamento, non
è più necessario verificare il terzo, ossia se l’interesse comunitario prevalga su quello del singolo.
99.
Alla seconda questione pregiudiziale occorre perciò rispondere che dall’esame del principio di irretroattività e dei principi
fondamentali di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità
degli artt. 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001.
V –
Quanto alla quarta questione pregiudiziale: l’art. 6 del regolamento n. 896/2001
A –
Principali osservazioni delle parti
100.
[OSCURATO:PERSONA]
e la
[OSCURATO:PERSONA]
sostengono che, emanando il regolamento n. 896/2001, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a modificare gli elementi connotanti
gli operatori tradizionali, bensì ha introdotto all’art. 6 una radicale limitazione a danno degli operatori non tradizionali.
Ciò vale, a loro avviso, soprattutto per la normativa contenuta nell’art. 6, lett. c), concernente persone «legate» ad un
operatore tradizionale nel senso di cui all’art. 143 del regolamento n. 2454/93. In tal modo imprese legate ad operatori tradizionali,
come appunto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sarebbero escluse dal mercato delle banane senza poter dimostrare la loro autonomia.
Ciò sarebbe in contrasto con il regolamento n. 216/2001 e violerebbe il diritto di difesa e il diritto al libero esercizio
dell’attività professionale.
101.
Secondo la
[OSCURATO:PERSONA]
, la definizione degli operatori non tradizionali contenuta nell’art. 6 del regolamento n. 896/2001 corrisponde a quella degli
operatori nuovi arrivati ai sensi del regolamento n. 2362/98. La limitazione a danno delle imprese collegate risponderebbe
all’obiettivo esposto nel settimo ‘considerando’ del rafforzamento dei criteri per l’ammissione. Inoltre la nuova normativa
sarebbe una conseguenza del nuovo atteggiamento nei confronti dei maturatori e una reazione al commercio dei titoli d’importazione
che veniva praticato specialmente da imprese legate.
102.
Quanto all’asserito pregiudizio alla libertà di esercizio dell’attività professionale, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] possono continuare la loro attività perché sono legate ad un operatore tradizionale che può disporre
di titoli d’importazione. La nuova normativa solo impedirebbe che si speculi con detti titoli. Limitazioni alle attività d’impresa
sarebbero ammesse in presenza di determinate condizioni. Infine, in riferimento alla concessione di titoli nell’ambito di
contingenti tariffari non si potrebbe parlare di diritti quesiti.
B –
Valutazione
103.
La quarta questione pregiudiziale verte sulla validità dell’art. 6 del regolamento n. 896/2001, in particolare della sua lett.
c), in relazione al diritto fondamentale al libero esercizio dell’attività professionale.
104.
Ebbene, in sede di procedimento pregiudiziale non compete alla Corte appurare una certa situazione oppure applicare ad una
certa situazione una norma di diritto comunitario. Rispondere alla domanda sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono
collegate tra loro e valutare se si tratti nella fattispecie di imprese legate ai sensi dell’art. 143 del regolamento n. 2454/93
è compito dunque del giudice nazionale. Come risulta dall’ordinanza di rinvio, il giudice remittente ha dato anche un’apposita
qualificazione. Inoltre la Corte non deve verificare nemmeno se e in quale misura la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano autonome.
Infine, nel presente procedimento non va accertato neppure se, per il passato, possa contestarsi a queste due imprese un uso
illecito dei titoli d’importazione.
105.
Ragioni di ordine processuale suscitano dubbi sulla necessità di esaminare la presunzione iuris et de iure inerente all’art. 143
del regolamento n. 2454/93. Vero è che la Corte si è interessata dell’ammissibilità di tali presunzioni, tuttavia con riguardo
a tutt’altra casistica. Una prima categoria di casi aveva ad oggetto disposizioni degli Stati membri, e precisamente la conformità
delle presunzioni quivi avanzate con direttive da trasporre o con il diritto primario
(32)
. Una seconda categoria concerneva procedimenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza o di dumping, ovvero accertamenti
da parte di istituzioni comunitarie contro imprese
(33)
. Sostanzialmente si trattava quindi di diritti di difesa. Anche la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere nel procedimento
presente ovvero in quello dinanzi al giudice nazionale la violazione di detti diritti.
106.
Tuttavia, oggetto della quarta questione pregiudiziale è, diversamente, l’asserita violazione del diritto al libero esercizio
dell’attività professionale, dunque di un altro diritto fondamentale, uno di tipo materiale.
107.
Riguardo al principio fondamentale del diritto di difesa invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], e in particolare al
diritto al contraddittorio, si deve constatare che la Corte in un procedimento pregiudiziale è fondamentalmente vincolata
alle questioni pregiudiziali sottopostele e non può ampliare l’oggetto sulla base delle allegazioni di una delle parti del
procedimento principale. Ciò vale anche nel caso di questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dei comportamenti delle
istituzioni.
108.
L’esame dev’essere perciò limitato alla compatibilità dell’art. 143 del regolamento n. 2454/93 con il diritto al libero esercizio
dell’attività professionale.
109.
Secondo una costante giurisprudenza, il diritto fondamentale al libero esercizio di un’attività professionale fa parte dei
principi generali del diritto comunitario. Detto diritto non si può configurare «tuttavia come prerogativ[a] assolut[a], ma»
va «considerato in relazione alla [sua] funzione sociale. Ne consegue che [si possono apportare] restrizioni all’applicazione
del diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale, in particolare nell’ambito di un’organizzazione
comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti
dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da
ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti»
(34)
.
110.
Nella questione pregiudiziale il diritto alla libertà di impresa viene espressamente qualificato come una specie del diritto
al libero esercizio dell’attività professionale. Anche ove la Corte parla di libertà di impresa
(35)
e di libertà negoziale
(36)
come di due nozioni distinte, si tratta sempre dell’unico diritto al libero esercizio dell’attività professionale ovvero
alla libera attività economica
(37)
, solo che manca una terminologia unitaria.
111.
Innanzi tutto occorre accertare se l’art. 6 del regolamento n. 896/2001 pregiudichi il diritto fondamentale al libero esercizio
dell’attività professionale. Detta disposizione contiene la definizione legale di «operatore non tradizionale». Dato che il
regolamento prevede una disciplina speciale per la concessione di titoli agli operatori non tradizionali, la definizione legale
di questi ultimi acquista un peso decisivo. Chi non può essere definito operatore non tradizionale, non può ottenere titoli.
Un’impresa che non abbia tale qualifica non può pertanto neppure esercitare determinate attività economiche. L’art. 6 incide,
così, sulla tutela del diritto fondamentale al libero esercizio dell’attività professionale.
112.
L’art. 6 del regolamento n. 896/2001 non intacca, però, nella sostanza il diritto al libero esercizio dell’attività professionale
invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché attiene solo alle sue modalità di esercizio e non ne lede l’essenza. L’art. 6
non esclude, infatti, in assoluto la possibilità di importare banane, solo che tale possibilità non è aperta a tutte le imprese
qualunque siano i loro reciproci rapporti di diritto societario.
113.
Nel prosieguo va perciò verificato se gli obiettivi perseguiti con l’art. 6 del regolamento n. 896/2001, specie sub lett.
c), siano di interesse generale, se non integrino una limitazione sproporzionata e se, allora, nel caso di specie il Consiglio
non abbia ecceduto i suoi poteri.
114.
Ai sensi del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 896/2001, l’art. 6 mira a riservare una parte dei contingenti tariffari
agli operatori non tradizionali. Tale parte deve permettere agli operatori che non hanno mai realizzato importazioni primarie
nel corso del periodo di riferimento di proseguire l’attività commerciale e di adeguarsi alle nuove disposizioni, ovvero permettere
di avviare un’attività nel settore dell’importazione delle banane, favorendo in questo modo una sana concorrenza.
115.
La norma dell’art. 6, lett. c), sottolineata con particolare enfasi nella questione pregiudiziale, può essere intesa come
una reazione della [OSCURATO:PERSONA] a determinate pratiche indesiderate poste in essere dalle imprese. Dal settimo ‘considerando’
si ricava che la detta disposizione intende rafforzare i criteri di ammissione definiti per gli operatori non tradizionali,
in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose
o meramente speculative. Essa non mira dunque solo a impedire la speculazione sui titoli, bensì anche a evitare che operatori
già in possesso di un titolo possano partecipare ad una nuova assegnazione nascondendosi dietro un’impresa loro collegata.
116.
Lo scopo perseguito con l’art. 6 del regolamento n. 896/2001 è, così, di interesse generale, in quanto neutralizza gli effetti
di pratiche indesiderate.
117.
La limitazione, posta dall’art. 6, lett. c), delle possibilità di attività economica di alcune imprese, e cioè di quelle collegate,
era inoltre necessaria a impedire raggiri e a porre fine al trattamento di favore riservato a tali imprese. Senza di essa
si rischierebbe di non poter più debitamente realizzare neanche l’obiettivo del regolamento n. 216/2001, che è alla base del
regolamento n. 896/2001, di salvaguardare l’equilibrio dell’approvvigionamento del mercato comunitario. In ogni caso, non
va approfondito in questa sede, cioè in sede di verifica della conformità con il diritto fondamentale al libero esercizio
dell’attività professionale, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito abbia rinviato a una disposizione del codice doganale
e ne abbia così sussunto il contenuto.
118.
La differente situazione dei commercianti di banane legati rispetto a quelli non legati giustifica così il loro differente
trattamento. L’esclusione di certe imprese dall’assegnazione di titoli disposta dalla norma controversa non può, alla luce
delle circostanze di specie, essere considerata una misura sproporzionata della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti le imprese legate hanno
la possibilità, mercé opportuni adeguamenti in seno al gruppo di imprese cui appartengono, di esercitare attività economiche.
119.
A favore dell’adeguatezza dell’art. 6, lett. c), e pure dell’art. 143 del regolamento n. 2454/93 cui rinvia, depone il fatto
che la disposizione ad esso precedente, e cioè l’art. 11 del regolamento n. 2362/98, che era un po’ meno rigorosa, era manifestamente
non abbastanza efficace. Inoltre la limitazione del diritto al libero esercizio dell’attività professionale conduce solo in
determinate ipotesi a rifiutare in modo assoluto l’assegnazione di titoli di importazione.
120.
Da quanto precede si ricava che la limitazione del diritto al libero esercizio dell’attività professionale operata dall’art. 6
del regolamento n. 896/2001 a danno dei commercianti non tradizionali di banane paesi terzi risponde agli obiettivi comunitari
di soddisfare l’interesse generale senza però intaccare la sostanza di detto diritto. Alla luce di ciò si deve dichiarare
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto i suoi poteri emanando tale disposizione.
121.
Tutto ciò considerato, occorre rispondere al giudice remittente che dall’esame della quarta questione non sono emersi elementi
idonei a inficiare la validità dell’art. 6 del regolamento n. 896/2001.
VI –
Conclusione
122.
Tutto ciò considerato, occorre risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
«1)
Dall’esame della prima e della terza questione pregiudiziale non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità degli
artt. 3, 4, 5 e 31 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento
(CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.
2)
Dall’esame del principio di irretroattività e dei principi fondamentali di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto
non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità degli artt. 3, 4, 5 e 31 del regolamento n. 896/2001.
3)
Dall’esame della quarta questione non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità dell’art. 6 del regolamento n. 896/2001».
1
–
Lingua originale: il tedesco.
2
–
GU L 47, pag. 1; più volte modificato.
3
–
GU L 210, pag. 28.
4
–
GU L 31, pag. 2.
5
–
GU L 142, pag. 6; rettificato in GU L 153, pag. 62.
6
–
GU L 293, pag. 32.
7
–
GU L 126, pag. 6.
8
–
Modificato dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 2001, n. 2351, che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella
Comunità (GU L 315, pag. 46).
9
–
Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
10
–
GU L 10, pag. 1.
11
–
Sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3081, punto 29).
12
–
[OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 1989, causa 22/88, Vreugdenhil e a. (Racc. pag. 2049, punto 16); causa C‑478/93 (cit. alla nota 11), punto
30, e 4 febbraio 1997, cause riunite C‑9/95, C‑23/95 e C‑156/95, Belgio e Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑645, punto 36).
13
–
[OSCURATO:PERSONA] 15 maggio 1984, causa 121/83, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2039, punto 13); sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(cit. alla nota 11), punto 31; Belgio e Germania/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 12), punto 37, e 6 luglio 2000, causa C‑356/97,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5461, punto 24).
14
–
La versione tedesca dell’art. 20 del regolamento n. 216/2001 è errata là dove parla di modalità di applicazione «zu diesem
Artikel». Che si tratti in questo caso di un errore lo rivela, in primo luogo, un confronto con tutte le altre versioni linguistiche
e, in secondo luogo, il fatto che è un nonsenso adottare modalità di applicazione di un articolo che contiene esso stesso
solo una delega ad adottare modalità di applicazione.
15
–
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 32.
16
–
Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 febbraio 2001, n. 395, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali
per il rilascio di titoli d’importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti
tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 58, pag. 11).
17
–
[OSCURATO:PERSONA] 25 gennaio 1979, causa 98/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 69), e causa 99/78, Decker (Racc. pag. 101), nonché
14 luglio 1983, causa 224/82, Meiko (Racc. pag. 2539, punto 12).
18
–
Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑867, punto 90).
19
–
[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17), Decker (cit. alla nota 17) e Meiko (cit. alla nota 17), punto 12.
20
–
Sentenza 29 giugno 1999, causa C-60/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3939, punto 25); v., anche, sentenze 14 gennaio 1987,
causa 278/84, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1, punto 36); 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563,
punto 19), e 22 febbraio 1990, causa C‑221/88, Busseni (Racc. pag. I‑495, punto 35).
21
–
Sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi (Racc. pag. 1103).
22
–
V., per esempio, l’ampia giurisprudenza in materia di quote latte.
23
–
Sentenza 15 febbraio 1996, causa C-63/93, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-569, punto 20).
24
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 23), punto 20.
25
–
[OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka/Germania (Racc. pag. 2745, punto 27); 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 3745, punto 27); 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico e a. (Racc. pag. 2755, punto 33); 14 febbraio
1990, causa C‑350/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-395, punto 33); 7 maggio 1992, cause riunite C‑258/90 e C-259/90,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2901, punto 34), e 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta
e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Racc. pag. I‑6983, punto 52).
26
–
[OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn (Racc. pag. I-35, punto 14); [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 23), punto 20; 15 aprile
1997, causa C-22/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑1809, punti 9 e 10), e 29 ottobre 1998, causa C‑375/96,
Zaninotto (Racc. pag. I‑6629, punto 50).
27
–
[OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 26), punto 25.
28
–
[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25), punto 33; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 25), punto 34; [OSCURATO:PERSONA] e
a. (cit. alla nota 23), punto 20, e Atlanta e a. (cit. alla nota 25), punto 52.
29
–
Su tale costellazione v. sentenza 28 aprile 1988, causa 170/86, von Deetzen/[OSCURATO:PERSONA]Jonas (Racc. pag. 2355).
30
–
[OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 23), punto 23, e [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 26), punto 22.
31
–
[OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 1987, causa 265/85, van den Bergh en Jurgens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1155, punto 44), e [OSCURATO:PERSONA]
e a. (cit. alla nota 26), punto 25.
32
–
[OSCURATO:PERSONA] 28 ottobre 1999, causa C-55/98, Vestergaard (Racc. pag. I‑7641), e 4 dicembre 1997, cause riunite da C‑253/96 a C‑258/96,
Kampelmann e a. (Racc. pag. I‑6907).
33
–
[OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1992, causa C-199/92 P, Hüls AG/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4287), e 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al-[OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (Racc. pag. I‑3187).
34
–
[OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 1974, causa 4/73, [OSCURATO:PERSONA] KG/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 491, punto 14); 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder
(Racc. pag. 2237, punto 15); 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 18); sentenza Kühn (cit. alla nota
26), punto 16; 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I‑4973, punto 78); 13 dicembre 1994, causa C‑306/93,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5555, punto 22); 17 ottobre 1995, causa C‑44/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑3115,
punto 55), e 28 aprile 1998, causa C‑200/96, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (Racc. pag. I‑1953, punto 21).
35
–
Sentenza 22 aprile 1999, causa C-161/97 P, [OSCURATO:PERSONA]Ems GmbH/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2057, punto 101).
36
–
[OSCURATO:PERSONA] KG (cit. alla nota 34), punto 14, e 7 febbraio 1985, causa 240/83, Procureur de la République/ADBHU (Racc. pag. 531,
punto 9).
37
–
Sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑415, punto
77).