CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole che la Corte di appello di Bari non abbia motivato sugli aumenti di pena per i reati satellite, è manifestamente infondato. Invero, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, conforme a Sez. U, n.7930/95, Rv.201549). In motivazione la Corte ha, però, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Orbene, nel caso in esame gli aumenti ex art. 81 cod. pen. (nella misura di mesi tre e due di reclusione oltre multa) risultano senza dubbio contenuti da non necessitare di speciale motivazione. Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggi