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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 27104/2026

Testo disponibile della fonte

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ato a Caivano il 15/09/1970 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 maggio 2026 il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indigini preliminari del Tribunale di Napoli in data 26 marzo 2026, con la quale era" stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in ordine al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1,\9skpen. e a due contestazioni dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tt,n,fluella degli arresti domiciliari da - eseguirsi in Casagrande (RE).2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, lett. c), 275, 310 cod. proc. pen., nonché agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per i reati ascrittigli alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione.

L'impugnata ordinanza, rimuginando in maniera circolare ed insistente sulla gravità dei fatti, commessi più di sei anni fa, ometterebbe di indicare successivi concreti elementi di contiguità o collegamento, anche per interposta persona, con il disciolto gruppo criminale, ma soprattutto non valuterebbe, contrariamente a quanto fa per la coimputata [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione risulterebbe sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA], il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura.

Il profilo soggettivo del [OSCURATO:PERSONA] reca nei precedenti penali fatti risalenti da ultimo all'anno 2016.

Da allora il ricorrente non avrebbe più commesso reati dedicandosi a lecita attività lavorativa.

Si chiedeva di eseguire la misura extramuraria fuori Regione, lontano dai luoghi di commissione dei reati.

Se i fatti sono risalenti nel tempo, e medio tempore non vi sono stati segnali di attività criminale organizzata successiva, la sola gravità indiziaria del fatto passato non potrebbe giustificare la più grave delle misure cautelari, anche in ragione del tempo trascorso di sottoposizione inframuraria, all'incirca due anni.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con sentenza n. 10439 del 2025 questa Corte (Terza Sezione) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata l'istanza di riesame presentata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza genetica della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 12 settembre 2024.

A sostegno di questo primo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto, con il terzo motivo, la stessa doglianza dedotta con il presente ricorso.

23. Con successiva sentenza di questa Corte, sempre Terza Sezione, n. 19807 del 13 maggio 2025, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto sempre dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2025, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del citato Tribunale del 13 dicembre 2024, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione della madre, in un'altra Regione.

Anche a sostegno di questo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e agli artt. 125, comma 3, 274, 275 cod. proc. pen., argomentando la doglianza sulla base delle stesse ragioni, oggi pedissequamente riproposte, e per ben due volte valutate da questa Corte manifestamente infondate, con la conseguente inammissibilità delle stesse, stante la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare formatosi sul punto.

4. La preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, con la sola esclusione di quelle deducibili e non dedotte, cosicché detta preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata solo là dove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 261724 - 01).

Nel caso in esame non è stato allegato alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quelli posti a fondamento dei precedenti procedimenti cautelari sopra indicati, essendo stati fondati, anzi, sia la richiesta di sostituzione della misura, sia l'appello cautelare avverso il relativo diniego, sia il nuovo ricorso per cassazione, sugli stessi aspetti di fatto e sui medesimi argomenti, con la conseguente inammissibilità della proposizione delle medesime censure a sostegno della richiesta di sostituzione della stessa misura e delle successive impugnazioni.

5. In ogni caso, vale la pena sottolineare che il ricorso reitera doglianze esaminate e rigettate dal Tribunale dell'appello cautelare in maniera puntuale, con argomenti scevri da vizi logici e giuridici, e dunque tende a sottoporre a questa Corte una nuova valutazione in fatto, preclusa in questa sede.

6. In conclusione, per tutte queste ragioni il ricorso è inammissibile e il 3ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 3 luglio 2026 Il•nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA],ridi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a .kir 2026 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Caivano il 15/09/1970 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 maggio 2026 il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indigini preliminari del Tribunale di Napoli in data 26 marzo 2026, con la quale era" stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in ordine al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1,\9skpen. e a due contestazioni dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tt,n,fluella degli arresti domiciliari da - eseguirsi in Casagrande (RE).2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, lett. c), 275, 310 cod. proc. pen., nonché agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per i reati ascrittigli alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione. L'impugnata ordinanza, rimuginando in maniera circolare ed insistente sulla gravità dei fatti, commessi più di sei anni fa, ometterebbe di indicare successivi concreti elementi di contiguità o collegamento, anche per interposta persona, con il disciolto gruppo criminale, ma soprattutto non valuterebbe, contrariamente a quanto fa per la coimputata [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione risulterebbe sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA], il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura. Il profilo soggettivo del [OSCURATO:PERSONA] reca nei precedenti penali fatti risalenti da ultimo all'anno 2016. Da allora il ricorrente non avrebbe più commesso reati dedicandosi a lecita attività lavorativa. Si chiedeva di eseguire la misura extramuraria fuori Regione, lontano dai luoghi di commissione dei reati. Se i fatti sono risalenti nel tempo, e medio tempore non vi sono stati segnali di attività criminale organizzata successiva, la sola gravità indiziaria del fatto passato non potrebbe giustificare la più grave delle misure cautelari, anche in ragione del tempo trascorso di sottoposizione inframuraria, all'incirca due anni. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con sentenza n. 10439 del 2025 questa Corte (Terza Sezione) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata l'istanza di riesame presentata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza genetica della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 12 settembre 2024. A sostegno di questo primo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto, con il terzo motivo, la stessa doglianza dedotta con il presente ricorso. 23. Con successiva sentenza di questa Corte, sempre Terza Sezione, n. 19807 del 13 maggio 2025, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto sempre dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2025, con la quale era stato rigettato l'appello proposto dal ricorrente nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del citato Tribunale del 13 dicembre 2024, che aveva respinto la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione della madre, in un'altra Regione. Anche a sostegno di questo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e agli artt. 125, comma 3, 274, 275 cod. proc. pen., argomentando la doglianza sulla base delle stesse ragioni, oggi pedissequamente riproposte, e per ben due volte valutate da questa Corte manifestamente infondate, con la conseguente inammissibilità delle stesse, stante la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare formatosi sul punto. 4. La preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, con la sola esclusione di quelle deducibili e non dedotte, cosicché detta preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata solo là dove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 261724 - 01). Nel caso in esame non è stato allegato alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quelli posti a fondamento dei precedenti procedimenti cautelari sopra indicati, essendo stati fondati, anzi, sia la richiesta di sostituzione della misura, sia l'appello cautelare avverso il relativo diniego, sia il nuovo ricorso per cassazione, sugli stessi aspetti di fatto e sui medesimi argomenti, con la conseguente inammissibilità della proposizione delle medesime censure a sostegno della richiesta di sostituzione della stessa misura e delle successive impugnazioni. 5. In ogni caso, vale la pena sottolineare che il ricorso reitera doglianze esaminate e rigettate dal Tribunale dell'appello cautelare in maniera puntuale, con argomenti scevri da vizi logici e giuridici, e dunque tende a sottoporre a questa Corte una nuova valutazione in fatto, preclusa in questa sede. 6. In conclusione, per tutte queste ragioni il ricorso è inammissibile e il 3ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 luglio 2026 Il•nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA],ridi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a .kir 2026 IL
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