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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 21226/2024

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R EPUBBLICA I TALIANA I N [OSCURATO:PERSONA] P OPOLO I TALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE S EZIONE T RIBUTARIA O GGETTO composta dai magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – rel. - R.G.N. 31371/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31371/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO F IRST A TLANTIC R EAL E STATE S. A .R.L.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale il Lussemburgo, L 2163 – Rue de Bonnevoie, in persona dei legali rappresentanti pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1849/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] .1306 COD .

CIV .

U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

U DITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle proprie motivate conclusioni scritte del 13 dicembre 2023, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.

U DITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente.

F [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è l’intimazione di pagamento indicata in atti emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito del mancato adempimento da parte della società della somma richiesta con precedente cartella esattoriale, che era stata a sua volta adottata per il mancato pagamento dell’imposta di registro di cui ad un precedente avviso di liquidazione, pure indicato in atti.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente), prendendo atto del rilievo secondo cui la cartella di pagamento emessa nei confronti della coobbligata era stata annullata a seguito del contenzioso da quest’ultima instaurato, tale [OSCURATO:PERSONA], e che la relativa sentenza n. 3336/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia era divenuta definitiva, così ritenendo che il predetto giudicato potesse essere utilmente essere invocato dalla società ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., in quanto nel giudizio proposto dalla menzionata coobbligata la società era restata estranea e la predetta sentenza era passata in giudicato.

3. La suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato alla società il 14 dicembre 2021, articolando un unico motivo di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] S.a.R.L. è restata intimata.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., ponendo in evidenza che il giudicato formatosi tra l’Ufficio e la citata condebitrice in solido aveva avuto ad oggetto un atto esattoriale (una differente cartella) annullato per ragioni personali alla ricorrente e che in detto giudizio non era stato, invece, impugnato dalla predetta coobbligata l’avviso di liquidazione prodromico, che era stato, invece, oggetto di impugnazione dalla società, con giudizio ancora pendente innanzi a questa Corte (con n. 14349/2019 di ruolo generale), per cui erroneamente il Giudice regionale aveva ritenuto sussistere l’effetto espansivo del giudicato formatosi in capo alla coobbligata a favore della società.

2. Il ricorso va accolto.

3. Dai contenuti della sentenza impugnata e dal ricorso in esame emerge che la sentenza n. 3336/2019 della Commissione regionale della Lombardia, richiamata dal Giudice a quo , aveva deciso sull’appello proposto contro la pronuncia n. 1295/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva avuto ad oggetto la cartella di pagamento n. 068/2016/01009803/47/001: La cartella esattoriale posta a base dell’ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio è, invece, la n. 068/2016/01009803/47/000.

Si tratta, quindi di cartelle, quanto meno formalmente diverse, sebbene emesse – come è pacifico – nei confronti di soggetti solidalmente obbligati.

La diversità delle cartelle impugnate (dalla società, con riferimento all’intimazione successiva e direttamente dalla coobbligata) non consente, quindi, di estendere tout court alla società gli effetti del giudicato favorevole alla coobbligata.

4. Non solo.

Dai contenuti della suindicata sentenza n. 3336/2019, prodotta dall’Agenzia concernente la posizione della coobbligata e sulla quale la sentenza ha basato la decisione, risulta che con essa veniva dichiarata cessata la materia del contendere, precisandosi, in primo luogo, che «Il ricorso in oggetto riguarda […] la cartella di pagamento e non l’avviso di liquidazione, il cui iter procede separatamente», e dandosi, poi, atto che «[…] la parte privata ha depositato il provvedimento 05.12.2018 di annullamento della cartella di pagamento indicata in oggetto; sgravio conseguente a sentenza n. 1295/7/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, depositata in data 22.03.2018, che ha annullato l’avviso di liquidazione indicato in premessa» (così nella citata sentenza n.3366/2019) e cioè l’avviso recante il n. 2013T008810000.

5. In tale contesto, l’esito favorevole del giudizio relativo alla (diversa) cartella esattoriale impugnata dalla coobbligata non può estendersi alla società, ostandovi, perlomeno alla luce della ricostruzione operata dal Giudice dell’appello, da un lato, il dato formale della diversità delle cartelle impugnate, non altrimenti superato dalla Commissione regionale attraverso lo scrutinio di natura fattuale (come tale non esigibile da questa Corte) delle eventuali medesime ragioni di fatto e di diritto su cui riposavano le due cartelle di pagamento, nonché, sotto altro versante, l’erronea valutazione circa la riconduzione dei motivi di sgravio al decisum della sentenza n. 1295/2018 (prodotta in atti dall’Agenzia), la quale non aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2013T008810000, ma solo la cartella emessa nei confronti della coobbligata in base a tale avviso, come risulta pacificamente dall’esame della predetta pronuncia, prodotta in atti.

Tant’è che il citato avviso di liquidazione n. 2013T008810000, non oggetto della sentenza n. 3336/2019 (come chiarito da tale pronuncia), risulta ancora sub iudice, come eccepito dalla difesa erariale e come, in effetti, risulta a questa Corte, chiamata a decidere, all’esito della suindicata, medesima, udienza pubblica del 14 febbraio 2024, il ricorso per cassazione proposto dalla società contro la sentenza n. 4717/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 2 novembre 2018, la cui controversia ha ad oggetto il menzionato avviso di liquidazione.

6. Per tale via, cade il presupposto logico, giuridico e fattuale sul quale la Commissione regionale ha basato la decisione, fondato sul richiamo ai contenuti della decisione n. 3336/2019, la quale, tuttavia, aveva dichiarato, in relazione all’impugnazione proposta dalla coobbligata, cessata la materia del contendere sul rilievo dello sgravio della citata, diversa, cartella, in ragione dell’annullamento del predetto avviso di liquidazione, che, alla luce di quanto sopra esposto, non è stato disposto dalla sentenza n. 1295/2018, la quale ha provveduto, invece, ad annullare solo la cartella emessa a seguito di detto avviso e non anche detto atto ancora sub iudice.

7. Ebbene, questa Corte (cfr., da ultimo, Cass, Sez.

T., 30 gennaio 2024, n. 2783, che richiama, tra le altre, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1589; Cass. 11 aprile 2011, n. 8169; Cass. 5 luglio 2017, n. 16560; Cass. 19 aprile 2017, n. 8953, Cass. 9 gennaio 2019, n. 303) ha più volte precisato, in relazione alla solidarietà tributaria, che la previsione dell’art. 1306, secondo comma, cod. proc. civ., in forza della quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, richiede, ai fini dell’opponibilità della sentenza ottenuta da altro condebitore solidale, che la sentenza sia passata in giudicato, che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione e, soprattutto, per quanto più rileva, che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (cfr., Cass., Sez.

T. 5 luglio 2022, n. 21305, che richiama Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2021, n. 40721; Cass., Sez.

V, 15 ottobre 2021, n. 28267; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4989; Cass., Sez.

V, 23 luglio 2019 n. 19784; Cass., Sez.

V, 5 luglio 2019, n. 18154).

8. Ciò posto, va riconosciuto che le ragioni su cui il Giudice regionale ha fondato la decisione (sgravio della diversa cartella impugnata dalla coobbligata a seguito di sentenza n. 1295/2018 che ha annullato l’avviso di liquidazione) risultano smentite dai contenuti della menzionata pronuncia (n. 1295/2019) e dalla pendenza innanzi a questa Corte del giudizio su detto avviso di liquidazione, il che induce a ritenere che sia, alla fine, restata non esaminata la condizione essenziale per l’estensione del giudicato favorevole al coobbligato, costituita dal requisito del carattere non personale della decisione emessa a favore della coobbligata in ordine alla distinta cartella di pagamento dalla medesima impugnata, con conseguente violazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. proc. civ.

9. Va aggiunto che oggetto del giudizio era anche la definitività o meno della cartella di pagamento emessa nei confronti della società, profilo questo contestato dalla contribuente sul rilievo del difetto di notifica, ma che aveva costituito motivo di appello da parte dell’Ufficio.

10. Quanto precede consente, quindi, di ritenere fondato il ricorso, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, affinchè provveda all’esame dei motivi di appello, nonché a regolare le spese di giudizio del presente grado.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R EPUBBLICA I TALIANA I N [OSCURATO:PERSONA] P OPOLO I TALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE S EZIONE T RIBUTARIA O GGETTO composta dai magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – rel. - R.G.N. 31371/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31371/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO F IRST A TLANTIC R EAL E STATE S. A .R.L.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale il Lussemburgo, L 2163 – Rue de Bonnevoie, in persona dei legali rappresentanti pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1849/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] .1306 COD . CIV . U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. U DITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle proprie motivate conclusioni scritte del 13 dicembre 2023, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. U DITA l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente. F [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’intimazione di pagamento indicata in atti emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito del mancato adempimento da parte della società della somma richiesta con precedente cartella esattoriale, che era stata a sua volta adottata per il mancato pagamento dell’imposta di registro di cui ad un precedente avviso di liquidazione, pure indicato in atti. 2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente), prendendo atto del rilievo secondo cui la cartella di pagamento emessa nei confronti della coobbligata era stata annullata a seguito del contenzioso da quest’ultima instaurato, tale [OSCURATO:PERSONA], e che la relativa sentenza n. 3336/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia era divenuta definitiva, così ritenendo che il predetto giudicato potesse essere utilmente essere invocato dalla società ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., in quanto nel giudizio proposto dalla menzionata coobbligata la società era restata estranea e la predetta sentenza era passata in giudicato. 3. La suindicata ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato alla società il 14 dicembre 2021, articolando un unico motivo di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.a.R.L. è restata intimata. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., ponendo in evidenza che il giudicato formatosi tra l’Ufficio e la citata condebitrice in solido aveva avuto ad oggetto un atto esattoriale (una differente cartella) annullato per ragioni personali alla ricorrente e che in detto giudizio non era stato, invece, impugnato dalla predetta coobbligata l’avviso di liquidazione prodromico, che era stato, invece, oggetto di impugnazione dalla società, con giudizio ancora pendente innanzi a questa Corte (con n. 14349/2019 di ruolo generale), per cui erroneamente il Giudice regionale aveva ritenuto sussistere l’effetto espansivo del giudicato formatosi in capo alla coobbligata a favore della società. 2. Il ricorso va accolto. 3. Dai contenuti della sentenza impugnata e dal ricorso in esame emerge che la sentenza n. 3336/2019 della Commissione regionale della Lombardia, richiamata dal Giudice a quo , aveva deciso sull’appello proposto contro la pronuncia n. 1295/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva avuto ad oggetto la cartella di pagamento n. 068/2016/01009803/47/001: La cartella esattoriale posta a base dell’ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio è, invece, la n. 068/2016/01009803/47/000. Si tratta, quindi di cartelle, quanto meno formalmente diverse, sebbene emesse – come è pacifico – nei confronti di soggetti solidalmente obbligati. La diversità delle cartelle impugnate (dalla società, con riferimento all’intimazione successiva e direttamente dalla coobbligata) non consente, quindi, di estendere tout court alla società gli effetti del giudicato favorevole alla coobbligata. 4. Non solo. Dai contenuti della suindicata sentenza n. 3336/2019, prodotta dall’Agenzia concernente la posizione della coobbligata e sulla quale la sentenza ha basato la decisione, risulta che con essa veniva dichiarata cessata la materia del contendere, precisandosi, in primo luogo, che «Il ricorso in oggetto riguarda […] la cartella di pagamento e non l’avviso di liquidazione, il cui iter procede separatamente», e dandosi, poi, atto che «[…] la parte privata ha depositato il provvedimento 05.12.2018 di annullamento della cartella di pagamento indicata in oggetto; sgravio conseguente a sentenza n. 1295/7/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, depositata in data 22.03.2018, che ha annullato l’avviso di liquidazione indicato in premessa» (così nella citata sentenza n.3366/2019) e cioè l’avviso recante il n. 2013T008810000. 5. In tale contesto, l’esito favorevole del giudizio relativo alla (diversa) cartella esattoriale impugnata dalla coobbligata non può estendersi alla società, ostandovi, perlomeno alla luce della ricostruzione operata dal Giudice dell’appello, da un lato, il dato formale della diversità delle cartelle impugnate, non altrimenti superato dalla Commissione regionale attraverso lo scrutinio di natura fattuale (come tale non esigibile da questa Corte) delle eventuali medesime ragioni di fatto e di diritto su cui riposavano le due cartelle di pagamento, nonché, sotto altro versante, l’erronea valutazione circa la riconduzione dei motivi di sgravio al decisum della sentenza n. 1295/2018 (prodotta in atti dall’Agenzia), la quale non aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 2013T008810000, ma solo la cartella emessa nei confronti della coobbligata in base a tale avviso, come risulta pacificamente dall’esame della predetta pronuncia, prodotta in atti. Tant’è che il citato avviso di liquidazione n. 2013T008810000, non oggetto della sentenza n. 3336/2019 (come chiarito da tale pronuncia), risulta ancora sub iudice, come eccepito dalla difesa erariale e come, in effetti, risulta a questa Corte, chiamata a decidere, all’esito della suindicata, medesima, udienza pubblica del 14 febbraio 2024, il ricorso per cassazione proposto dalla società contro la sentenza n. 4717/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 2 novembre 2018, la cui controversia ha ad oggetto il menzionato avviso di liquidazione. 6. Per tale via, cade il presupposto logico, giuridico e fattuale sul quale la Commissione regionale ha basato la decisione, fondato sul richiamo ai contenuti della decisione n. 3336/2019, la quale, tuttavia, aveva dichiarato, in relazione all’impugnazione proposta dalla coobbligata, cessata la materia del contendere sul rilievo dello sgravio della citata, diversa, cartella, in ragione dell’annullamento del predetto avviso di liquidazione, che, alla luce di quanto sopra esposto, non è stato disposto dalla sentenza n. 1295/2018, la quale ha provveduto, invece, ad annullare solo la cartella emessa a seguito di detto avviso e non anche detto atto ancora sub iudice. 7. Ebbene, questa Corte (cfr., da ultimo, Cass, Sez. T., 30 gennaio 2024, n. 2783, che richiama, tra le altre, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1589; Cass. 11 aprile 2011, n. 8169; Cass. 5 luglio 2017, n. 16560; Cass. 19 aprile 2017, n. 8953, Cass. 9 gennaio 2019, n. 303) ha più volte precisato, in relazione alla solidarietà tributaria, che la previsione dell’art. 1306, secondo comma, cod. proc. civ., in forza della quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, richiede, ai fini dell’opponibilità della sentenza ottenuta da altro condebitore solidale, che la sentenza sia passata in giudicato, che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione e, soprattutto, per quanto più rileva, che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (cfr., Cass., Sez. T. 5 luglio 2022, n. 21305, che richiama Cass., Sez. V, 20 dicembre 2021, n. 40721; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2021, n. 28267; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4989; Cass., Sez. V, 23 luglio 2019 n. 19784; Cass., Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18154). 8. Ciò posto, va riconosciuto che le ragioni su cui il Giudice regionale ha fondato la decisione (sgravio della diversa cartella impugnata dalla coobbligata a seguito di sentenza n. 1295/2018 che ha annullato l’avviso di liquidazione) risultano smentite dai contenuti della menzionata pronuncia (n. 1295/2019) e dalla pendenza innanzi a questa Corte del giudizio su detto avviso di liquidazione, il che induce a ritenere che sia, alla fine, restata non esaminata la condizione essenziale per l’estensione del giudicato favorevole al coobbligato, costituita dal requisito del carattere non personale della decisione emessa a favore della coobbligata in ordine alla distinta cartella di pagamento dalla medesima impugnata, con conseguente violazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. proc. civ. 9. Va aggiunto che oggetto del giudizio era anche la definitività o meno della cartella di pagamento emessa nei confronti della società, profilo questo contestato dalla contribuente sul rilievo del difetto di notifica, ma che aveva costituito motivo di appello da parte dell’Ufficio. 10. Quanto precede consente, quindi, di ritenere fondato il ricorso, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, affinchè provveda all’esame dei motivi di appello, nonché a regolare le spese di giudizio del presente grado. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all
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