CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 20936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 25/03/2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di ambedue i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico atto del loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e sua madre [OSCURATO:PERSONA] impugnano il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2022, che ha confermato la confisca di un fabbricato intestato al primo e di due fabbricati, un conto corrente postale ed un'impresa individuale esercente commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, forniture per ufficio e ricariche telefoniche, intestati alla madre. La misura è stata disposta a norma dell'art. 4, comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, sul presupposto per cui detti beni sarebbero tutti nell'effettiva disponibilità del Ripepi e da lui acquisiti mediante profitti illeciti, nel periodo in cui operava, in associazione con altri, nel settore del gioco e delle scommesse illegali on line, infiltrato dalla "ndrangheta", secondo quanto sarebbe emerso dal procedimento penale convenzionalmente denominato "Gambling", nell'àmbito del quale egli è stato raggiunto da misura cautelare e da condanna in primo e secondo grado per i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ed esercizio abusivo di giochi e scommesse, aggravati ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991. 2. L'impugnazione è sorretta da due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione del diritto alla prova, sancito anche dalla Carta costituzionale e dalle norme convenzionali sovranazionali, per avere la Corte d'appello apoditticamente disatteso la richiesta d'integrazione istruttoria avanzatale dalla difesa e riguardante l'escussione di alcune persone, che avrebbero confermato l'origine lecita dei proventi impiegati per l'acquisto di quei beni, poiché rivenienti da una vincita della Richichi ad una lotteria istantanea e dal prestito effettuato al Ripepi da tale Gennaro. 2.2. Il secondo motivo riguarda la mera apparenza della motivazione in punto di provenienza illecita delle somme impiegate per quegli acquisti, in relazione ai medesimi profili già evidenziati. Semplicemente pregiudiziale, cioè, sarebbe l'affermazione, da parte della Corte d'appello, della fittizietà della vincita alla lotteria della Richichi; tanto quanto puramente assertivo sarebbe l'assunto per cui le somme prestate dal Gennaro sarebbero comunque di provenienza illecita. Questi, infatti, referente del Ripepi nella sua attività illecita, suo coimputato nel processo "Gambling", e poi divenuto collaboratore di giustizia, ha riferito che le somme impiegate dal ricorrente in quegli acquisti immobiliari appartenevano in realtà ad esso dichiarante; e l'origine lecita delle medesime sarebbe attestata dal fatto che, nell'àmbito di quel processo, Gennaro ha ottenuto la restituzione di tutti i beni in un primo momento sequestratigli. Inoltre, replicando alle ulteriori osservazioni contenute nel provvedimento impugnato, il ricorso rileva: che gli arredi della rivendita di cancelleria sono stati acquistati dalla Richichi per un importo assai modesto e sostanzialmente validato dalla successiva stima, per un valore analogo, effettuata dall'amministratore giudiziario; che il saldo del relativo conto corrente, pari ad oltre 29.000 euro, scaturisce dai legittimi ricavi di quell'attività, documentati nell'ordine di circa 40.000 euro nei quattordici mesi antecedenti il sequestro; che, infine, la sentenza di condanna in appello nel processo "Gambling" è stata nelle more annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità. di entrambi i ricorsi: 'quello della Richichi, perché proposto da difensore non munito della necessaria procura speciale; quello del Ripepi, per essere stati con esso dedotti in realtà semplici vizi di motivazione, non rilevabili in sede di legittimità. 4. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni correttamente rilevate dal Procuratore generale. 5. Per quanto riguarda la Richichi, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Nello specifico, negli atti trasmessi a questa Corte si rinviene esclusivamente una nomina del difensore, però priva della procura speciale: la cui inesistenza, invero, trova logica conferma anche nell'assenza di osservazioni difensive alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale. 6. Quanto, poi, alle doglianze rassegnate dal Ripepi, benché enunciate in ricorso come violazioni di legge, in realtà esse rappresenterebbero, al più, dei vizi di motivazione, se non addirittura semplicemente delle valutazioni, in ipotesi erronee, di dati probatori: gli uni e le altre, tuttavia, non rilevabili in sede di legittimità (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). Anche a voler tenere da parte la genericità di quelle deduzioni difensive, le quali si riferiscono alla complessiva situazione patrimoniale del ricorrente, mentre avrebbero dovuto riguardare specificamente l'unico immobile a lui intestato (non potendo ravvisarsi un suo interesse a ricorrere anche contro la confisca di quelli nella titolarità di sua madre), va evidenziata anzitutto la logica stringente della concorde valutazione operata dai giudici di merito sulla non decisività della dedotta vincita della Richichi alla lotteria, non essendo documentabile — e comunque documentata, nel caso specifico — l'identità dello scommettitore vincente: valutazione, questa, confortata da abbondante giurisprudenza di legittimità, rammentata anche nel decreto impugnato e formatasi con riferimento a numerosi casi analoghi, essendo - quello delle vincite al gioco - lo strumento più semplice per mascherare la disponibilità di profitti più o meno consistenti di matrice, in realtà, illegale, perciò sovente utilizzato in àmbito giudiziario. Riguardo, invece, alle somme che il ricorrente avrebbe ricevuto in prestito dal Gennaro, l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la provenienza lecita delle stesse non sarebbe dimostrata di per sé dall'intervenuta restituzione a costui di quanto sequestratogli nell'àmbito del "parallelo" processo di cognizione, non solo non è apodittica, come invece obietta la difesa, ma è anzi sorretta da una motivazione plausibile, poiché fondata sul richiamo alle dichiarazioni dello stesso Gennaro, dalle quali risulta nitidamente ed in modo indiscusso il suo ruolo di referente criminale del Ripepi nell'illegale gestione dei giochi d'azzardo elettronici. A questo si aggiunga: che la difesa non illustra le ragioni per cui quei beni sarebbero stati dissequestrati, rendendo perciò impossibile apprezzare l'eventuale ricaduta favorevole di tale decisione sulla posizione del Ripepi nel presente procedimento; ed altresì che la confisca nei confronti di quest'ultimo è stata disposta anche a norma dell'art. 4, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, proprio, cioè, in quanto indiziato del delitto di trasferimento fraudolento di valori, che le dichiarazioni del Gennaro - sì come riportate in ricorso a pag. 10 s. - sicuramente non smentiscono (anzi, semmai confermerebbero). 7. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen. infine, ambedue i ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità dei loro ricorsi (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando, per la Richichi, la manifesta carenza di diligenza e, per Ripepi, l'assenza di pregio degli argomenti addotti, si ritiene equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro