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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14468/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 relativamente alla corretta contestazione e completa motivazione sulla recidiva specifica infraquinquennale in ragione del precedente specifico, commesso solo un anno prima, sì da far ritenere la commissione del nuovo reato espressione di accresciuta pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli4 e e estensore Il residente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A ogni 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4 relativamente alla corretta contestazione e completa motivazione sulla recidiva specifica infraquinquennale in ragione del precedente specifico, commesso solo un anno prima, sì da far ritenere la commissione del nuovo reato espressione di accresciuta pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli4 e e estensore Il residente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A ogni 1-
Sentenza Cassazione n. 14468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris