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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 25557/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, riformava l'ordinanza genetica e, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa (art. 416-bis.1, cod. pen.), disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, inA relazione agli artt.: 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 di incolpazione provvisoria); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 2); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 23); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 33).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti cinque motivi.

2.1. Mancanza delle esigenze cautelari in relazione al capo 23).

Nel provvedimento impugnato non si ravvisa alcuna motivazione sull'applicazione della misura cautelare per tale capo di incolpazione, peraltro formulato a distanza di sei anni dal fatto storico: circostanza già di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione della misura.

2.2. Insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari in relazione al capo 33).

Indebitamente i Giudici dell'appello cautelare hanno assunto una «dualità unitaria» dei «fratelli [OSCURATO:PERSONA]», laddove ciascuno aveva una sua individualità.

Non emergono quindi indizi del concorso del ricorrente nell'altrui condotta.

2.3. Insussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 2).

L'ordinanza assume che il ricorrente abbia concorso a titolo morale nella condotta contestata, ma non esplicita alcuna ragione a sostegno dell'assunto.

Peraltro, nella descrizione che delle condotte aveva fatto il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, si legge che [OSCURATO:PERSONA] si distaccava da ogni altro, non collaborando e andandosene altrove in Spagna (mentre altri si attivarono).

Vieppiù alla luce dell'assenza di aggravanti particolari, non v'è dunque ragione che giustifichi la misura cautelare, a distanza di sei anni dal fatto.

Mancano i gravi indizi di colpevolezza, riferiti invece a condotte altrui ([OSCURATO:PERSONA] tornava in Sardegna senza che risultasse aver dato denaro per una operazione di importazione illecita).

Le indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata sono prive di riferimento probatorio.

Le intercettazioni dell'Il marzo 2020 sono interpretate in modo illogico, dal momento che la frase "abbiamo del lavoro da fare" viene detta ad un soggetto estraneo alla vicenda associativa considerata, ed è riferibile ad attività tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non già all'associazione criminale.

Ciò, tanto più che, nella successiva intercettazione del 10 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] parla di soldi da "recuperare" giù in Calabria per attività distinte (dal che si desume che non condivideva un'attività illecita in Calabria).

2.4. Mancanza di gravi indizi e motivazione apparente in rapporto al capo 1). 2), I In reati-fine di cui ai capi 2), 23), 33) essendo estranei alla dinamica associativa, la partecipazione del ricorrente all'associazione è stata desunta dalle dichiarazioni di Pasquino, valutate tuttavia in maniera non corretta dai Giudici dell'appello cautelare, dal momento che dalle sue parole emergeva, piuttosto, la mancata conoscenza del ricorrente e la mancata conoscenza di episodi a lui riferibili.

2.5. Insussistenza delle esigenze cautelari in relazione al capo 2).

Il fatto associativo, pur costruito come permanente in attualità, non è assistito da evidenze successive al 2020.

La mancanza di collegamento con la "ndrina [OSCURATO:PERSONA]", dimostrata dalla caducazione dell'aggravante mafiosa, rende evidente la mancanza e comunque la non attualità delle esigenze cautelari, né si spiega perché non potesse ricorrersi a misura meno afflittiva: valutazione che il Tribunale non ha compiuto in concreto.

3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], motivi aggiunti, ribadendo che il collaboratore Pasquino dichiarò di non conoscere personalmente alcuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che l'ordinanza ha trascurato l'esiguità dell'arco temporale in cui furono realizzate le intercettazioni, così come l'esclusione dell'aggravante mafiosa: elementi che indeboliscono il quadro indiziario della partecipazione associativa.

4. La trattazione del presente procedimento era originariamente prevista per il 9 giugno 2026 ed è stata rinviata alla data odierna a seguito della adesione del difensore del ricorrente all'astensione degli Avvocati, dichiarata dalle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, concernente il difetto delle esigenze cautelari in relazione al capo 23, è manifestamente infondato.

Si tralasci ogni considerazione sulla dubbia sussistenza dell'interesse a ricorrere come conseguenza del fatto che, sovvertendo le conclusioni dell'ordinanza genetica, il [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare ha ritenuto configurabile, a carico dell'indagato, anche l'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. cit., cui si lega la presunzione legislativa (seppur relativa, e come tale vincibile) di pericolosità, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla cui base sono pure argomentate, sebbene in via residuale, le esigenze cautelari.

Invero, i Giudici dell'appello cautelare non si sono sottratti all'obbligo di motivazione e, sebbene in via cumulativa per tutti i reati, hanno argomentato il 3 tli pericolo ,di reiterazione a partire dalla dimensione delle condotte ipotizzate (tutte di considerevole spessore criminale) e alla personalità del prevenuto.

In particolare, hanno affermato che la portata dei fatti analizzati dipinge [OSCURATO:PERSONA] come membro attivo di una pericolosa organizzazione criminale dedita alle importazioni di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunge l'attività di cessione di ingenti quantitativi in Sardegna.

Hanno richiamato le risultanze dei certificati in atti, che danno conto del risalente suo inserimento nel settore del traffico di narcotici, essendo l'indagato gravato da una condanna definitiva ex art. 74 cit. e da una condanna non definitiva a 12 anni di reclusione per analoga ipotesi di reato (nell'ambito del procedimento c.d.

Geppo-Molo 13).

Hanno precisato che, pur tenendo conto del tempo trascorso dai fatti, questi elementi fondano un elevato pericolo di reiterazione del reato.

2. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Nessuna «dualità unitaria» emerge dall'ordinanza impugnata.

I Giudici dell'appello cautelare hanno infatti motivatamente confermato la sussistenza dei gravi indizi, desumendoli dalle conversazioni (intercettate con il sistema Sky-ECC) nelle quali [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in Olanda per coordinare i recuperatori del carico (20 kg di cocaina dalla Colombia verso l'Olanda), metteva al corrente il fratello [OSCURATO:PERSONA], «in maniera continuativa», delle problematiche insorte nell'operazione e, in particolare, della necessità manifestata dal referente olandese a che i coindagati collocati in Colombia si adeguassero alle sue indicazioni.

Già da tale rappresentazione sintetica emerge come il tenore delle conversazioni esulasse dalla "quotidianità", ed assumesse, piuttosto, a presupposto una "cointeressenza" di [OSCURATO:PERSONA] all'impresa criminale in fieri, con l'effetto di denotarne, piuttosto con elevata verosimiglianza -, la compartecipazione.

3. Il terzo motivo, peraltro prevalentemente declinato in fatto, è infondato.

Va premesso che, in relazione a questo capo, l'ordinanza genetica aveva escluso i gravi indizi del reato di cui al capo 2), sulla base della mera constatazione che il ricorrente era tornato in Sardegna.

Va inoltre ricordato che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto 4della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982).

E va, in conclusione, ritenuto che a tale insegnamento si siano conformati i Giudici dell'appello cautelare, nella vicenda concreta.

Premesso che nel capo 2) è ipotizzato l'acquisto di 5 kg di cocaina proveniente dal Brasile, commissionato da [OSCURATO:PERSONA]; che il carico fu occultato in un container a bordo di una nave che partì dal Brasile e giunse al porto di Rotterdam dove il fratello di [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri, procedette alle operazioni di esfiltrazione, l'ordinanza impugnata ha argomentato - in termini tutt'altro che illogici o contraddittori - come il ruolo di finanziatore dell'attuale ricorrente o, quantomeno, il suo contributo morale (ma pur sempre dotato di efficacia causale) emergesse dal contenuto di due telefonate dell'indagato (l'una del 11 marzo 2020, quando [OSCURATO:PERSONA] riferiva al proprio interlocutore di essere rientrato in Sardegna da circa una settimana mentre il fratello [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in Olanda perché «abbiamo del lavoro da fare», ricorrendo al plurale; l'altra del 20 maggio 2020, in cui sempre [OSCURATO:PERSONA] precisava che l'operazione era andata a buon fine e che erano in attesa di recuperare il denaro dalla Calabria per investirlo in una nuova spedizione di stupefacente), nonché dalla permanenza dei [OSCURATO:PERSONA] in territorio calabrese nelle fasi antecedenti e concomitanti all'arrivo del carico nel porto olandese.

4. Anche il quarto motivo di ricorso, sul difetto di gravi indizi della partecipazione all'ipotesi associativa (capo 1), è infondato.

Nessun vizio affligge l'ordinanza impugnata sul punto.

Nel provvedimento si trova sottolineato come già nell'ambito di altro procedimento penale fosse stata riconosciuta l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dedita al narcotraffico che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] ed è desunto - con argomentazione coerente e logica - che le condotte compendiate ai capi 2) e 33) manifestino «una rinnovata adesione al sodalizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], attestando la prosecuzione del contributo stabile alle finalità della consorteria».

Non si tratta di affermazione sterile ed apodittica. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare ha, infatti, valorizzato la natura delle transazioni - non già semplici cessioni, ma operazioni di consistenza e spessore tali da lasciare più che ragionevolmente indurre la intraneità del ricorrente, la sua strumentalità, ad una associazione criminale peraltro caratterizzata da un elevato livello organizzativo e di complessità. 5Ed ha richiamato, inoltre, i rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con i vertici del sodalizio (facendo particolarmente riferimento alla prosecuzione delle cointeressenze affaristiche con [OSCURATO:PERSONA], cl 76), a sostegno dell'ipotesi partecipativa.

Solo a questo punto, ed espressamente ad abundantiam, l'ordinanza cita le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Pasquino - la cui incidenza è revocata in dubbio dal ricorrente - il quale riferisce della cooperazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che si limitano a riscontrare un'ipotesi di reato già dimostrata sul piano logico e provata attraverso intercettazioni.

5. Inammissibile è, infine, il quinto motivo di ricorso, sul difetto delle esigenze cautelari in relazione al capo 2), sul punto essendo sufficiente richiamare quanto osservato a proposito del primo motivo di ricorso.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, riformava l'ordinanza genetica e, previa esclusione della circostanza aggravante mafiosa (art. 416-bis.1, cod. pen.), disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, inA relazione agli artt.: 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 di incolpazione provvisoria); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 2); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 23); 73, commi 1 e 6, d.P.R. cit. (capo 33). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti cinque motivi. 2.1. Mancanza delle esigenze cautelari in relazione al capo 23). Nel provvedimento impugnato non si ravvisa alcuna motivazione sull'applicazione della misura cautelare per tale capo di incolpazione, peraltro formulato a distanza di sei anni dal fatto storico: circostanza già di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione della misura. 2.2. Insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari in relazione al capo 33). Indebitamente i Giudici dell'appello cautelare hanno assunto una «dualità unitaria» dei «fratelli [OSCURATO:PERSONA]», laddove ciascuno aveva una sua individualità. Non emergono quindi indizi del concorso del ricorrente nell'altrui condotta. 2.3. Insussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 2). L'ordinanza assume che il ricorrente abbia concorso a titolo morale nella condotta contestata, ma non esplicita alcuna ragione a sostegno dell'assunto. Peraltro, nella descrizione che delle condotte aveva fatto il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari, si legge che [OSCURATO:PERSONA] si distaccava da ogni altro, non collaborando e andandosene altrove in Spagna (mentre altri si attivarono). Vieppiù alla luce dell'assenza di aggravanti particolari, non v'è dunque ragione che giustifichi la misura cautelare, a distanza di sei anni dal fatto. Mancano i gravi indizi di colpevolezza, riferiti invece a condotte altrui ([OSCURATO:PERSONA] tornava in Sardegna senza che risultasse aver dato denaro per una operazione di importazione illecita). Le indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata sono prive di riferimento probatorio. Le intercettazioni dell'Il marzo 2020 sono interpretate in modo illogico, dal momento che la frase "abbiamo del lavoro da fare" viene detta ad un soggetto estraneo alla vicenda associativa considerata, ed è riferibile ad attività tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non già all'associazione criminale. Ciò, tanto più che, nella successiva intercettazione del 10 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] parla di soldi da "recuperare" giù in Calabria per attività distinte (dal che si desume che non condivideva un'attività illecita in Calabria). 2.4. Mancanza di gravi indizi e motivazione apparente in rapporto al capo 1). 2), I In reati-fine di cui ai capi 2), 23), 33) essendo estranei alla dinamica associativa, la partecipazione del ricorrente all'associazione è stata desunta dalle dichiarazioni di Pasquino, valutate tuttavia in maniera non corretta dai Giudici dell'appello cautelare, dal momento che dalle sue parole emergeva, piuttosto, la mancata conoscenza del ricorrente e la mancata conoscenza di episodi a lui riferibili. 2.5. Insussistenza delle esigenze cautelari in relazione al capo 2). Il fatto associativo, pur costruito come permanente in attualità, non è assistito da evidenze successive al 2020. La mancanza di collegamento con la "ndrina [OSCURATO:PERSONA]", dimostrata dalla caducazione dell'aggravante mafiosa, rende evidente la mancanza e comunque la non attualità delle esigenze cautelari, né si spiega perché non potesse ricorrersi a misura meno afflittiva: valutazione che il Tribunale non ha compiuto in concreto. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], motivi aggiunti, ribadendo che il collaboratore Pasquino dichiarò di non conoscere personalmente alcuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che l'ordinanza ha trascurato l'esiguità dell'arco temporale in cui furono realizzate le intercettazioni, così come l'esclusione dell'aggravante mafiosa: elementi che indeboliscono il quadro indiziario della partecipazione associativa. 4. La trattazione del presente procedimento era originariamente prevista per il 9 giugno 2026 ed è stata rinviata alla data odierna a seguito della adesione del difensore del ricorrente all'astensione degli Avvocati, dichiarata dalle [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, concernente il difetto delle esigenze cautelari in relazione al capo 23, è manifestamente infondato. Si tralasci ogni considerazione sulla dubbia sussistenza dell'interesse a ricorrere come conseguenza del fatto che, sovvertendo le conclusioni dell'ordinanza genetica, il [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare ha ritenuto configurabile, a carico dell'indagato, anche l'ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. cit., cui si lega la presunzione legislativa (seppur relativa, e come tale vincibile) di pericolosità, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla cui base sono pure argomentate, sebbene in via residuale, le esigenze cautelari. Invero, i Giudici dell'appello cautelare non si sono sottratti all'obbligo di motivazione e, sebbene in via cumulativa per tutti i reati, hanno argomentato il 3 tli pericolo ,di reiterazione a partire dalla dimensione delle condotte ipotizzate (tutte di considerevole spessore criminale) e alla personalità del prevenuto. In particolare, hanno affermato che la portata dei fatti analizzati dipinge [OSCURATO:PERSONA] come membro attivo di una pericolosa organizzazione criminale dedita alle importazioni di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunge l'attività di cessione di ingenti quantitativi in Sardegna. Hanno richiamato le risultanze dei certificati in atti, che danno conto del risalente suo inserimento nel settore del traffico di narcotici, essendo l'indagato gravato da una condanna definitiva ex art. 74 cit. e da una condanna non definitiva a 12 anni di reclusione per analoga ipotesi di reato (nell'ambito del procedimento c.d. Geppo-Molo 13). Hanno precisato che, pur tenendo conto del tempo trascorso dai fatti, questi elementi fondano un elevato pericolo di reiterazione del reato. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Nessuna «dualità unitaria» emerge dall'ordinanza impugnata. I Giudici dell'appello cautelare hanno infatti motivatamente confermato la sussistenza dei gravi indizi, desumendoli dalle conversazioni (intercettate con il sistema Sky-ECC) nelle quali [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in Olanda per coordinare i recuperatori del carico (20 kg di cocaina dalla Colombia verso l'Olanda), metteva al corrente il fratello [OSCURATO:PERSONA], «in maniera continuativa», delle problematiche insorte nell'operazione e, in particolare, della necessità manifestata dal referente olandese a che i coindagati collocati in Colombia si adeguassero alle sue indicazioni. Già da tale rappresentazione sintetica emerge come il tenore delle conversazioni esulasse dalla "quotidianità", ed assumesse, piuttosto, a presupposto una "cointeressenza" di [OSCURATO:PERSONA] all'impresa criminale in fieri, con l'effetto di denotarne, piuttosto con elevata verosimiglianza -, la compartecipazione. 3. Il terzo motivo, peraltro prevalentemente declinato in fatto, è infondato. Va premesso che, in relazione a questo capo, l'ordinanza genetica aveva escluso i gravi indizi del reato di cui al capo 2), sulla base della mera constatazione che il ricorrente era tornato in Sardegna. Va inoltre ricordato che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto 4della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982). E va, in conclusione, ritenuto che a tale insegnamento si siano conformati i Giudici dell'appello cautelare, nella vicenda concreta. Premesso che nel capo 2) è ipotizzato l'acquisto di 5 kg di cocaina proveniente dal Brasile, commissionato da [OSCURATO:PERSONA]; che il carico fu occultato in un container a bordo di una nave che partì dal Brasile e giunse al porto di Rotterdam dove il fratello di [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri, procedette alle operazioni di esfiltrazione, l'ordinanza impugnata ha argomentato - in termini tutt'altro che illogici o contraddittori - come il ruolo di finanziatore dell'attuale ricorrente o, quantomeno, il suo contributo morale (ma pur sempre dotato di efficacia causale) emergesse dal contenuto di due telefonate dell'indagato (l'una del 11 marzo 2020, quando [OSCURATO:PERSONA] riferiva al proprio interlocutore di essere rientrato in Sardegna da circa una settimana mentre il fratello [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in Olanda perché «abbiamo del lavoro da fare», ricorrendo al plurale; l'altra del 20 maggio 2020, in cui sempre [OSCURATO:PERSONA] precisava che l'operazione era andata a buon fine e che erano in attesa di recuperare il denaro dalla Calabria per investirlo in una nuova spedizione di stupefacente), nonché dalla permanenza dei [OSCURATO:PERSONA] in territorio calabrese nelle fasi antecedenti e concomitanti all'arrivo del carico nel porto olandese. 4. Anche il quarto motivo di ricorso, sul difetto di gravi indizi della partecipazione all'ipotesi associativa (capo 1), è infondato. Nessun vizio affligge l'ordinanza impugnata sul punto. Nel provvedimento si trova sottolineato come già nell'ambito di altro procedimento penale fosse stata riconosciuta l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dedita al narcotraffico che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] ed è desunto - con argomentazione coerente e logica - che le condotte compendiate ai capi 2) e 33) manifestino «una rinnovata adesione al sodalizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], attestando la prosecuzione del contributo stabile alle finalità della consorteria». Non si tratta di affermazione sterile ed apodittica. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare ha, infatti, valorizzato la natura delle transazioni - non già semplici cessioni, ma operazioni di consistenza e spessore tali da lasciare più che ragionevolmente indurre la intraneità del ricorrente, la sua strumentalità, ad una associazione criminale peraltro caratterizzata da un elevato livello organizzativo e di complessità. 5Ed ha richiamato, inoltre, i rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con i vertici del sodalizio (facendo particolarmente riferimento alla prosecuzione delle cointeressenze affaristiche con [OSCURATO:PERSONA], cl 76), a sostegno dell'ipotesi partecipativa. Solo a questo punto, ed espressamente ad abundantiam, l'ordinanza cita le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Pasquino - la cui incidenza è revocata in dubbio dal ricorrente - il quale riferisce della cooperazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che si limitano a riscontrare un'ipotesi di reato già dimostrata sul piano logico e provata attraverso intercettazioni. 5. Inammissibile è, infine, il quinto motivo di ricorso, sul difetto delle esigenze cautelari in relazione al capo 2), sul punto essendo sufficiente richiamare quanto osservato a proposito del primo motivo di ricorso. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
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