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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13396/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 27951/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Calatafimi, nella qualita' di impresa mandataria dell'A.T.I.

Cogeca, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune di Calatafimi-Segesta, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla procura speciale per Notaio avv. [OSCURATO:PERSONA] di Catalafimi-Segesta - Rep.n. 1187 del 28.10.2021; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1495/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.106/2009 il Tribunale di Trapani accoglieva unicamente la domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi moratori conseguenti alla ritardata emissione dei certificati di pagamento dei singoli SAL, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all'Impresa la somma di C 18.023,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando per il resto le altre domande, relative a riserve per mancata contabilizzazione di opere e per danni da sospensione illegittima in relazione al contratto di appalto del 3-12-1990 per l'esecuzione dei lavori di trasformazione in rotabile della strada provinciale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Calatafimi, e compensando integralmente le spese di lite.

2. Con sentenza n.1495/2015 pubblicata il 14-10-2015, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. di Calatafimi avverso la citata sentenza, integralmente confermata.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. di Calatafini propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati: «I.

Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360 1° comma n.4 cp.c..

11. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 54 del reg. 350 del 1895 con riferimento all'art. 2969 cod. civ. —vizio di violazione di legge ex art. 360 co. n. 3 c.p.c..

III. Mancato esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio — art. 360 co. n.5 c.p.c..

IV. Erronea applicazione dell'art. 54 del RD 350/1895 — vizio di violazione di legge art. 360 1° co. n.3 c.p.c.».

Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso di decidere sulle riserve inerenti la contabilizzazione di lavori eseguiti, estranei alla eccezione di decadenza delle riserve per illegittima sospensione dei lavori, mentre le statuizioni di cui alla sentenza impugnata si riferivano solo a tali ultime riserve.

In particolare lamenta la ricorrente l'omessa pronuncia sulle riserve n.14 (compenso aggiuntivo di €34.464 per lavori non contabilizzati, occupazione area adiacente al cantiere, interventi di conservazione dell'opera), 15 (importo di €54.023 per lavori di sbancamento non contabilizzati dalla D.L., indennizzo per vincolo attrezzature durante l'illegittima sospensione), 16 (€8.143 danno per il maggior vincolo delle fideiussioni durante il periodo delle sospensioni) e 17 (€27.017 per lavori non contabilizzati e misurazioni errate inerenti l'ultimo SAL).

Richiama quanto esposto nell'atto di appello da pag.25 a pag.31, riportando in ricorso stralcio del suddetto atto ( da pag.9 a pag.15 del ricorso) e deduce che si tratta di riserve tempestivamente iscritte nel registro di contabilità, come doc. 7 prodotto in primo grado, e sulle quali non era stata sollevata eccezione di decadenza.

Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 54 del reg. 350 del 1895 con riferimento all'art. 2969 cod. civ., per non avere la Corte di merito ritenuto che il Comune fosse decaduto dalla eccezione di decadenza della impresa dalle riserve sulla sospensione per tardiva iscrizione, non avendo esso Comune sollevato tale eccezione in sede amministrativa, ma deciso sulle riserve stesse.

Con il terzo motivo deduce che la Corte di merito ha omesso di esaminare i documenti emessi dal Comune con i quali l'Ente aveva deciso sulle riserve dell'impresa senza rilevarne la decadenza per tardiva iscrizione, con la conseguenza che tale eccezione non poteva essere più sollevata efficacemente in sede processuale.

Con il quarto motivo denuncia l'errata applicazione dell'art.54 r.d.350/1895, per non avere la Corte d'appello valutato che l'Impresa ha percepito il danno per le sospensioni illegittime in epoca successiva alla redazione del verbale di sospensione e solo in conseguenza del protrarsi di tali sospensioni.

2. In via pregiudiziale, occorre rilevare che la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del giudizio di cassazione, posto che in quest'ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass.7477/2017).

Pertanto, deve disattendersi l'istanza di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del difensore della parte ricorrente con cui è stato chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., intervenuto in data 17-2-2020 come da visura allegata all'istanza.

3. Il primo motivo, con cui si denuncia l'omessa pronuncia sulle riserve da 14 a 17, che la ricorrente assume essere state tempestivamente sollevate e non attinenti a illegittime sospensioni, è inammissibile.

3.1. I motivi d'appello sono così sintetizzati dalla stessa ricorrente (pag.8 ricorso): i) le sospensioni a cui era stato soggetto l'andamento dei lavori erano illegittime e quindi non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 30 del dpr 1063\1962 (pag. 7-19 dell'atto di appello); li) le riserve erano tempestive in quanto apposte al momento in cui si erano manifestati i fatti a cui inerivano ed il comune era decaduto dalla eccezione comunque in quanto non sollevata mai in sede amministrativa (pag. 24-24 dell'atto di appello);iii) tutte le riserve erano fondate nel merito (pag. 25-39 dell'atto di appello); iv) le istanze istruttorie, consistenti nella nomina del c.t.u. e nella integrazione del deposito dei documenti in esibizione dal Tribunale e solo parzialmente eseguito dal Comune, erano accoglibili.

La Corte di merito, nel riportare in sentenza il contenuto dei motivi d'appello, dà conto solo delle doglianze aventi ad oggetto le riserve correlate alle sospensioni illegittime e alla questione della potenzialità dannosa, e dai motivi d'appello come sintetizzati dalla stessa ricorrente non è possibile enucleare uno specifico motivo d'impugnazione proprio sulle riserve 14,15 16 e 17, estraneo alla questione, che è l'unica trattata nella sentenza impugnata, della tempestiva iscrizione in relazione alle sospensioni illegittimamente disposte.

3.2. Ciò posto, la censura è generica e difetta di autosufficienza, perché, a fronte di quanto appena evidenziato in ordine al contenuto espositivo della sentenza impugnata, coerente con il successivo decisum, la ricorrente, pur riportando in ricorso stralcio dell'atto di appello e richiamando le pagg. da 25 a 31 dello stesso, non indica nel dettaglio in quale motivo e in che termini le doglianze di cui trattasi erano state illustrate, né precisa in modo puntuale come e perché quelle riserve debbano ritenersi tempestive (al riguardo la ricorrente si limita solo a richiamare il doc. 7 che ha prodotto in primo grado).

4. Anche i motivi secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

La ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 54 Reg. 350/1895, in riferimento all'art. 2969 c.c., per avere la Corte di merito omesso di rilevare la decadenza in cui sarebbe incorso il Comune nell'eccepire, per la prima volta in sede processuale, la tardività dell'iscrizione delle riserve effettuata dall'impresa appaltatrice, avendo, ad avviso della ricorrente, l'Ente tacitamente rinunciato in via stragiudiziale a far valere la detta intempestività, allorchè, decidendo sulle stesse, con delibera di G.M. 179/2003, le rigettava ritenendole non fondate nel merito, e non perché tardive (secondo motivo).

La ricorrente si duole, altresì, dell'omesso esame della citata delibera, da considerarsi documento decisivo perché comprovante una circostanza da cui, in tesi, deriva l'infondatezza dell'eccezione di intempestività delle riserve, per essere il Comune decaduto dal proporre detta eccezione ai sensi dell'art. 2969 c.c.(terzo motivo).

Nella sentenza impugnata non vi è alcuna menzione delle suddette questioni, implicanti anche accertamenti fattuali e valutazioni meritali, ed era, pertanto, specifico onere della ricorrente, in base al principio di autosufficienza, precisare puntualmente se quelle questioni fossero state sollevate nei giudizi di merito e quando, come e dove.

Nel ricorso non è dato rinvenire alcuna deduzione in tal senso, ed anzi la stessa ricorrente pare affermare di averle indicate, tramite richiami giurisprudenziali, alla Corte di merito solo nella comparsa conclusionale d'appello (pag.16 ricorso).

Neppure la ricorrente riporta il contenuto del documento (delibera della G.M. n.179/2003) da cui risulterebbe la circostanza decisiva della rinuncia tacita del Comune ad eccepire la decadenza dalle riserve, difettando, anche sotto tale dirimente profilo, la censura di autosufficienza.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile perché la ricorrente, tramite l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita in realtà il riesame del merito.

La ricorrente deduce, richiamando la documentazione prodotta, di aver avuto contezza del potenziale danno subendo solo successivamente alla redazione del verbale di sospensione, così contrapponendo la propria ricostruzione fattuale a quella effettuata, con motivazione idonea (Cass. Sez.

Un. 8053/2014), dalla Corte d'appello, che ha, invece, ritenuto di immediata cognizione, secondo l'ordinaria diligenza, il pregiudizio derivante dalle sospensioni, perché relativo alle carenze progettuali indicate nell'atto di gravame dalla stessa appaltatrice, la quale avrebbe dovuto perciò iscrivere tempestiva riserva, e ciò in applicazione dei principi affermati da questa Corte sul tema (tra le tante Cass. 21734/2016).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi C 10.200,00, di cui C200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 27951/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di Calatafimi, nella qualita' di impresa mandataria dell'A.T.I. Cogeca, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Comune di Calatafimi-Segesta, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla procura speciale per Notaio avv. [OSCURATO:PERSONA] di Catalafimi-Segesta - Rep.n. 1187 del 28.10.2021; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1495/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.106/2009 il Tribunale di Trapani accoglieva unicamente la domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi moratori conseguenti alla ritardata emissione dei certificati di pagamento dei singoli SAL, condannando il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all'Impresa la somma di C 18.023,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando per il resto le altre domande, relative a riserve per mancata contabilizzazione di opere e per danni da sospensione illegittima in relazione al contratto di appalto del 3-12-1990 per l'esecuzione dei lavori di trasformazione in rotabile della strada provinciale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Calatafimi, e compensando integralmente le spese di lite. 2. Con sentenza n.1495/2015 pubblicata il 14-10-2015, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. di Calatafimi avverso la citata sentenza, integralmente confermata. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. di Calatafini propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360 1° comma n.4 cp.c.. 11. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 54 del reg. 350 del 1895 con riferimento all'art. 2969 cod. civ. —vizio di violazione di legge ex art. 360 co. n. 3 c.p.c.. III. Mancato esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio — art. 360 co. n.5 c.p.c.. IV. Erronea applicazione dell'art. 54 del RD 350/1895 — vizio di violazione di legge art. 360 1° co. n.3 c.p.c.». Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello ha omesso di decidere sulle riserve inerenti la contabilizzazione di lavori eseguiti, estranei alla eccezione di decadenza delle riserve per illegittima sospensione dei lavori, mentre le statuizioni di cui alla sentenza impugnata si riferivano solo a tali ultime riserve. In particolare lamenta la ricorrente l'omessa pronuncia sulle riserve n.14 (compenso aggiuntivo di €34.464 per lavori non contabilizzati, occupazione area adiacente al cantiere, interventi di conservazione dell'opera), 15 (importo di €54.023 per lavori di sbancamento non contabilizzati dalla D.L., indennizzo per vincolo attrezzature durante l'illegittima sospensione), 16 (€8.143 danno per il maggior vincolo delle fideiussioni durante il periodo delle sospensioni) e 17 (€27.017 per lavori non contabilizzati e misurazioni errate inerenti l'ultimo SAL). Richiama quanto esposto nell'atto di appello da pag.25 a pag.31, riportando in ricorso stralcio del suddetto atto ( da pag.9 a pag.15 del ricorso) e deduce che si tratta di riserve tempestivamente iscritte nel registro di contabilità, come doc. 7 prodotto in primo grado, e sulle quali non era stata sollevata eccezione di decadenza. Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 54 del reg. 350 del 1895 con riferimento all'art. 2969 cod. civ., per non avere la Corte di merito ritenuto che il Comune fosse decaduto dalla eccezione di decadenza della impresa dalle riserve sulla sospensione per tardiva iscrizione, non avendo esso Comune sollevato tale eccezione in sede amministrativa, ma deciso sulle riserve stesse. Con il terzo motivo deduce che la Corte di merito ha omesso di esaminare i documenti emessi dal Comune con i quali l'Ente aveva deciso sulle riserve dell'impresa senza rilevarne la decadenza per tardiva iscrizione, con la conseguenza che tale eccezione non poteva essere più sollevata efficacemente in sede processuale. Con il quarto motivo denuncia l'errata applicazione dell'art.54 r.d.350/1895, per non avere la Corte d'appello valutato che l'Impresa ha percepito il danno per le sospensioni illegittime in epoca successiva alla redazione del verbale di sospensione e solo in conseguenza del protrarsi di tali sospensioni. 2. In via pregiudiziale, occorre rilevare che la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del giudizio di cassazione, posto che in quest'ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass.7477/2017). Pertanto, deve disattendersi l'istanza di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del difensore della parte ricorrente con cui è stato chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., intervenuto in data 17-2-2020 come da visura allegata all'istanza. 3. Il primo motivo, con cui si denuncia l'omessa pronuncia sulle riserve da 14 a 17, che la ricorrente assume essere state tempestivamente sollevate e non attinenti a illegittime sospensioni, è inammissibile. 3.1. I motivi d'appello sono così sintetizzati dalla stessa ricorrente (pag.8 ricorso): i) le sospensioni a cui era stato soggetto l'andamento dei lavori erano illegittime e quindi non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 30 del dpr 1063\1962 (pag. 7-19 dell'atto di appello); li) le riserve erano tempestive in quanto apposte al momento in cui si erano manifestati i fatti a cui inerivano ed il comune era decaduto dalla eccezione comunque in quanto non sollevata mai in sede amministrativa (pag. 24-24 dell'atto di appello);iii) tutte le riserve erano fondate nel merito (pag. 25-39 dell'atto di appello); iv) le istanze istruttorie, consistenti nella nomina del c.t.u. e nella integrazione del deposito dei documenti in esibizione dal Tribunale e solo parzialmente eseguito dal Comune, erano accoglibili. La Corte di merito, nel riportare in sentenza il contenuto dei motivi d'appello, dà conto solo delle doglianze aventi ad oggetto le riserve correlate alle sospensioni illegittime e alla questione della potenzialità dannosa, e dai motivi d'appello come sintetizzati dalla stessa ricorrente non è possibile enucleare uno specifico motivo d'impugnazione proprio sulle riserve 14,15 16 e 17, estraneo alla questione, che è l'unica trattata nella sentenza impugnata, della tempestiva iscrizione in relazione alle sospensioni illegittimamente disposte. 3.2. Ciò posto, la censura è generica e difetta di autosufficienza, perché, a fronte di quanto appena evidenziato in ordine al contenuto espositivo della sentenza impugnata, coerente con il successivo decisum, la ricorrente, pur riportando in ricorso stralcio dell'atto di appello e richiamando le pagg. da 25 a 31 dello stesso, non indica nel dettaglio in quale motivo e in che termini le doglianze di cui trattasi erano state illustrate, né precisa in modo puntuale come e perché quelle riserve debbano ritenersi tempestive (al riguardo la ricorrente si limita solo a richiamare il doc. 7 che ha prodotto in primo grado). 4. Anche i motivi secondo e terzo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. La ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 54 Reg. 350/1895, in riferimento all'art. 2969 c.c., per avere la Corte di merito omesso di rilevare la decadenza in cui sarebbe incorso il Comune nell'eccepire, per la prima volta in sede processuale, la tardività dell'iscrizione delle riserve effettuata dall'impresa appaltatrice, avendo, ad avviso della ricorrente, l'Ente tacitamente rinunciato in via stragiudiziale a far valere la detta intempestività, allorchè, decidendo sulle stesse, con delibera di G.M. 179/2003, le rigettava ritenendole non fondate nel merito, e non perché tardive (secondo motivo). La ricorrente si duole, altresì, dell'omesso esame della citata delibera, da considerarsi documento decisivo perché comprovante una circostanza da cui, in tesi, deriva l'infondatezza dell'eccezione di intempestività delle riserve, per essere il Comune decaduto dal proporre detta eccezione ai sensi dell'art. 2969 c.c.(terzo motivo). Nella sentenza impugnata non vi è alcuna menzione delle suddette questioni, implicanti anche accertamenti fattuali e valutazioni meritali, ed era, pertanto, specifico onere della ricorrente, in base al principio di autosufficienza, precisare puntualmente se quelle questioni fossero state sollevate nei giudizi di merito e quando, come e dove. Nel ricorso non è dato rinvenire alcuna deduzione in tal senso, ed anzi la stessa ricorrente pare affermare di averle indicate, tramite richiami giurisprudenziali, alla Corte di merito solo nella comparsa conclusionale d'appello (pag.16 ricorso). Neppure la ricorrente riporta il contenuto del documento (delibera della G.M. n.179/2003) da cui risulterebbe la circostanza decisiva della rinuncia tacita del Comune ad eccepire la decadenza dalle riserve, difettando, anche sotto tale dirimente profilo, la censura di autosufficienza. 5. Anche il quarto motivo è inammissibile perché la ricorrente, tramite l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita in realtà il riesame del merito. La ricorrente deduce, richiamando la documentazione prodotta, di aver avuto contezza del potenziale danno subendo solo successivamente alla redazione del verbale di sospensione, così contrapponendo la propria ricostruzione fattuale a quella effettuata, con motivazione idonea (Cass. Sez. Un. 8053/2014), dalla Corte d'appello, che ha, invece, ritenuto di immediata cognizione, secondo l'ordinaria diligenza, il pregiudizio derivante dalle sospensioni, perché relativo alle carenze progettuali indicate nell'atto di gravame dalla stessa appaltatrice, la quale avrebbe dovuto perciò iscrivere tempestiva riserva, e ciò in applicazione dei principi affermati da questa Corte sul tema (tra le tante Cass. 21734/2016). 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi C 10.200,00, di cui C200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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