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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 20909/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:[OSCURATO:PERSONA] MONOCRATICONel procedimento a carico diZHEN Ledan, LIN Tuo, LIU Peipei e NAN Shengbaocon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare lacompetenza del Tribunale di Prato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa all’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico diLedan Zheng e altri, il Tribunale di Prato ha accolto l’eccezione sollevata dal difensore degliimputati circa la nullità del decreto penale di condanna e, conseguentemente, del decreto digiudizio immediato per l’omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dai suoiassistiti, e ha disposto la restituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Prato.Con ordinanza in data 09/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diPrato ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che, a seguitodell’instaurazione del procedimento dibattimentale con l’emissione del decreto di giudizioimmediato, il giudice monocratico non avrebbe potuto disporre la regressione del giudizio eche l’atto con il quale ha restituito gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diPrato è da considerarsi abnorme.2.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria e ha chiesto didichiarare la competenza del Tribunale di Prato.Il provvedimento del Tribunale di Prato deve considerarsi funzionalmente abnorme inquanto il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde lasua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di introdurre ungiudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendentedal decreto penale di condanna, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen.,comma 3, ultima parte, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica dellaritualità della instaurazione del giudizio (Sez. 1, n. 26016 del 2020, Rv. 280330).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto negativo di competenza, proposto con ordinanza in data 09/10/2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, al quale il Tribunale di Prato hadisposto la restituzione degli atti dopo la dichiarazione di nullità del decreto di giudizio diimmediato e del decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua notaall’imputato, è stato già risolto con sentenza di questa Corte in data 04/02/2026 dichiarandola competenza del Tribunale di Prato.2.

Si versa dunque in una condizione assimilabile negli effetti processuali a quelladescritta dall’art. 29 cod. proc. pen., che contempla il caso in cui uno dei due giudici emettaun provvedimento che affermi la sua competenza o la propria incompetenza facendo veniremeno il conflitto.Nel caso di specie la competenza è stata affermata in altro procedimento avente adoggetto la medesima questione.D’altronde, in ipotesi simile, Sez. 1, n. 5476 del 31/10/1995, Albertine e altri, Rv. 203210– 01, ha affermato che «il conflitto di competenza cessa, tra l'altro, anche nell'ipotesi in cuila competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla decisione adottata dalla SupremaCorte di cassazione, a norma dell'art. 32, comma 1, c.p.p., nella risoluzione di undiverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice: siproduce, in tal senso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall'art. 29 codproc. pen. (Conforme, la sentenza n. 5477 emessa nell'udienza in camera di consiglio dellamedesima sezione in pari data, non massimata)».3.

Ne consegue che il conflitto deve dichiararsi cessato.

P.Q.MDichiara la cessazione del conflitto.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:[OSCURATO:PERSONA] MONOCRATICONel procedimento a carico diZHEN Ledan, LIN Tuo, LIU Peipei e NAN Shengbaocon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare lacompetenza del Tribunale di Prato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa all’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico diLedan Zheng e altri, il Tribunale di Prato ha accolto l’eccezione sollevata dal difensore degliimputati circa la nullità del decreto penale di condanna e, conseguentemente, del decreto digiudizio immediato per l’omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dai suoiassistiti, e ha disposto la restituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Prato.Con ordinanza in data 09/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diPrato ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che, a seguitodell’instaurazione del procedimento dibattimentale con l’emissione del decreto di giudizioimmediato, il giudice monocratico non avrebbe potuto disporre la regressione del giudizio eche l’atto con il quale ha restituito gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diPrato è da considerarsi abnorme.2. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria e ha chiesto didichiarare la competenza del Tribunale di Prato.Il provvedimento del Tribunale di Prato deve considerarsi funzionalmente abnorme inquanto il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde lasua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di introdurre ungiudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendentedal decreto penale di condanna, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen.,comma 3, ultima parte, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica dellaritualità della instaurazione del giudizio (Sez. 1, n. 26016 del 2020, Rv. 280330).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto negativo di competenza, proposto con ordinanza in data 09/10/2025 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, al quale il Tribunale di Prato hadisposto la restituzione degli atti dopo la dichiarazione di nullità del decreto di giudizio diimmediato e del decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua notaall’imputato, è stato già risolto con sentenza di questa Corte in data 04/02/2026 dichiarandola competenza del Tribunale di Prato.2. Si versa dunque in una condizione assimilabile negli effetti processuali a quelladescritta dall’art. 29 cod. proc. pen., che contempla il caso in cui uno dei due giudici emettaun provvedimento che affermi la sua competenza o la propria incompetenza facendo veniremeno il conflitto.Nel caso di specie la competenza è stata affermata in altro procedimento avente adoggetto la medesima questione.D’altronde, in ipotesi simile, Sez. 1, n. 5476 del 31/10/1995, Albertine e altri, Rv. 203210– 01, ha affermato che «il conflitto di competenza cessa, tra l'altro, anche nell'ipotesi in cuila competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla decisione adottata dalla SupremaCorte di cassazione, a norma dell'art. 32, comma 1, c.p.p., nella risoluzione di undiverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice: siproduce, in tal senso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall'art. 29 codproc. pen. (Conforme, la sentenza n. 5477 emessa nell'udienza in camera di consiglio dellamedesima sezione in pari data, non massimata)».3. Ne consegue che il conflitto deve dichiararsi cessato. P.Q.MDichiara la cessazione del conflitto.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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