CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 43246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] de Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21 aprile 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nel suo interesse avverso il decreto penale di condanna del 20 novembre 2021, con cui era stata condannata in relazione al reato ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la erronea applicazione dell'art. 461 comma 2 cod. proc. pen., osservando che la declaratoria di inammissibilità è stata illegittimamente fondata sul rilievo che nell'atto di opposizione non era stata indicata la data di emissione del decreto penale, mentre in realtà la mera lettura dell'atto di opposizione consentiva la individuazione certa del provvedimento opposto, a prescindere dalla data. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare e ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18855 del 29/01/2014, Rv. 262650 e Sez. 3, n. 39179 del 05/10/2001, Rv. 220361), secondo cui la mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen. non ne determina la inammissibilità, atteso che l'atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art.461 cod. proc. pen. hanno carattere indicativo e ammettono equipollenti che consentano l'individuazione certa del provvedimento opposto. 2. Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il G.I.P. abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'atto di opposizione consentiva l'individuazione certa del provvedimento opposto, essendo stati indicati il numero del decreto (551/20), i riferimenti del procedimento penale (n. 1417/20 R.G.N.R. e 1076/20 G.I.P.), i nomi degli indagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l'oggetto del decreto (condanna per il reato di cui agli art. 61-110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001), oltre che il nome del G.I.P. destinatario dell'opposizione. Ne consegue che, a parte la mancata menzione della data di emissione del decreto penale di condanna, alcun serio dubbio poteva legittimamente sorgere rispetto alla compiuta individuazione del provvedimento opposto dall'imputata. 3. Pertanto, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteri