CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 32783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del locale Tribunale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1100,00 di multa previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata. 2. Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito risulta che il prevenuto, già noto alle Forze dell'ordine e destinatario di un divieto di dimora, in data 8 ottobre 2020 in Bologna era stato oggetto di controllo in [OSCURATO:PERSONA], principale piazza di spaccio della città, e trovato in possesso di dieci involucri contenenti cocaina già pronta per la cessione; entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la stessa fosse destinata alla cessione a terzi non avendo peraltro l'imputato giustificato in alcun modo la disponibilità della droga, per di più in assenza di reddito, né riferito di essere soggetto dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti. 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione della norma di cui all'art. 545 bis cod. proc.pen. Si assume che il giudice ha omesso di dare avviso alle parti circa la sostituibilità della pena detentiva con le pene sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. I. 24 novembre 1981 n. 689, risultando pacifico in capo al giudice un dovere di provvedere in tal senso. Né rileva a riguardo che il ricorrente non abbia formulato espressamente la richiesta di sostituzione della pena. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. L'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla "riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado ed in appello. Per cui ad essi risulta applicabile anche l'art. 545-bis cod. proc. pen. il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata lai sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura "bifasica"). A propria volta, l'art. 58 della I. n. 689 del 1981(rubricato "Potere discrezionale de/giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150 cit., stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'art. 20-bis cod. pen., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 (in Supplemento straordinario n. 5 alla [OSCURATO:PERSONA], Serie generale, n. 245 del 19/10/2022, p. 351 ss.), in riferimento alle pene sostitutive introdotte, chiarisce che «Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti - il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena - che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell'ordinamento verso l'esecuzione di pene detentive di breve durata. È infatti da tempo diffusa e radicata nel contesto internazionale l'idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato - come impone l'articolo 27 della Costituzione - è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l'effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio.[OSCURATO:PERSONA], nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di "pene" che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pendi; precisandosi, altresì, che «La valorizzazione delle pene sostitutive all'interno del sistema sanzionatorio penale, 'operata della legge delega, rende opportuna l'introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l'articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981. Per ragioni di economia e di tecnica legislativa, oltre che di rispetto della legge delega, la disciplina delle pene sostitutive non viene inserita nel codice penale, dove nondimeno è opportuno, per ragioni sistematiche, che alla disciplina stessa venga operato un rinvio nella parte generale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati. Per tale ragione si introduce un nuovo art. 20 bis c.p. ("Pene sostitutive delle pene detentive brevi") - inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981». 2. Ciò premesso, rileva il Collegio che, sulla base della disciplina normativa sopra illustrata, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 I. n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri sopra indicati. Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tale principio è trasponibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulala in tal senso dall'appellante, non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis cod.pen. Deve quindi ritenersi che l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione) (Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 dep. 2024 ) Rv. 285630). 2. Nel caso di specie, la relativa richiesta non è stata avanzata dall'imputato come dallo stesso ammesso in sede di ricorso per cassazione (ultima pagina) ritenendo invece che tale istanza dovesse essere proposta solo dopo l'avviso. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.