CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di BARI!dato aiviso alle parti; udita la relazion-e- -s-volt'a dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 15/05/2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e si censura l'entità della pena base concordata, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena. Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis