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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04713/2022

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uente [OSCURATO:PERSONA] /ECU-PERO SENTENZA C • . • sul ricorso n. 12055 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (già "Guido/in [OSCURATO:SOCIETA]. di Guido/in Orlano & C."), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. 112-uni CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - INTIMATA avverso la sentenza n. 2792 - 10.11/4.12.2015 Corte d'Appello di Venezia, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 27 ottobre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso al Tribunale di Treviso la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." chiedeva ingiungersi a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", il pagamento della somma di euro 9.300,00, quale corrispettivo d'appalto ad essa ricorrente dovuto per l'esecuzione dei lavori consistiti nella posa in opera di "micropali di contenimento", lavori preliminari all'ampliamento dell'interrato presso l'immobile in uso alla "[OSCURATO:PERSONA]".

2. Il tribunale pronunciava l'ingiunzione con decreto n. 2047/2002.

3. Con citazione notificata il 14.1.2003 [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", proponeva opposizione all'ingiunzione, la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." proponeva domanda risarcitoria.

Esponevano che la "[OSCURATO:PERSONA]" era proprietaria dell'immobile nel quale erano da eseguire i lavori di ampliamento contemplanti il preliminare consolidamento delle strutture, consolidamento, a sua volta, oggetto dell'appalto siglato con la ricorrente.

Esponevano che, poco dopo la posa in opera dei "micropali di contenimento", si erano manifestate delle fessurazioni sulla facciata dell'edificio, fessurazioni che progressivamente erano divenute di maggior entità, tant'è che si era reso necessario intervenire con l'esecuzione di lavori urgenti a salvaguardia dell'integrità dell'immobile attraverso la predisposizione di una variante al progetto originario. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", instava per la revoca dell'ingiunzione; in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e per la condanna dell'appaltatrice alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo ed al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi in separata sede.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. chiedeva condannare l'appaltatrice, "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., a risarcirle i danni arrecati all'immobile di sua proprietà, immobile utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per l'organizzazione di eventi (cfr. ricorso, pag. 6).

4. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che aveva eseguito i lavori di infissione dei "micropali di contenimento" conformemente alle direttive del geometra [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori.

Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori e, nel merito, disporsi il rigetto dell'opposizione.

5. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in causa la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e, nel merito, disporsi il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti esperita.

6. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che la polizza assicurativa non era operativa.

Chiedeva rigettarsi la pretesa nei suoi confronti azionata.

7. Acquisito l'elaborato redatto dal consulente nominato in sede di a.t.p., espletata la c.t.u., con sentenza n. 2165/2009 l'adito tribunale così statuiva: rigettava, così confermando l'ingiunzione di pagamento, l'opposizione e dunque la domanda di risoluzione del contratto di appalto e di restituzione del corrispettivo; condannava nondimeno la "[OSCURATO:PERSONA]" a risarcire il danno, da liquidare in separato giudizio, cagionato a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", per il mancato guadagno derivato dal limitato utilizzo dell'immobile; accoglieva la domanda proposta dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., condannava la "[OSCURATO:PERSONA]" ed il geometra [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il pregiudizio cagionato alla s.a.s. con riferimento ai costi di ripristino dell'edificio danneggiato a seguito dei lavori di infissione dei "nnicropali di contenimento" e liquidava il danno in euro 35.970,50, oltre interessi e rivalutazione; determinava, nei rapporti interni, nella misura del 70% la quota di responsabilità dell'appaltatrice e nella misura del 30% la quota di responsabilità del direttore dei lavori; rigettava la domanda di manleva esperita dal geometra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.

8. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", nonché la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s.; proponeva appello incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] dichiarato contumace [OSCURATO:PERSONA].

9. Con sentenza n. 2792/2015 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, tra l'altro, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria esperita in prime cure dalla "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] - tra l'altro - la corte, in ordine al primo motivo dell'appello incidentale, reputato di rilievo preliminare, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche in considerazione della sua funzione latamente impugnatoria, può essere promossa unicamente dal destinatario dell'ingiunzione di pagamento; che conseguentemente la "[OSCURATO:PERSONA]", nei cui confronti l'ingiunzione di pagamento non era stata pronunciata, non avrebbe potuto esperire domanda per il risarcimento dei danni verificatisi nell'immobile di sua proprietà con l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." nonché [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]"; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Guido/in [OSCURATO:SOCIETA]. di Guido/in Orfano & C.") ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

11. All'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato disposto rinvio alla pubblica udienza.12.

Le ricorrenti hanno depositato memorie.

Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

13. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 103, 104 e 273 cod. proc. civ.

Deducono, dapprima, che il profilo involto dall'appello incidentale esperito da "[OSCURATO:PERSONA]" non afferisce, contrariamente all'assunto della Corte di Venezia, alla legitimatio ad causam.

Deducono che del resto la titolarità in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. della proprietà dell'immobile cui si correla la pretesa risarcitoria dalla medesima accomandita esperita, titolarità insuscettibile di rilievo officioso siccome afferente al merito, era fuor di contestazione, viepiù che, in difetto di tempestiva eccezione e di gravame, sul punto doveva reputarsi formato il giudicato.

Deducono, poi, che non vi è alcun ostacolo a che, alla stregua delle ordinarie regole in tema di "cumulo", esperissero nello stesso processo le rispettive domande, connesse per oggetto e per titolo e comunque implicanti la soluzione di identiche questioni.

Deducono che del resto depongono in tal senso l'ammissibilità della chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché la proponibilità con un unico atto di più opposizioni a decreto ingiuntivo.

Deducono ulteriormente che la proposizione delle loro rispettive domande con lo stesso atto di opposizione involge la possibilità di riunione e di separazione di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e che i provvedimenti in tema di riunione e di separazione, giacché a contenuto ordinatorio e privi di contenuto decisorio, giammai potrebbero esser oggetto di gravame.

14. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

15. E' da condividere, in primo luogo, il rilievo delle ricorrenti per cui non si versa sul "terreno" della legitimatio ad causam bensì, propriamente, sul "terreno" "delle modalità processuali di proposizione della domanda" (così ricorso, pag. 12), siccome è indubitabile che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. in quanto proprietaria dell'immobile che ha assunto danneggiato, fosse e sia appieno legittimata a pretendere il ristoro degli asseriti danni.

Cosicché è innegabile - contrariamente all'assunto della corte di merito ("nel caso di specie, da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legitimatio ad causam di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.": così sentenza d'appello, pag. 9) - la coincidenza tra il soggetto che ha agito per ottenere il risarcimento del danno ed il soggetto che si è prospettato titolare del diritto asseritamente leso (l'accertamento della legittimazione ad agire e contraddire concerne, alla stregua dell'iniziale prospettazione di cui all'atto introduttivo del giudizio, la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque "violatore" di quel diritto: cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132).

16. E' da ammettere e riconoscere, in secondo luogo, la possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo rechi - ovvero contenga nel suo stesso "corpo" - unitamente alle difese ed alle eventuali domande riconvenzionali dell' "ingiunto", altresì la domanda di un soggetto terzo, domanda, quest'ultima, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente ovvero connessa perché - la domanda del terzo - postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell' "ingiunto".

17. Si determina in tal guisa un "cumulo soggettivo iniziale" di più domande quanto meno connesse "in senso improprio" (art. 103, 1° co., cod. proc. civ.; litisconsorzio facoltativo "improprio"), che, nella specie, per giunta, nessuna deroga ha comportato al foro generale ex art. 19 cod. proc. civ.

Invero, alla competenza funzionale ed inderogabile (cfr., a tal riguardo, tra le altre, Cass. 16.11.2007, n. 23813) del Tribunale di Treviso a conoscere l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2047/2002 emesso dallo stesso tribunale su ricorso della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., si è cumulata la competenza del Tribunale trevigiano a conoscere la domanda risarcitoria (ex lege aquilia, correlata ai lavori affidati in appalto da [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:PERSONA]) della "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della medesima "[OSCURATO:PERSONA]", s.a.s., quest'ultima, già avente sede legale nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], il cui territorio è ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso.

18. La possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo "contenga" altresì domanda connessa "in senso proprio" ovvero "in senso improprio" è in vario modo avvalorata.

19. E' avvalorata, in primo luogo, dalla possibilità che l'opponente ha, in dipendenza della natura "ordinaria" del giudizio cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, di chiamare in causa un soggetto estraneo al giudizio monitorio al quale ritiene la causa comune (cfr. Cass. 2.4.1975, n. 1188; I i v Cass. (ord.) 30.7.2020, n. 16336, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citano per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 cod. proc. civ., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo).

E dalla possibilità che il terzo ha, in dipendenza della natura "ordinaria" del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di intervenirvi volontariamente (cfr. Cass. 13.1.2009, n. 476, in motivazione).

In fondo l'intervento del terzo, "coatto", qualora esito della chiamata dell'opponente, "volontario", qualora esito della spontanea ed autonoma determinazione del terzo, realizza comunque, seppur successivamente all'instaurazione del giudizio, il litisconsorzio.

20. E' avvalorata, in secondo luogo, dalla possibilità di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. di cause connesse pendenti innanzi allo stesso ufficio.

Seppur la "[OSCURATO:PERSONA]" avesse separatamente proposto dinanzi al Tribunale di Treviso la sua domanda risarcitoria nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", di certo vi sarebbe stato margine per far luogo alla riunione di tale giudizio al giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto in suo danno dalla stessa "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 10).

Jd 9 S•4 Del resto, inevitabili a tal ultimo riguardo sono i seguenti ulteriori rilievi.

L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, di cui all'art. 274 cod. proc. civ., è inapplicabile nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi (cfr. in tal senso Cass. sez. un. 9.3.2012, n. 3690).

I provvedimenti in tema di riunione ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. hanno natura ordinatoria e non sono suscettibili di impugnazione (cfr. Cass.27.5.2010, n. 12989; Cass. 16.9.1995, n. 9785).

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (cfr. Cass. 12.6.2001, n. 7908; Cass. 13.7.2006, n. 15954).

21. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e ss., 1453 e ss. e 1667 cod. civ.; denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che l'impugnata sentenza è priva di motivazione nella parte in cui ha affermato l'obbligo risarcitorio della "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in pari tempo ha disconosciuto la gravità dell'inadempimento ascrivibile alla "[OSCURATO:PERSONA]" ed ha quindi ritenuto di non far luogo alla risoluzione del contratto d'appalto ed alla condanna dell'appaltatrice alla restituzione del corrispettivo. .1k 10 Deducono che d'altronde lo stesso c.t.u. ha affermato che l'idoneità dell'intervento eseguito dalla "[OSCURATO:PERSONA]" è destinata a realizzarsi unicamente in un secondo momento, il che è in contrasto con l'affermazione di esatto adempimento.

Deducono inoltre che obbligo risarcitorio si configura solo in ipotesi di inadempimento, sicché l'inadempimento dell'appaltatrice avrebbe dovuto indurre al disconoscimento del diritto al corrispettivo pattuito.

Deducono al contempo che unicamente con i successivi lavori di messa in sicurezza si è scongiurato il pericolo che l'opera di palificazione appaltata avrebbe dovuto evitare.

Deducono che del resto riconoscere il diritto all'intero corrispettivo pattuito, significa dimidiare il risarcimento attribuito.

22. Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

23. Va debitamente premesso l'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. Cass. 24.6.2011, n. 13983, ove si soggiunge che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla speciale disciplina della garanzia ex artt. 1667 I I e 1668 cod. civ., che richiede, appunto, necessariamente il totale compimento dell'opera; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3302).

24. In questo quadro si rimarca quanto segue.

Per un verso, la corte territoriale ha dato atto - nei motivi della decisione - che "la ditta [OSCURATO:PERSONA], destinataria del provvedimento monitorio, domandava la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. e il risarcimento del danno da lei subito, da liquidarsi in separato giudizio" (così sentenza d'appello, pag. 4).

Per altro verso, benché le ricorrenti abbiano addotto che "si tratta di opera non perfettamente ultimata" (così ricorso, pag. 31), che "non può dirsi funzionalmente ultimata" (così ricorso, pag. 32), il surriferito rilievo della Corte di Venezia non è stato in alcun modo oggetto di puntuale censura da parte delle medesime ricorrenti.

Le quali, anzi, hanno al contempo addotto che sussistevano senz'altro i presupposti tutti per far luogo, ai sensi dell'art. 1668, 2° co., cod. civ., alla risoluzione del contratto d'appalto (cfr. ricorso, pag. 30).

Per altro verso ancora, va recepito il rilievo della controricorrente, secondo cui, se si agisce ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., "l'opera è, e si considera, ultimata" (così controricorso, pag. 24).

E va, al contempo, considerato tamquam non esset il complesso dei riferimenti operato nel corpo del secondo mezzo di impugnazione ai principi generali in tema di inadempimento contrattuale, segnatamente agli artt. 1453 e 1455 cod. civ.

25. Su tale scorta si rimarca ulteriormente quanto segue.

Senza dubbio la disciplina dettata, in tema di appalto, dell'art. 1668 cod. civ., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, non assumendo, al riguardo, rilevanza il profilo estetico dell'opera (cfr. Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26965; Cass. 29.11.2001, n. 15167).

Senza dubbio, la valutazione, ai fini di cui al 2° co. dell'art. 1668 cod. civ., delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano stati dedotti in contratto (cfr. Cass. 9.2.1980, n. 904).

Nondimeno, la valutazione circa l'eventuale totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, si risolve in un giudizio "di fatto", censurabile in cassazione, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., essenzialmente "per omesso esame circa fatto decisivo e controverso".

26. Ebbene, in questi termini, il dictum della Corte lagunare va, in parte qua, esente non solo dalla denunciata carenza di motivazione ma pur dalle forme tutte di "anomalia motivazionale" rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali, di certo, non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Più esattamente, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte d'appello, i . mercé il riferimento agli esiti della c.t.u. (cfr. sentenza d'appello, pag. 11), ha compiutamente ed intellegibilnnente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare, la Corte marciana ha, in ordine al primo motivo dell'appello principale, posto in risalto che gli esiti della c.t.u. esperita in prime cure davano conto della idoneità dei "micropali" infissi dalla "[OSCURATO:PERSONA]" "ad assolvere, una volta esauriti i fenomeni di franamento sotterraneo, alla funzione di contenimento delle opere in cemento armato" (così sentenza d'appello, pag. 11).

Cosicché del tutto ingiustificato è l'assunto delle ricorrenti a tenor del quale la Corte di Venezia non ha esplicitato le ragioni per le quali ha reputato non grave l'inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. ricorso, pag. 29).

27. Al contempo, le ricorrenti sollecitano questa Corte al riesame degli esiti e degli allegati alla c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 26, 30,

36. Cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 14, ove si legge: "ma questa sorta di <raggiungimento dello scopo> si è verificato non perché l'impresa Guido/in avesse esattamente e diligentemente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, ma per un fatto (di molto successivo all'esecuzione dell'intervento (...)) occasionalmente estraneo: cioè per la cessazione del franamento sotterraneo").

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

28. D'altro canto, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

29. Segnatamente, è vero che questa Corte spiega che, in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2018, n. 18578; Cass. 20.4.2006, n. 9295).

Cosicché sembrerebbero accreditarsi, a contrario, gli assunti delle ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 27), secondo cui l'accordato (a [OSCURATO:PERSONA]) risarcimento (da liquidare in separato giudizio) darebbe ragione dell'inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]", con la conseguenza ulteriore che, al cospetto dell'inadempimento dell'appaltatrice, vi sarebbe stato margine per la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa dell'appaltatrice medesima.

E però nel caso de quo la pretesa risarcitoria azionata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", cui i giudici del merito hanno inteso - con liquidazione da operarsi in separato giudizio - dar seguito, si correla, specificamente, al pregiudizio aquiliano che in prime cure si era riscontrato in danno della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. per i danni cagionati all'immobile di proprietà di tale accomandita - "adiacente al fondo sul quale erano stati eseguiti i lavori di ampliamento ed infissi i micropali" (così sentenza d'appello, pag. 4) - e al pregiudizio in pari tempo derivatone per [OSCURATO:PERSONA], quale fruitrice dell'immobile, in dipendenza dell'impossibilità di farne uso ai fini dell'organizzazione di banchetti, "nel periodo durante il quale furono eseguiti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio" (così sentenza d'appello, pag. 12).

30. Ebbene, alla luce del testé riferito rilievo, non possono che formularsi le seguenti ulteriori finali notazioni.

In primo luogo, ineccepibilmente il tribunale dapprima e la corte distrettuale poi hanno distinto la posizione della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. sentenza d'appello, pag. 11).

In secondo luogo, può senz'altro recepirsi l'affermazione della corte territoriale secondo cui, disconosciuta la gravità dell'inadempimento (recte, la totale inadeguatezza dell'opera, consistita nella posa in opera dei micro pali, alla sua destinazione ovvero all'uso cui era preordinata), imprescindibile ai fini della risoluzione del contratto, ben poteva la peculiare domanda risarcitoria esperita da [OSCURATO:PERSONA] ricevere seguito nonostante il rigetto della domanda risolutoria.

In terzo luogo, risultano del tutto ingiustificati gli assunti delle ricorrenti.

Ovvero l'assunto secondo cui "la sentenza ha creato la paradossale situazione dell'accertamento di un inadempimento e del diritto ad ottenere il ristoro del danno, da un lato, e della contestuale affermazione del diritto della parte <in colpa> ad ottenere il corrispettivo pattuito, dall'altro" (così ricorso, pag. 27).

Ovvero l'assunto secondo cui il "risarcimento effettivamente spettante alla committente (...), come prevede l'art. 1223 c.c. deve essere integralmente satisfattivo", sicché si rileva "incomprensibile (...) il diritto al compenso in favore dell'impresa" (cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 17; cfr. altresì memoria delle ricorrenti del 13.10.2021, pag. 6, secondo cui "il riconoscimento della debenza del corrispettivo pattuito (...) avrebbe algebricamente vanificato il diritto al risarcimento del danno").

31. In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 2792/2015 della Corte d'Appello di Venezia, nei limiti dell'accoglimento del medesimo motivo e limitatamente al rapporto processuale tra la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", da un lato, e la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), dall'altro, va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà, tra le suddette parti, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

32. In dipendenza del rigetto del secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare alla "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

33. In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

In dipendenza del rigetto del secondo motivo di ricorso si dà atto, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. cit., della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in accoglimento del medesimo motivo la sentenza n. 2792/2015 della Corte d'Appello di Venezia e rinvia, limitatamente al rapporto processuale tra la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", da un lato, e la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Guido/in [OSCURATO:SOCIETA]. di Guido/in Orlano & C. '9, dall'altro, alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione, tra le medesime parti, delle spese del presente giudizio; rigetta il secondo motivo di ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente [OSCURATO:PERSONA] /ECU-PERO SENTENZA C • . • sul ricorso n. 12055 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (già "Guido/in [OSCURATO:SOCIETA]. di Guido/in Orlano & C."), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. 112-uni CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - INTIMATA avverso la sentenza n. 2792 - 10.11/4.12.2015 Corte d'Appello di Venezia, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 27 ottobre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso al Tribunale di Treviso la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." chiedeva ingiungersi a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", il pagamento della somma di euro 9.300,00, quale corrispettivo d'appalto ad essa ricorrente dovuto per l'esecuzione dei lavori consistiti nella posa in opera di "micropali di contenimento", lavori preliminari all'ampliamento dell'interrato presso l'immobile in uso alla "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Il tribunale pronunciava l'ingiunzione con decreto n. 2047/2002. 3. Con citazione notificata il 14.1.2003 [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", proponeva opposizione all'ingiunzione, la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." proponeva domanda risarcitoria. Esponevano che la "[OSCURATO:PERSONA]" era proprietaria dell'immobile nel quale erano da eseguire i lavori di ampliamento contemplanti il preliminare consolidamento delle strutture, consolidamento, a sua volta, oggetto dell'appalto siglato con la ricorrente. Esponevano che, poco dopo la posa in opera dei "micropali di contenimento", si erano manifestate delle fessurazioni sulla facciata dell'edificio, fessurazioni che progressivamente erano divenute di maggior entità, tant'è che si era reso necessario intervenire con l'esecuzione di lavori urgenti a salvaguardia dell'integrità dell'immobile attraverso la predisposizione di una variante al progetto originario. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", instava per la revoca dell'ingiunzione; in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e per la condanna dell'appaltatrice alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo ed al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi in separata sede. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. chiedeva condannare l'appaltatrice, "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., a risarcirle i danni arrecati all'immobile di sua proprietà, immobile utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per l'organizzazione di eventi (cfr. ricorso, pag. 6). 4. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che aveva eseguito i lavori di infissione dei "micropali di contenimento" conformemente alle direttive del geometra [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il direttore dei lavori e, nel merito, disporsi il rigetto dell'opposizione. 5. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva, a sua volta, di essere autorizzato a chiamare in causa la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e, nel merito, disporsi il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti esperita. 6. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] che la polizza assicurativa non era operativa. Chiedeva rigettarsi la pretesa nei suoi confronti azionata. 7. Acquisito l'elaborato redatto dal consulente nominato in sede di a.t.p., espletata la c.t.u., con sentenza n. 2165/2009 l'adito tribunale così statuiva: rigettava, così confermando l'ingiunzione di pagamento, l'opposizione e dunque la domanda di risoluzione del contratto di appalto e di restituzione del corrispettivo; condannava nondimeno la "[OSCURATO:PERSONA]" a risarcire il danno, da liquidare in separato giudizio, cagionato a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", per il mancato guadagno derivato dal limitato utilizzo dell'immobile; accoglieva la domanda proposta dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., condannava la "[OSCURATO:PERSONA]" ed il geometra [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il pregiudizio cagionato alla s.a.s. con riferimento ai costi di ripristino dell'edificio danneggiato a seguito dei lavori di infissione dei "nnicropali di contenimento" e liquidava il danno in euro 35.970,50, oltre interessi e rivalutazione; determinava, nei rapporti interni, nella misura del 70% la quota di responsabilità dell'appaltatrice e nella misura del 30% la quota di responsabilità del direttore dei lavori; rigettava la domanda di manleva esperita dal geometra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. 8. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", nonché la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s.; proponeva appello incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] dichiarato contumace [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con sentenza n. 2792/2015 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, tra l'altro, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria esperita in prime cure dalla "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] - tra l'altro - la corte, in ordine al primo motivo dell'appello incidentale, reputato di rilievo preliminare, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche in considerazione della sua funzione latamente impugnatoria, può essere promossa unicamente dal destinatario dell'ingiunzione di pagamento; che conseguentemente la "[OSCURATO:PERSONA]", nei cui confronti l'ingiunzione di pagamento non era stata pronunciata, non avrebbe potuto esperire domanda per il risarcimento dei danni verificatisi nell'immobile di sua proprietà con l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. 10. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." nonché [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]"; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Guido/in [OSCURATO:SOCIETA]. di Guido/in Orfano & C.") ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 11. All'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato disposto rinvio alla pubblica udienza.12. Le ricorrenti hanno depositato memorie. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 13. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100, 103, 104 e 273 cod. proc. civ. Deducono, dapprima, che il profilo involto dall'appello incidentale esperito da "[OSCURATO:PERSONA]" non afferisce, contrariamente all'assunto della Corte di Venezia, alla legitimatio ad causam. Deducono che del resto la titolarità in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. della proprietà dell'immobile cui si correla la pretesa risarcitoria dalla medesima accomandita esperita, titolarità insuscettibile di rilievo officioso siccome afferente al merito, era fuor di contestazione, viepiù che, in difetto di tempestiva eccezione e di gravame, sul punto doveva reputarsi formato il giudicato. Deducono, poi, che non vi è alcun ostacolo a che, alla stregua delle ordinarie regole in tema di "cumulo", esperissero nello stesso processo le rispettive domande, connesse per oggetto e per titolo e comunque implicanti la soluzione di identiche questioni. Deducono che del resto depongono in tal senso l'ammissibilità della chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché la proponibilità con un unico atto di più opposizioni a decreto ingiuntivo. Deducono ulteriormente che la proposizione delle loro rispettive domande con lo stesso atto di opposizione involge la possibilità di riunione e di separazione di cause pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e che i provvedimenti in tema di riunione e di separazione, giacché a contenuto ordinatorio e privi di contenuto decisorio, giammai potrebbero esser oggetto di gravame. 14. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 15. E' da condividere, in primo luogo, il rilievo delle ricorrenti per cui non si versa sul "terreno" della legitimatio ad causam bensì, propriamente, sul "terreno" "delle modalità processuali di proposizione della domanda" (così ricorso, pag. 12), siccome è indubitabile che la "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. in quanto proprietaria dell'immobile che ha assunto danneggiato, fosse e sia appieno legittimata a pretendere il ristoro degli asseriti danni. Cosicché è innegabile - contrariamente all'assunto della corte di merito ("nel caso di specie, da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legitimatio ad causam di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.": così sentenza d'appello, pag. 9) - la coincidenza tra il soggetto che ha agito per ottenere il risarcimento del danno ed il soggetto che si è prospettato titolare del diritto asseritamente leso (l'accertamento della legittimazione ad agire e contraddire concerne, alla stregua dell'iniziale prospettazione di cui all'atto introduttivo del giudizio, la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque "violatore" di quel diritto: cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132). 16. E' da ammettere e riconoscere, in secondo luogo, la possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo rechi - ovvero contenga nel suo stesso "corpo" - unitamente alle difese ed alle eventuali domande riconvenzionali dell' "ingiunto", altresì la domanda di un soggetto terzo, domanda, quest'ultima, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente ovvero connessa perché - la domanda del terzo - postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell' "ingiunto". 17. Si determina in tal guisa un "cumulo soggettivo iniziale" di più domande quanto meno connesse "in senso improprio" (art. 103, 1° co., cod. proc. civ.; litisconsorzio facoltativo "improprio"), che, nella specie, per giunta, nessuna deroga ha comportato al foro generale ex art. 19 cod. proc. civ. Invero, alla competenza funzionale ed inderogabile (cfr., a tal riguardo, tra le altre, Cass. 16.11.2007, n. 23813) del Tribunale di Treviso a conoscere l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2047/2002 emesso dallo stesso tribunale su ricorso della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., si è cumulata la competenza del Tribunale trevigiano a conoscere la domanda risarcitoria (ex lege aquilia, correlata ai lavori affidati in appalto da [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:PERSONA]) della "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della medesima "[OSCURATO:PERSONA]", s.a.s., quest'ultima, già avente sede legale nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], il cui territorio è ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso. 18. La possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo "contenga" altresì domanda connessa "in senso proprio" ovvero "in senso improprio" è in vario modo avvalorata. 19. E' avvalorata, in primo luogo, dalla possibilità che l'opponente ha, in dipendenza della natura "ordinaria" del giudizio cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, di chiamare in causa un soggetto estraneo al giudizio monitorio al quale ritiene la causa comune (cfr. Cass. 2.4.1975, n. 1188; I i v Cass. (ord.) 30.7.2020, n. 16336, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citano per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 cod. proc. civ., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo). E dalla possibilità che il terzo ha, in dipendenza della natura "ordinaria" del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di intervenirvi volontariamente (cfr. Cass. 13.1.2009, n. 476, in motivazione). In fondo l'intervento del terzo, "coatto", qualora esito della chiamata dell'opponente, "volontario", qualora esito della spontanea ed autonoma determinazione del terzo, realizza comunque, seppur successivamente all'instaurazione del giudizio, il litisconsorzio. 20. E' avvalorata, in secondo luogo, dalla possibilità di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. di cause connesse pendenti innanzi allo stesso ufficio. Seppur la "[OSCURATO:PERSONA]" avesse separatamente proposto dinanzi al Tribunale di Treviso la sua domanda risarcitoria nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", di certo vi sarebbe stato margine per far luogo alla riunione di tale giudizio al giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto in suo danno dalla stessa "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 10). Jd 9 S•4 Del resto, inevitabili a tal ultimo riguardo sono i seguenti ulteriori rilievi. L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, di cui all'art. 274 cod. proc. civ., è inapplicabile nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi (cfr. in tal senso Cass. sez. un. 9.3.2012, n. 3690). I provvedimenti in tema di riunione ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. hanno natura ordinatoria e non sono suscettibili di impugnazione (cfr. Cass.27.5.2010, n. 12989; Cass. 16.9.1995, n. 9785). Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (cfr. Cass. 12.6.2001, n. 7908; Cass. 13.7.2006, n. 15954). 21. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e ss., 1453 e ss. e 1667 cod. civ.; denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deducono che l'impugnata sentenza è priva di motivazione nella parte in cui ha affermato l'obbligo risarcitorio della "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in pari tempo ha disconosciuto la gravità dell'inadempimento ascrivibile alla "[OSCURATO:PERSONA]" ed ha quindi ritenuto di non far luogo alla risoluzione del contratto d'appalto ed alla condanna dell'appaltatrice alla restituzione del corrispettivo. .1k 10 Deducono che d'altronde lo stesso c.t.u. ha affermato che l'idoneità dell'intervento eseguito dalla "[OSCURATO:PERSONA]" è destinata a realizzarsi unicamente in un secondo momento, il che è in contrasto con l'affermazione di esatto adempimento. Deducono inoltre che obbligo risarcitorio si configura solo in ipotesi di inadempimento, sicché l'inadempimento dell'appaltatrice avrebbe dovuto indurre al disconoscimento del diritto al corrispettivo pattuito. Deducono al contempo che unicamente con i successivi lavori di messa in sicurezza si è scongiurato il pericolo che l'opera di palificazione appaltata avrebbe dovuto evitare. Deducono che del resto riconoscere il diritto all'intero corrispettivo pattuito, significa dimidiare il risarcimento attribuito. 22. Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 23. Va debitamente premesso l'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. Cass. 24.6.2011, n. 13983, ove si soggiunge che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla speciale disciplina della garanzia ex artt. 1667 I I e 1668 cod. civ., che richiede, appunto, necessariamente il totale compimento dell'opera; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3302). 24. In questo quadro si rimarca quanto segue. Per un verso, la corte territoriale ha dato atto - nei motivi della decisione - che "la ditta [OSCURATO:PERSONA], destinataria del provvedimento monitorio, domandava la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. e il risarcimento del danno da lei subito, da liquidarsi in separato giudizio" (così sentenza d'appello, pag. 4). Per altro verso, benché le ricorrenti abbiano addotto che "si tratta di opera non perfettamente ultimata" (così ricorso, pag. 31), che "non può dirsi funzionalmente ultimata" (così ricorso, pag. 32), il surriferito rilievo della Corte di Venezia non è stato in alcun modo oggetto di puntuale censura da parte delle medesime ricorrenti. Le quali, anzi, hanno al contempo addotto che sussistevano senz'altro i presupposti tutti per far luogo, ai sensi dell'art. 1668, 2° co., cod. civ., alla risoluzione del contratto d'appalto (cfr. ricorso, pag. 30). Per altro verso ancora, va recepito il rilievo della controricorrente, secondo cui, se si agisce ai sensi dell'art. 1668 cod. civ., "l'opera è, e si considera, ultimata" (così controricorso, pag. 24). E va, al contempo, considerato tamquam non esset il complesso dei riferimenti operato nel corpo del secondo mezzo di impugnazione ai principi generali in tema di inadempimento contrattuale, segnatamente agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. 25. Su tale scorta si rimarca ulteriormente quanto segue. Senza dubbio la disciplina dettata, in tema di appalto, dell'art. 1668 cod. civ., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, non assumendo, al riguardo, rilevanza il profilo estetico dell'opera (cfr. Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26965; Cass. 29.11.2001, n. 15167). Senza dubbio, la valutazione, ai fini di cui al 2° co. dell'art. 1668 cod. civ., delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano stati dedotti in contratto (cfr. Cass. 9.2.1980, n. 904). Nondimeno, la valutazione circa l'eventuale totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, si risolve in un giudizio "di fatto", censurabile in cassazione, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., essenzialmente "per omesso esame circa fatto decisivo e controverso". 26. Ebbene, in questi termini, il dictum della Corte lagunare va, in parte qua, esente non solo dalla denunciata carenza di motivazione ma pur dalle forme tutte di "anomalia motivazionale" rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali, di certo, non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Più esattamente, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte d'appello, i . mercé il riferimento agli esiti della c.t.u. (cfr. sentenza d'appello, pag. 11), ha compiutamente ed intellegibilnnente esplicitato il proprio iter argomentativo. In particolare, la Corte marciana ha, in ordine al primo motivo dell'appello principale, posto in risalto che gli esiti della c.t.u. esperita in prime cure davano conto della idoneità dei "micropali" infissi dalla "[OSCURATO:PERSONA]" "ad assolvere, una volta esauriti i fenomeni di franamento sotterraneo, alla funzione di contenimento delle opere in cemento armato" (così sentenza d'appello, pag. 11). Cosicché del tutto ingiustificato è l'assunto delle ricorrenti a tenor del quale la Corte di Venezia non ha esplicitato le ragioni per le quali ha reputato non grave l'inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. ricorso, pag. 29). 27. Al contempo, le ricorrenti sollecitano questa Corte al riesame degli esiti e degli allegati alla c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 26, 30, 36. Cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 14, ove si legge: "ma questa sorta di <raggiungimento dello scopo> si è verificato non perché l'impresa Guido/in avesse esattamente e diligentemente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, ma per un fatto (di molto successivo all'esecuzione dell'intervento (...)) occasionalmente estraneo: cioè per la cessazione del franamento sotterraneo"). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 28. D'altro canto, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 29. Segnatamente, è vero che questa Corte spiega che, in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2018, n. 18578; Cass. 20.4.2006, n. 9295). Cosicché sembrerebbero accreditarsi, a contrario, gli assunti delle ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 27), secondo cui l'accordato (a [OSCURATO:PERSONA]) risarcimento (da liquidare in separato giudizio) darebbe ragione dell'inadempimento della "[OSCURATO:PERSONA]", con la conseguenza ulteriore che, al cospetto dell'inadempimento dell'appaltatrice, vi sarebbe stato margine per la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa dell'appaltatrice medesima. E però nel caso de quo la pretesa risarcitoria azionata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", cui i giudici del merito hanno inteso - con liquidazione da operarsi in separato giudizio - dar seguito, si correla, specificamente, al pregiudizio aquiliano che in prime cure si era riscontrato in danno della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. per i danni cagionati all'immobile di proprietà di tale accomandita - "adiacente al fondo sul quale erano stati eseguiti i lavori di ampliamento ed infissi i micropali" (così sentenza d'appello, pag. 4) - e al pregiudizio in pari tempo derivatone per [OSCURATO:PERSONA], quale fruitrice dell'immobile, in dipendenza dell'impossibilità di farne uso ai fini dell'organizzazione di banchetti, "nel periodo durante il quale furono eseguiti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio" (così sentenza d'appello, pag. 12). 30. Ebbene, alla luce del testé riferito rilievo, non possono che formularsi le seguenti ulteriori finali notazioni. In primo luogo, ineccepibilmente il tribunale dapprima e la corte distrettuale poi hanno distinto la posizione della "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s. dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. sentenza d'appello, pag. 11). In secondo luogo, può senz'altro recepirsi l'affermazione della corte territoriale secondo cui, disconosciuta la gravità dell'inadempimento (recte, la totale inadeguatezza dell'opera, consistita nella posa in opera dei micro pali, alla sua destinazione ovvero all'uso cui era preordinata), imprescindibile ai fini della risoluzione del contratto, ben poteva la peculiare domanda risarcitoria esperita da [OSCURATO:PERSONA] ricevere seguito nonostante il rigetto della domanda risolutoria. In terzo luogo, risultano del tutto ingiustificati gli assunti delle ricorrenti. Ovvero l'assunto secondo cui "la sentenza ha creato la paradossale situazione dell'accertamento di un inadempimento e del diritto ad ottenere il ristoro del danno, da un lato, e della contestuale affermazione del diritto della parte <in colpa> ad ottenere il corrispettivo pattuito, dall'altro" (così ricorso, pag. 27). Ovvero l'assunto secondo cui il "risarcimento effettivamente spettante alla committente (...), come prevede l'art. 1223 c.c. deve essere integralmente satisfattivo", sicché si rileva "incomprensibile (...) il diritto al compenso in favore dell'impresa" (cfr. memoria delle ricorrenti del 5.5.2021, pag. 17; cfr. altresì memoria delle ricorrenti del 13.10.2021, pag. 6, secondo cui "il riconoscimento della debenza del corrispettivo pattuito (...) avrebbe algebricamente vanificato il diritto al risarcimento del danno"). 31. In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 2792/2015 della Corte d'Appello di Venezia, nei limiti dell'accoglimento del medesimo motivo e limitatamente al rapporto processuale tra la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", da un lato, e la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), dall'altro, va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà, tra le suddette parti, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 32. In dipendenza del rigetto del secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare alla "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 33. In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. In dipendenza del rigetto del secondo motivo di ricorso si dà atto, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. cit., della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in accoglimento del medesimo motivo la sentenza n. 2792/2015 della Corte d'Appello di Venezia e rinvia, limitatamente al rapporto processuale tra la "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", da un lato, e la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." (già "Guido/in [OSCURATO:SOCIETA]. di Guido/in Orlano & C. '9, dall'altro, alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione, tra le medesime parti, delle spese del presente giudizio; rigetta il secondo motivo di ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della suss