CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PESAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 settembre 2021 il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, adito su richiesta della difesa della condannata [OSCURATO:PERSONA], respingeva l'istanza di restituzione di una polizza assicurativa [OSCURATO:PERSONA] a lei intestata su cui era stata disposta la confisca nella sentenza del Tribunale n. 109 del 2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con i motivi descritti di seguito. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e segnatamente degli articoli 666, comma terzo, 178 lett. b) e lett. c) e 127 c.p.p. lett. b), cod. proc. pen. per eSsere stata ammessa la partecipazione all'incidente di esecuzione della curatela del fallimento, soggetto non legittimato, e perché in udienza camerale il pubblico ministero depositava parere con richieste in violazione del termine di 5 giorni previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., e che per di più introduceva un tema nuovo senza contraddittorio. Con il secondo motivo deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha inteso dettare una sorta di interpretazione autentica del contenuto di altra precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la revoca della confisca per permettere l'esecuzione di un accordo transattivo. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 240, 322 ter 640 bis e 640 quater cod. pen., perché con la revoca della confisca disposta dalla precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione la persona offesa avrebbe ottenuto la integrale restituzione delle somme a lei spettanti, talchè il permanere della confisca sulla polizza assicurativa comporterebbe una indebita duplicazione della sanzione, né la stessa potrebbe, in forza dell'accordo transattivo, essere attribuita al fallimento, non essendo possibile per il fallimento, in forza della norma dell'art. 1923 cod. civ., pignorare una polizza assicurativa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. E' incontestato tra le parti che la confisca della polizza assicurativa oggetto del ricorso era stata disposta in sentenza in forza della norma dell'art. 640-quater cod. pen.; si trattava, pertanto, di una confisca "di valore'', o, secondo altra terminologia, confisca "per equivalente". Come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la confisca di valore, o per equivalente, si caratterizza rispetto ad altre forme di confisca previste dall'ordinamento per avere natura sanzionatoria (nella giurisprudenza delle Sezioni Unite v. Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Rv. 264435; tra le riproposizioni più recenti, v. Sez. 3, Sentenza n. 39350 del 08/09/2021, Cafarelli, Rv. 282141, Sez. 6, Sentenza n. 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262; nel senso, invece, della natura "solo parzialmente sanzionatoria" dell'istituto, in quanto connotato piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito v. Sez. 2, Sentenza n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421).La natura sanzionatoria dell'istituto comporta l'applicazione dello statuto della pena, con conseguenze favorevoli al reo in punto di irretroattività (Sez. 1, Sentenza n. 11768 del 28/02/2012, Barilari, Rv. 252297), successione di leggi nel tempo (Sez. 3, Sentenza n. 38857 del 10/05/2016, Maffei, Rv. 267696 ), inapplicabilità agli eredi (Sez. 3, Sentenza n. 33429 del 04/03/2021, Ubi banca, Rv. 282477), ma anche sfavorevoli allo stesso in punto di definitività dell'accertamento giurisdizionale (Sez. 6, Sentenza n. 10095 del 24/02/2021, Allotta, Rv. 280843). Consistendo nella sostanza in una sanzione, infatti, la confisca per equivalente disposta con la sentenza di condanna, una volta passata in giudicato tale sentenza, è irrevocabile, perché, come tutte le sanzioni, non può essere più discussa nell'an nella fase dell'esecuzione (salvi i limiti in punto di applicazione di pena extra o contra legem individuati da Sez. U, Sentenza n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015 , B., Rv. 262327). Ne consegue che i provvedimenti eventualmente emessi con riferimento ad essa dal giudice dell'esecuzione - anche qualora contengano in dispositivo l'espressione "revoca" - non consistono in una revoca in senso proprio, perché la revoca in senso proprio di una sanzione non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione, e sono soltanto strumenti attraverso cui viene data esecuzione in concreto alla statuizione della confisca disposta in sentenza. L'esecuzione di una statuizione di confisca, infatti, non sempre è attività meramente materiale, che possa essere eseguita in autonomia dagli organi amministrativi in base alla procedura prevista dall'art. 4 d.rn. 4 luglio 2009, n. 127, contenente il regolamento di attuazione del Fondo unico della giustizia previsto dall'art. 63, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quando, infatti, come nel caso di specie, la confisca per equivalente non ha ad oggetto somme di denaro, può essere necessario che la esecuzione della confisca avvenga sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, chiamato ad emettere provvedimenti ulteriori che possono comportare arche lo svincolo del bene oggetto della statuizione di confisca per consentirne la liquidazione, o comunque per permettere agli organi incaricati dell'esecuzione di poter procedere ad essa. Ne consegue che la ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro del 23 gennaio 2020, pur contenendo in dispositivo l'espressione "revoca", consisteva nella sostanza in un provvedimento di svincolo del bene oggetto della statuizione di confisca finalizzato a consentirne la liquidazione, cui non conseguiva alcun diritto alla restituzione da parte della condannata, restituzione che, d'altronde, comportando l'eliminazione di una sanzione, sarebbe stata fuori dai poteri del giudice dell'esecuzione. Ne consegue a questo punto l'inammissibilità di ciascuno dei tre motivi di ricorso. Il primo motivo è inammissibile, perché, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la ordinanza del 24 settembre 2021 non ha riapposto il vincolo sul bene in un diverso incidente di esecuzione richiesto dal pubblico ministero senza il rispetto dei termini, atteso che il vincolo non era mai venuto meno, neanche dopo la mancata esecuzione della precedente ordinanza del giudice del 23 gennaio 2020. E' parimenti inammissibile la parte del motivo in cui si censura la partecipazione all'incidente di esecuzione della curatela del fallimento, perché, non potendo ottenere la condannata la restituzione del bene, la stessa non ha interesse a che sulla destinazione dello stesso interloquiscano o meno altri soggetti processuali. Il secondo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato nel merito, atteso che, nel precisare di non aver mai inteso revocare con la precedente ordinanza del 23 gennaio 2020 la confisca sulla polizza assicurativa, il giudice dell'esecuzione non ha fatto rivivere una confisca revocata, ma ha fatto corretta applicazione del sistema processuale ricostruito sopra. Il terzo motivo è inammissibile, perché, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, nel momento in cui la confisca nei suoi confronti è divenuta definitiva, la ricorrente non ha alcun interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sul soggetto (Stato, fallimento o ente pubblico persona offesa) cui deve essere attribuito il bene in sede di esecuzione della statuizione di confisca. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro