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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 33096/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HG1IX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14719/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1101/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.

Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e nell'escludere la qualificazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 T.U.

Stup., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il ricorso avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p sia deciso senza formalità di procedura non essendo neppure state chiarite le ragioni di tale assunto, rientrando nella discrezionalità del legislatore limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti e semplificare le formalità del rito per i casi di manifesta inammissibilità.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gI ere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HG1IX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14719/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1101/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e nell'escludere la qualificazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 T.U. Stup., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il ricorso avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p sia deciso senza formalità di procedura non essendo neppure state chiarite le ragioni di tale assunto, rientrando nella discrezionalità del legislatore limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti e semplificare le formalità del rito per i casi di manifesta inammissibilità. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gI ere estensore Il P
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