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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32770/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Trieste del 26 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ei euro 500 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza degli estremi del reato contestato.

2.2. Violazione dell'art. 625, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza.

2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per erronea applica- zione della contestata recidiva.

3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a ct rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Il ricorrente si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha esaminato in dettaglio il quadro probatorio basato sulla congiunta valutazione della visione delle immagini della telecamera di videosor- veglianza e delle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese dalla persona offesa Ga- rai Agota, che, dopo aver effettuato una precisa descrizione delle sembianze dei sog- getti presentatisi al proprio negozio, aveva riconosciuto senza ombra di dubbio il Fiore nelle foto inserite nell'album fotografico.

Ad ulteriore riscontro di tali elementi, la Corte di merito ha sottolineato che il Fiore era stato trovato in possesso di una borsa dalle caratteristiche identiche a quella descritta dalla Garai.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che in base alla linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astu- zia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si !imiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del deten- tore dalla cosa (Sez.

U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d.

"tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948).

Nella fattispecie in esame, il Fiore, unitamente al complice, con astuzia, creava la condizione di disattenzione della Garai, consegnandole una banconota da euro cento, in modo da farsi dare un consistente resto ed appurare dove la donna nascon- desse la parte più consistente del fondo cassa; inoltre, aveva messo in atto una serie di condotte finalizzate a distrarre la Garai e a farle perdere il controllo sulla cassa, inducendola ad uscire più volte dal negozio per mostrare della merce al complice, falsamente interessato ad acquistare gli articoli appesi agli espositori più lontani ri- LonWiltuQ, spetto all'ingresso, in modo da EZZl=ì59 al malvivente rimasto all'interno del nego- zio di sottrarre il danaro della cassa.

Si trattava di una condotta, abilmente preordinata, mediante la quale i due com- plici distoglievano l'attenzione del soggetto passivo dalle res, inducendolo ad allonta- narsi dalla cassa e ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima, ma solo dopo averla abilmente provocata ed irretita.

5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i plurimi precedenti penali, tutti specifici ed in violazione di plurime norme, la commissione di altro reato dopo quello per cui si procede e la mancanza di effetto dissuasivo delle precedenti condanne.

Tali fattori sono stati ritenuti logicamente sintomatici dell'abitualità della con- dotta e dell'elevata pericolosità dell'imputato.

Si tratta di circostanze indiscutibil- mente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressa- mente considerati dall'art. 133 cod. pen..6.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Trieste del 26 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ei euro 500 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza degli estremi del reato contestato. 2.2. Violazione dell'art. 625, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza. 2.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per erronea applica- zione della contestata recidiva. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a ct rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Il ricorrente si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha esaminato in dettaglio il quadro probatorio basato sulla congiunta valutazione della visione delle immagini della telecamera di videosor- veglianza e delle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese dalla persona offesa Ga- rai Agota, che, dopo aver effettuato una precisa descrizione delle sembianze dei sog- getti presentatisi al proprio negozio, aveva riconosciuto senza ombra di dubbio il Fiore nelle foto inserite nell'album fotografico. Ad ulteriore riscontro di tali elementi, la Corte di merito ha sottolineato che il Fiore era stato trovato in possesso di una borsa dalle caratteristiche identiche a quella descritta dalla Garai. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che in base alla linea interpretativa proveniente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astu- zia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si !imiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del deten- tore dalla cosa (Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. "tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948). Nella fattispecie in esame, il Fiore, unitamente al complice, con astuzia, creava la condizione di disattenzione della Garai, consegnandole una banconota da euro cento, in modo da farsi dare un consistente resto ed appurare dove la donna nascon- desse la parte più consistente del fondo cassa; inoltre, aveva messo in atto una serie di condotte finalizzate a distrarre la Garai e a farle perdere il controllo sulla cassa, inducendola ad uscire più volte dal negozio per mostrare della merce al complice, falsamente interessato ad acquistare gli articoli appesi agli espositori più lontani ri- LonWiltuQ, spetto all'ingresso, in modo da EZZl=ì59 al malvivente rimasto all'interno del nego- zio di sottrarre il danaro della cassa. Si trattava di una condotta, abilmente preordinata, mediante la quale i due com- plici distoglievano l'attenzione del soggetto passivo dalle res, inducendolo ad allonta- narsi dalla cassa e ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima, ma solo dopo averla abilmente provocata ed irretita. 5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i plurimi precedenti penali, tutti specifici ed in violazione di plurime norme, la commissione di altro reato dopo quello per cui si procede e la mancanza di effetto dissuasivo delle precedenti condanne. Tali fattori sono stati ritenuti logicamente sintomatici dell'abitualità della con- dotta e dell'elevata pericolosità dell'imputato. Si tratta di circostanze indiscutibil- mente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressa- mente considerati dall'art. 133 cod. pen..6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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