CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 00188/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28710/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratti bancari – Fideiussione – Nullità clausole – Violazione disciplina antitrust R.G.N. 28710/2021 Ud. 19/12/2025CC Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11 nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1063/2021 depositata il 13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1063/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, la Corte d’appello di Venezia, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e con l’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L.– intervenuta quale cessionaria del credito originariamente azionato dall’appellata – ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Treviso n. 346/2019, pubblicata in data 13 febbraio 2019. 2. Quest’ultima aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 2660/2017 dell’ammontare di € 259.888,96, la cui emissione era stata ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.azionando nei confronti dell’odierno ricorrenteun credito derivante dalla fideiussione rilasciata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delle obbligazioni assunte, mediante conclusione di un mutuo fondiario, dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente dichiarata fallita. Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11 3. La Corte d’appello di Venezia, nel disattendere il gravame, ha osservato, quanto ai singoli motivi di appello, che: − la tesi della nullità integrale della fideiussione rilasciata dall’odierno ricorrente, in quanto conforme allo schema ABI ritenuto da Banca d’Italia conforme ad una intesa restrittiva della concorrenza con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non poteva trovare accoglimento sia in quanto era da ritenersi che la nullità delle singole clausole non pregiudicava –ed anzi avvantaggiava -la posizione del fideiussore, il quale risultava piuttosto maggiormente tutelato proprio in virtù della espunzione delle singole clausole conformi al modello ABI, sia perché lo stesso ILDEBRANDO BROLLOnon aveva né dedotto né provato che le clausole avessero trovato concreta applicazione nel caso di specie; − infondata era la doglianza relativa all’applicazione da parte dell’Istituto di credito di un tasso superiore al TAEG indicato nel contratto, rivestendo quest’ultimo funzione meramente informativa e non costituendo requisito essenziale del contratto; − le contestazioni – riproposte dall’odierno ricorrente con il gravame – in ordine all’insufficienza della documentazione posta alla base della domanda monitoria ed alla conseguente indeterminatezza dei criteri con i quali la Banca aveva quantificato la propria pretesa non meritavano accoglimento, avendo in concreto l’Istituto di credito operato una indicazione delle singole voci creditorie connesse al mutuo ed avendo invece l’appellante mosso contestazioni generiche, indirizzate peraltro al solo profilo del calcolo degli interessi ex art. 2855 c.c. Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11 La Corte territoriale, infine, ha disatteso le contestazioni dell’odierno ricorrente in ordine alla prova della cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.a [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., ritenendo che l’avviso di cessione in blocco dei crediti oggetto di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], riportasse indicazioni univoche, tali da individuare con certezza i crediti ceduti, tra i quali doveva ritenersi compreso quello azionato nei confronti dell’odierno ricorrente. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] rimaste intimateBANCA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(quest’ultima originaria procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L.). 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, Legge n. 287/1990; 1418 e 1419 c.c., “nonché del principio di diritto enunciato nell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29810/2017”. Come riferito nella sintesi del motivo, si censura la decisione impugnata“per avere il giudicante ritenuto che, sebbene la fideiussione impugnata ricalchi i moduli ABI ritenuti in contrasto con la normativa antitrust riportando le tre clausole censurate da Banca di Italia con il provvedimento n. 55/2005, la stessa sia affetta da nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle singole clausole, ritenendole non determinanti ai Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11 fini del perfezionamento del contratto, e non da nullità totale; e, in ogni caso, per non avere ritenuto che la clausola di deroga del termine di cui all’art. 1957 c.c. abbia avuto concreta applicazione nella fattispecie, come risulta invece dai documenti agli atti”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c.; 117, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. n. 385/1993 ; della Delibera CICR 4marzo 2003 e delle disposizioni attuative di cui alle Istruzioni di Vigilanza di Banca di Italia del 25luglio 2003, “avendo il giudicante ritenuto che l’errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo del 14.12.2005, azionato monitoriamente dalla banca, non comporti alcuna nullità (del contratto ovvero della clausola sugli interessi), sostenendo che detto indicatore non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al finanziamento, bensì “un tasso virtuale che funge da indicatore avente carattere meramente informativo del costo totale del credito e che non costituisce un requisito essenziale del contratto””. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 119, commi 1 e 4, D. Lgs. n. 385/1993 , “ in quanto il giudicante non ha correttamente determinato gli oneri probatori in capo alla banca ingiungente, ritenendo che quest’ultima, producendo soltanto il contratto di mutuo, oltre ad una “autocertificazione di credito”, per certi versi assimilabile alla certificazione di cui all’art. 50 TUB, e nonostante le contestazioni attoree (in merito alla prova e alla quantificazione del credito) e la richiesta stragiudiziale formulata ex art. 119 TUB e rimasta del tutto priva di riscontro, abbia correttamente ed integralmente assolto al proprio onere probatorio”. Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c. e 2697 c.p.c., “avendo il giudicante ritenuto sussistere, in capo all’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., la titolarità del credito ingiunto, pur in assenza della prova dell’inclusione di quello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco e per aver omesso di esaminare un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti e sul quale avrebbe, quindi, dovuto pronunciarsi, ossia l’omessa prova della comunicazione dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice della Privacy”. 2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, non può trovare accoglimento. 2.1.Quanto al primo motivo, questa Corte ha già da tempo chiarito che i contratti di fideiussione c.d. "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287 / 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in co ncreto, della libera concorrenza - , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti(Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024), costituendo tale ultimo accertamento profilo inerente al merito e non sindacabile, ove assistito da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità. Osservato, allora, che la Corte territoriale ha argomentatamente ritenuto che nel concreto non emergessero elementi per affermare Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11 l’interdipendenza delle clausole, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile questo accertamento, impugnando l’affermazione della Corte d’appello su un piano della mera confutazione fattuale e peraltro con l’apodittica –ma indimostrata -affermazione di carattere generale, secondo cui sempre la nullità delle clausole che riproducono l’intesa restrittiva della concorrenza dovrebbe necessariamente estendersi all’intero contratto. Ulteriore profilo di inammissibilità del mezzo emerge dalla constatazione che lo stesso omette di impugnare adeguatamente l’ulteriore ratio decidendi su cui si basa la sentenza impugnata, e cioè la considerazione per cui neppure sarebbe stata allegata l’applicazione in concreto delle clausole nulle. Il ricorrente, infatti, si limitaa contestare l’affermazione della Corte di merito, allegando che, per contro, vi sarebbe stata concreta applicazione della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., svolgendo una censura inammissibile in quanto il ricorso non solo omette di specificare ex art. 366 c.p.c. se l’eccezione di estinzione della garanzia ex art.1957 c.c. sia stata tempestivamente dedotta (valendo sul punto il principio enunciato da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025), ma anche svolge una deduzione che - ove ritenuta rilevante ex art. 360, n. 5), c.p.c. – sarebbe preclusa dall’operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. 2.2. Il secondo motivo risulta invece infondato, in quanto la decisione impugnata si è conformata all’orientamento espresso da questa Corte a mente del quale, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11 tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 - essendo tale indicazione prevista a pena di nullità nel solo caso del credito al consumo ai sensi dell’art. 125-bis TUB - tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023). 2.3. Inammissibile è, invece, il terzo mezzo, il quale non censura adeguatamente la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte, territoriale, infatti, non ha affermato che sul ricorrente veniva a gravare l’onere della prova in ordine alla insussistenza del credito azionato dalla Banca, avendo invece osservato – dopo aver richiamato il principio generale sulla valenza probatoria ridotta del saldaconto ex art. 50 TUB – che l’odierna controricorrente aveva operato una specifica individuazione delle poste che componevano il credito mentre l’odierno ricorrente aveva operato una contestazione riferita alla sola componente costituita dagli interessi ex art. 2855 c.c. Ratio della decisione impugnata, quindi, è un giudizio di genericità delle contestazioni mosse dall’odierno ricorrente e di erroneità dei criteri con i quali era stata predisposta la perizia di parte sulla quale tali contestazioni si venivano a fondare, avendo la Corte tratto da tale genericità una valutazione di sostanziale non contestazione delle allegazioni dell’odierna controricorrente, senza pervenire ad alcuna inversione degli oneri probatori. Così ricostruita la ratio decidendi, si deve rilevare che la stessa non viene concretamente censurata dal ricorrente, il quale si limita a Sez. S1- R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11 dedurre, da un lato, che il credito secondo la corte era basato solo sul contratto di mutuo – affermazione smentita da quanto appena evidenziato in ordine al contenuto della motivazione -e, dall’altro lato, che i conteggi erano contestati, omettendo tuttavia, in questo secondo caso, di operare i riferimenti imprescindibili ai fini del rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. 2.4.Inammissibile risulta anche il quarto ed ultimo motivo, per una duplice ragione. Da un lato, infatti, il ricorso viene ancora una volta a violare la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo di puntualizzare se ed in quale sede processuale sia stata mossa la contestazione che viene ora dedottacome motivo di ricorso. Dall’altro lato, il motivo si traduce in un inammissibile sindacato al giudizio in fatto operato dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto che gli elementi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero sufficienti per ritenere provata la titolarità attivadel credito in capo al cessionario, peraltro conformandosi all’indirizzo espresso da questa Corte per cui l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA] ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944)e fermo restando il principio per cui tale accertamento, in quanto operato dal giudice del merito ed al medesimo riservato, traducendosi in una valutazione del materiale probatorio concernente l’esistenza della cessione, risulta, ove motivato, insindacabile in sede di legittimità Sez. S1 - R.G. 28710/2021 – CC 19/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28790 del 2024; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023), se non nei ristretti limiti entro i quali è ancora ammissibile il c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando invece esclusa la possibilità di invocare l’ipotesi di violazione o falsa applicazione di una norma di legge. 3.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna delricorrente alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigettail ricorso; condanna ilricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor