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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:357
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0043 - IT Avis juridique important | 61995J0043 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - Svezia. - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla nazionalità - Cautio judicatum solvi. - [OSCURATO:PERSONA]43/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04661 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Divieto ° Ambito di applicazione ° Disposizione nazionale che richiede una cauzione iudicatum solvi agli stranieri che agiscono in giudizio ° Inclusione ° Presupposto (Trattato CE, art. 6, n. 1)

2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Divieto ° Disposizione nazionale che richiede una cauzione iudicatum solvi agli stranieri che agiscono in giudizio ° Applicazione in un procedimento relativo all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 6, § 1)

[OSCURATO:PERSONA]

1. Una norma processuale civile nazionale di uno Stato membro, che obbliga i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro, se non sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita, rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell' art. 6, n. 1, ed è soggetta al generale principio di non discriminazione sancito da tale articolo qualora incida, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, cosa che può verificarsi in particolare se la norma si applica nel caso di un' azione per il pagamento di merci consegnate.

2. In una situazione in cui l' azione sia collegata all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l' art. 6, n. 1, del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-43/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

e

MSL [OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 6 del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, G.F.

Mancini e P.J.G.

Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: ° per il governo svedese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], raettschef, in qualità di agente; ° per il governo ellenico, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalle signore [OSCURATO:PERSONA], avvocato presso lo stesso servizio, e [OSCURATO:PERSONA], collaboratore scientifico specializzato dello stesso servizio, in qualità di agenti; ° per il governo irlandese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor Feichin McDonagh, BL, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], dell' ufficio dell' [OSCURATO:PERSONA]; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 21 febbraio 1995, giunta in cancelleria il 24 febbraio successivo, lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art 6, n. 1, del Trattato. 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un' azione per il pagamento di merci consegnate proposta dalla società britannica MSL [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "MSL") contro la società svedese [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino svedese. 3 [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], convenuti dinanzi al tingsraett di Solna, hanno chiesto che la MSL prestasse una cauzione iudicatum solvi per le spese processuali a norma dell' art. 1 della legge svedese 1980/307. 4 Secondo tale norma, un cittadino straniero non residente in Svezia, o una persona giuridica straniera, che intenda citare un cittadino o una persona giuridica svedese dinanzi a un giudice svedese, deve, se il convenuto lo richiede, prestare una cauzione a garanzia del pagamento delle spese di giudizio alle quali potrebbe essere condannato.

L' art. 5 della stessa legge dispone tuttavia che tale obbligo non si applica nei casi previsti da convenzioni internazionali vincolanti per la Svezia.

Il decretto governativo 1991/112, sull' esenzione, in determinati casi, degli attori stranieri dall' obbligo di costituire una cauzione per le spese di giudizio, non menziona alcuna convenzione del genere per le persone giuridiche britanniche. 5 Il tingsraett di Solna ha però respinto la domanda diretta al deposito di una cauzione iudicatum solvi, in quanto la legge 1980/307 è in conflitto, su questo punto, con la legge 1992/794, con cui la Svezia ha ratificato la convenzione 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "convenzione di Lugano"), che è stata ratificata anche dal [OSCURATO:PERSONA]. 6 In sede di appello, lo Hovraett della regione della Svea ha confermato tale decisione applicando il principio secondo cui la legge successiva prevale su quella anteriore.

Esso ha osservato in particolare che la convenzione di Lugano ha l' effetto di rendere le decisioni giurisdizionali svedesi direttamente esecutive nel [OSCURATO:PERSONA]. 7 [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso allo [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione dello Hovraett della Svea. 8 [OSCURATO:PERSONA], reputando l' esito della controversia dipendente dall' interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l' obbligo imposto ad un attore, che è persona giuridica di diritto britannico, di costituire tale garanzia sia incompatibile con il Trattato di Roma ° e anzitutto con il suo art. 6 (in precedenza, art. 7) ° qualora nessun obbligo corrispondente sia imposto alle persone giuridiche svedesi". 9 Con tale questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se l' art. 6, n. 1, del Trattato osti a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non possa essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato.

L' ambito di applicazione dell' art. 6, n. 1, del Trattato 10 Occorre ricordare in via preliminare che l' art. 6, n. 1, prevede quanto segue: "Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità". 11 Occorre quindi verificare dapprima se rientri nel campo di applicazione del Trattato CE una disposizione di uno Stato membro che obblighi le persone giuridiche stabilite in un altro Stato membro a costituire una cauzione iudicatum solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita, mentre le persone giuridiche di tale Stato non sono soggette a tale condizione. 12 E' giurisprudenza costante che, anche se, in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, quest' ultimo pone tuttavia dei limiti a tale competenza (sentenze 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag.

I-5357, punto 42).

Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19). 13 E' giocoforza rilevare che una norma processuale nazionale come quella descritta sopra può incidere sull' attività economica degli operatori di altri Stati membri sul mercato dello Stato di cui trattasi.

Essa, pur non essendo destinata di per sé a disciplinare un' attività commerciale, sortisce l' effetto di porre tali operatori in una situazione meno favorevole di quella dei cittadini di tale Stato per quanto riguarda l' accesso ai suoi organi giurisdizionali.

Infatti, giacché il diritto comunitario garantisce loro la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune, la possibilità per tali operatori di adire i giudici di uno Stato membro alla pari dei suoi cittadini per risolvere le controversie che possono essere originate dalle loro attività economiche costituisce il corollario di tali libertà. 14 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 ottobre 1993 (cause riunite C-92/92 e C-326/92, [OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag.

I-5145, punto 27), disposizioni legislative nazionali che rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi sono inevitabilmente soggette al principio generale di non discriminazione sancito dall' art. 6, primo comma, del Trattato, senza che sia necessario collegarle alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del Trattato stesso. 15 Occorre quindi dichiarare che una norma processuale civile nazionale come quella di cui alla causa principale rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell' art. 6, n. 1, ed è soggetta al principio generale di non discriminazione sancito da tale articolo nella misura in cui essa incide, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi.

Tale incidenza va paventata in particolare se la cauzione iudicatum solvi viene richiesta in un' azione per il pagamento di merci consegnate.

La discriminazione ex art. 6, n. 1, del Trattato 16 L' art. 6 del Trattato, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", richiede la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione. 17 E' chiaro che una norma come quella di cui alla causa principale costituisce una discriminazione diretta in base alla nazionalità. 18 Il governo svedese ritiene tuttavia che il principio di non discriminazione non osti alla condizione di una garanzia da parte di un attore straniero quando la sua eventuale condanna alle spese di giudizio non possa essere eseguita nel suo paese di residenza.

In tal caso, la garanzia avrebbe lo scopo di evitare che un attore straniero possa proporre un' azione in giudizio senza correre rischi finanziari in caso di soccombenza. 19 Il governo svedese aggiunge che la legge svedese prevede peraltro varie eccezioni alla condizione della garanzia, connesse al fatto che il convenuto svedese abbia eventualmente la possibilità di ottenere una decisione che autorizzi l' esecuzione nel paese di residenza dell' attore, in particolare attraverso l' applicazione di convenzioni internazionali ratificate dalla Svezia. 20 Tale argomento non può essere accolto. 21 Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 1 luglio 1993, causa C-20/92, Hubbard (Racc. pag.

I-3777), il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all' esistenza di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri. 22 Occorre quindi risolvere la questione posta dichiarando che, in una situazione in cui l' azione sia legata all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l' art. 6, n. 1, del Trattato osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non possa essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dai governi svedese, ellenico e irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 febbraio 1995, dichiara: In una situazione in cui l' azione sia legata all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l' art. 6, n. 1, del Trattato CE osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non possa essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0043 - IT Avis juridique important | 61995J0043 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 1996. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - Svezia. - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla nazionalità - Cautio judicatum solvi. - [OSCURATO:PERSONA]43/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04661 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Divieto ° Ambito di applicazione ° Disposizione nazionale che richiede una cauzione iudicatum solvi agli stranieri che agiscono in giudizio ° Inclusione ° Presupposto (Trattato CE, art. 6, n. 1) 2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Divieto ° Disposizione nazionale che richiede una cauzione iudicatum solvi agli stranieri che agiscono in giudizio ° Applicazione in un procedimento relativo all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 6, § 1) [OSCURATO:PERSONA] 1. Una norma processuale civile nazionale di uno Stato membro, che obbliga i cittadini e le persone giuridiche di un altro Stato membro, se non sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita, rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell' art. 6, n. 1, ed è soggetta al generale principio di non discriminazione sancito da tale articolo qualora incida, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, cosa che può verificarsi in particolare se la norma si applica nel caso di un' azione per il pagamento di merci consegnate. 2. In una situazione in cui l' azione sia collegata all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l' art. 6, n. 1, del Trattato va interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-43/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo [OSCURATO:PERSONA] di Stoccolma, nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e MSL [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 6 del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: ° per il governo svedese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], raettschef, in qualità di agente; ° per il governo ellenico, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalle signore [OSCURATO:PERSONA], avvocato presso lo stesso servizio, e [OSCURATO:PERSONA], collaboratore scientifico specializzato dello stesso servizio, in qualità di agenti; ° per il governo irlandese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor Feichin McDonagh, BL, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], dell' ufficio dell' [OSCURATO:PERSONA]; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 21 febbraio 1995, giunta in cancelleria il 24 febbraio successivo, lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art 6, n. 1, del Trattato. 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un' azione per il pagamento di merci consegnate proposta dalla società britannica MSL [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "MSL") contro la società svedese [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino svedese. 3 [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], convenuti dinanzi al tingsraett di Solna, hanno chiesto che la MSL prestasse una cauzione iudicatum solvi per le spese processuali a norma dell' art. 1 della legge svedese 1980/307. 4 Secondo tale norma, un cittadino straniero non residente in Svezia, o una persona giuridica straniera, che intenda citare un cittadino o una persona giuridica svedese dinanzi a un giudice svedese, deve, se il convenuto lo richiede, prestare una cauzione a garanzia del pagamento delle spese di giudizio alle quali potrebbe essere condannato. L' art. 5 della stessa legge dispone tuttavia che tale obbligo non si applica nei casi previsti da convenzioni internazionali vincolanti per la Svezia. Il decretto governativo 1991/112, sull' esenzione, in determinati casi, degli attori stranieri dall' obbligo di costituire una cauzione per le spese di giudizio, non menziona alcuna convenzione del genere per le persone giuridiche britanniche. 5 Il tingsraett di Solna ha però respinto la domanda diretta al deposito di una cauzione iudicatum solvi, in quanto la legge 1980/307 è in conflitto, su questo punto, con la legge 1992/794, con cui la Svezia ha ratificato la convenzione 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "convenzione di Lugano"), che è stata ratificata anche dal [OSCURATO:PERSONA]. 6 In sede di appello, lo Hovraett della regione della Svea ha confermato tale decisione applicando il principio secondo cui la legge successiva prevale su quella anteriore. Esso ha osservato in particolare che la convenzione di Lugano ha l' effetto di rendere le decisioni giurisdizionali svedesi direttamente esecutive nel [OSCURATO:PERSONA]. 7 [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso allo [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione dello Hovraett della Svea. 8 [OSCURATO:PERSONA], reputando l' esito della controversia dipendente dall' interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l' obbligo imposto ad un attore, che è persona giuridica di diritto britannico, di costituire tale garanzia sia incompatibile con il Trattato di Roma ° e anzitutto con il suo art. 6 (in precedenza, art. 7) ° qualora nessun obbligo corrispondente sia imposto alle persone giuridiche svedesi". 9 Con tale questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se l' art. 6, n. 1, del Trattato osti a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non possa essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato. L' ambito di applicazione dell' art. 6, n. 1, del Trattato 10 Occorre ricordare in via preliminare che l' art. 6, n. 1, prevede quanto segue: "Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità". 11 Occorre quindi verificare dapprima se rientri nel campo di applicazione del Trattato CE una disposizione di uno Stato membro che obblighi le persone giuridiche stabilite in un altro Stato membro a costituire una cauzione iudicatum solvi quando intendano agire in giudizio contro un cittadino del primo Stato o una società ivi stabilita, mentre le persone giuridiche di tale Stato non sono soggette a tale condizione. 12 E' giurisprudenza costante che, anche se, in mancanza di una disciplina comunitaria, spetta all' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, quest' ultimo pone tuttavia dei limiti a tale competenza (sentenze 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 42). Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19). 13 E' giocoforza rilevare che una norma processuale nazionale come quella descritta sopra può incidere sull' attività economica degli operatori di altri Stati membri sul mercato dello Stato di cui trattasi. Essa, pur non essendo destinata di per sé a disciplinare un' attività commerciale, sortisce l' effetto di porre tali operatori in una situazione meno favorevole di quella dei cittadini di tale Stato per quanto riguarda l' accesso ai suoi organi giurisdizionali. Infatti, giacché il diritto comunitario garantisce loro la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune, la possibilità per tali operatori di adire i giudici di uno Stato membro alla pari dei suoi cittadini per risolvere le controversie che possono essere originate dalle loro attività economiche costituisce il corollario di tali libertà. 14 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 ottobre 1993 (cause riunite C-92/92 e C-326/92, [OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I-5145, punto 27), disposizioni legislative nazionali che rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi sono inevitabilmente soggette al principio generale di non discriminazione sancito dall' art. 6, primo comma, del Trattato, senza che sia necessario collegarle alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del Trattato stesso. 15 Occorre quindi dichiarare che una norma processuale civile nazionale come quella di cui alla causa principale rientra nella sfera di applicazione del Trattato ai sensi dell' art. 6, n. 1, ed è soggetta al principio generale di non discriminazione sancito da tale articolo nella misura in cui essa incide, anche indirettamente, sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi. Tale incidenza va paventata in particolare se la cauzione iudicatum solvi viene richiesta in un' azione per il pagamento di merci consegnate. La discriminazione ex art. 6, n. 1, del Trattato 16 L' art. 6 del Trattato, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", richiede la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione. 17 E' chiaro che una norma come quella di cui alla causa principale costituisce una discriminazione diretta in base alla nazionalità. 18 Il governo svedese ritiene tuttavia che il principio di non discriminazione non osti alla condizione di una garanzia da parte di un attore straniero quando la sua eventuale condanna alle spese di giudizio non possa essere eseguita nel suo paese di residenza. In tal caso, la garanzia avrebbe lo scopo di evitare che un attore straniero possa proporre un' azione in giudizio senza correre rischi finanziari in caso di soccombenza. 19 Il governo svedese aggiunge che la legge svedese prevede peraltro varie eccezioni alla condizione della garanzia, connesse al fatto che il convenuto svedese abbia eventualmente la possibilità di ottenere una decisione che autorizzi l' esecuzione nel paese di residenza dell' attore, in particolare attraverso l' applicazione di convenzioni internazionali ratificate dalla Svezia. 20 Tale argomento non può essere accolto. 21 Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 1 luglio 1993, causa C-20/92, Hubbard (Racc. pag. I-3777), il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all' esistenza di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri. 22 Occorre quindi risolvere la questione posta dichiarando che, in una situazione in cui l' azione sia legata all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l' art. 6, n. 1, del Trattato osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non possa essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dai governi svedese, ellenico e irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 21 febbraio 1995, dichiara: In una situazione in cui l' azione sia legata all' esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario, l' art. 6, n. 1, del Trattato CE osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una cauzione iudicatum solvi da parte di una persona giuridica, stabilita in un altro Stato membro, che ha proposto dinanzi a un giudice del primo Stato un' azione contro un suo cittadino o una società ivi stabilita, qualora una condizione del genere non possa essere imposta alle persone giuridiche di tale Stato.
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