CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Terni che aveva escluso l'applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale, sulla quale il ricorrente sollecita una nuova rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità in considerazione della veste di collaboratore di giustizia di per sé non decisiva, e sulla base di una rivisitazione nel merito della gravità del fatto, ugualmente preclusa in questa sede; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il C estensore [OSCURATO:PERSONA].\is dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]