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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34750/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17216/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di prove idonee a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, è diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e comunque riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente valutato tutti gli elementi idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente (si veda da pag. 4 a pag. 8 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la rilevante quantità della sostanza che le modalità della condotta (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato evidenziando l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 9 e 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17216/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza di prove idonee a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, è diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e comunque riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha correttamente valutato tutti gli elementi idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente (si veda da pag. 4 a pag. 8 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la rilevante quantità della sostanza che le modalità della condotta (si veda pag. 9 della sentenza impugnata); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato evidenziando l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente (si veda pag. 9 e 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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