Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21710/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto procuratore DOMENICO A.R.

SECCIA, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile e comunque ritenuto insussistenti i presupposti per raccoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa (e confermata in sede di riesame) con riferimento a fattispecie in materia di usura, in ordine alla quale è stata assolta con sentenza i rrevoca bile.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. In primo luogo, si deduce l'erronea dichiarazione d'inammissibilità per tardività in quanto, per quanto emergerebbe dagli atti processuali, l'istanza di riparazione sarebbe stata depositata non il 24 ottobre 2018, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, bensì il 24 ottobre 2017, cioè nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

2.2. Il giudice della riparazione, poi, nel merito avrebbe comunque ritenuto infondata l'istanza in violazione di legge (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.) e con motivazione viziata, ravvisando la colpa grave della richiedente nel di lei comportamento extraprocedimentale che sarebbe stato argomentato in forza degli esiti di intercettazioni trascritte, il cui contenuto non sarebbe stato valutato dal giudice penale in assenza della relativa acquisizione, che, per la ricorrente non sarebbero stati non riscontrati da altri elementi oltre che non conducenti rispetto all'applicata misura.

Parimenti non considerato sarebbe stato l'atteggiamento reticente delle ritenute persone offese che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto condurre verso l'insussistenza della gravità indiziaria sottesa all'applicata misura cautelare.

3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica e, per il Ministero dell'economia e delle Finanza resistente, l'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Orbene, la Corte territoriale, pur avendo ritenuto inammissibile per tardività l'istanza (primi tre righi di pag. 1) è comunque entrata nel merito della richiesta riparazione, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi in tema di rilevanza (ostativa) delle frequentazioni della richiedente, e ha ritenuto sussistente la condotta ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1.

Il giudice della riparazione, anche in considerazione della sentenza assolutoria, ha difatti argomentato dalla condotta extraprocedimentale della richiedente, come emergente dagli esiti delle intercettate conversazioni tra presenti, sottese tanto alla misura cautelare genetica quanto alla conferma in sede di riesame, intercorse tra lei (la propria madre) e suo padre quando questi era ristretto in carcere in quanto tratto in arresto proprio per la specifica fattispecie in materia di usura.

Trattasi di condotta, caratterizzata perlomeno da colpa grave, sostanziatasi nella messa a disposizione verso il genitore detenuto per il recupero del prestito usurario, poi concretamente attuata dalla richiedente nei confronti della vittima con specifiche richieste.

3.2. A quanto innanzi è appena il caso di aggiungere che correttamente la il giudice della riparazione ha argomentato dagli elementi emergenti dalle comunicazioni tra presenti oggetto di intercettazione e finanche di successiva trascrizione, in quanto ritenute inerenti a registrazioni legittimamente disposte ed eseguite, ancorché non utilizzate dal giudice penale in quanto non prodotte materialmente in quella sede nonostante il consenso delle parti all'acquisizione delle dette trascrizioni.

3.2.1. È principio anche di recente ribadito quello per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234; si vedano, più di recente: Sez. 4, n. 43480 del 12/10/2022, D'Ambrosio, non massimata; Sez. 4, n. 41351 del 15/09/2022, Budrini, non massimata).

3.2.2. A fortiori, deve aggiungersi in questa sede, sono utilizzabili ai fini di cui innanzi le eseguite trascrizioni delle intercettazioni ancorché non utilizzate dal giudice penale, nella specie per la mancata produzione delle stesse in seno al detto processo nonostante l'accordo delle parti, in quanto ritenute inerenti a registrazioni legittimamente disposte ed eseguite.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali.

Per contro, dall'inammissibilità del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non nnassimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettini, in motivazione; Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto procuratore DOMENICO A.R. SECCIA, nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile e comunque ritenuto insussistenti i presupposti per raccoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa (e confermata in sede di riesame) con riferimento a fattispecie in materia di usura, in ordine alla quale è stata assolta con sentenza i rrevoca bile. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. In primo luogo, si deduce l'erronea dichiarazione d'inammissibilità per tardività in quanto, per quanto emergerebbe dagli atti processuali, l'istanza di riparazione sarebbe stata depositata non il 24 ottobre 2018, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, bensì il 24 ottobre 2017, cioè nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria. 2.2. Il giudice della riparazione, poi, nel merito avrebbe comunque ritenuto infondata l'istanza in violazione di legge (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.) e con motivazione viziata, ravvisando la colpa grave della richiedente nel di lei comportamento extraprocedimentale che sarebbe stato argomentato in forza degli esiti di intercettazioni trascritte, il cui contenuto non sarebbe stato valutato dal giudice penale in assenza della relativa acquisizione, che, per la ricorrente non sarebbero stati non riscontrati da altri elementi oltre che non conducenti rispetto all'applicata misura. Parimenti non considerato sarebbe stato l'atteggiamento reticente delle ritenute persone offese che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto condurre verso l'insussistenza della gravità indiziaria sottesa all'applicata misura cautelare. 3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica e, per il Ministero dell'economia e delle Finanza resistente, l'Avvocatura generale dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, pur avendo ritenuto inammissibile per tardività l'istanza (primi tre righi di pag. 1) è comunque entrata nel merito della richiesta riparazione, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi in tema di rilevanza (ostativa) delle frequentazioni della richiedente, e ha ritenuto sussistente la condotta ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. Il giudice della riparazione, anche in considerazione della sentenza assolutoria, ha difatti argomentato dalla condotta extraprocedimentale della richiedente, come emergente dagli esiti delle intercettate conversazioni tra presenti, sottese tanto alla misura cautelare genetica quanto alla conferma in sede di riesame, intercorse tra lei (la propria madre) e suo padre quando questi era ristretto in carcere in quanto tratto in arresto proprio per la specifica fattispecie in materia di usura. Trattasi di condotta, caratterizzata perlomeno da colpa grave, sostanziatasi nella messa a disposizione verso il genitore detenuto per il recupero del prestito usurario, poi concretamente attuata dalla richiedente nei confronti della vittima con specifiche richieste. 3.2. A quanto innanzi è appena il caso di aggiungere che correttamente la il giudice della riparazione ha argomentato dagli elementi emergenti dalle comunicazioni tra presenti oggetto di intercettazione e finanche di successiva trascrizione, in quanto ritenute inerenti a registrazioni legittimamente disposte ed eseguite, ancorché non utilizzate dal giudice penale in quanto non prodotte materialmente in quella sede nonostante il consenso delle parti all'acquisizione delle dette trascrizioni. 3.2.1. È principio anche di recente ribadito quello per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234; si vedano, più di recente: Sez. 4, n. 43480 del 12/10/2022, D'Ambrosio, non massimata; Sez. 4, n. 41351 del 15/09/2022, Budrini, non massimata). 3.2.2. A fortiori, deve aggiungersi in questa sede, sono utilizzabili ai fini di cui innanzi le eseguite trascrizioni delle intercettazioni ancorché non utilizzate dal giudice penale, nella specie per la mancata produzione delle stesse in seno al detto processo nonostante l'accordo delle parti, in quanto ritenute inerenti a registrazioni legittimamente disposte ed eseguite. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali. Per contro, dall'inammissibilità del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non nnassimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettini, in motivazione; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna l
Sentenza Cassazione n. 21710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris