CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 09730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 08/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per i reati loro ascritti; ad entrambi veniva contestato di aver commesso il reato di cui all'art. 65 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, perché sottoposti in virtù del provvedimento numero 1380 del 2003, emesso dal Questore di Potenza in data 13/05/2008, all'obbligo di presentarsi presso la questura di Potenza in occasione delle competizioni agonistiche della A.C. Potenza calcio] contravvenivano alla prescrizione omettendo di presentarsi senza giustificato motivo. Idotenza nelle date 27 marzo 2011; 03 aprile 2011 (per il Lopiano con recidiva semplice); 07 maggio 2011. Ad entrambi veniva altresì contestato il reato di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, in relazione al comma 6, della legge 401 del 1989, poiché sottoposti alla misura del Daspo per la durata di anni tre, giusta provvedimento del Questore di Potenza in data 10/04/2011, in occasione dell'incontro di calcio della squadra del Potenza contro quella del Sant'Angiolese non si presentavano presso la Questura di Potenza per l'apposizione della firma. In data 10 aprile 2011. In data 8 ottobre 2020, la Corte d'appello adita dagli imputati, confermava il provvedimento del giudice di primo grado. 2.Avverso la suddetta pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, trattabili unitamente perché perfettamente sovrapponibili. 3.Nel primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge penale e vizio di motivazione posto che le condotte contestate sarebbero riferibili ad un provvedimento amministrativo illegittimo, in quanto, come emerge dal capo d'imputazione, il provvedimento del Daspo emesso nell'anno 2008 era intervenuto ben 5 anni dopo il provvedimento del Questore emesso nell'anno 2003. 2.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della richiesta applicazione dell'articolo 131-bis, cod. pen., fondata sulla reiterazione di condotte invece non ostative perché commesse nell'arco temporale intercorrente tra i mesi di marzo e aprile 2011 e dopo un lungo ed ininterrotto periodo di rispetto del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, sviluppandosi in assenza della benché minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). r 1-3 t" I ?L La Corte ligattnizt con motivazione approfondita, e intrinsecamente coerente, ha affermato che quanto asserito dai ricorrenti negli atti di gravame non risultava conforme alle emergenze documentali. Sul punto ha evidenziato che all'udienza dell'8 ottobre 2020 il P.G. aveva prodotto il provvedimento nr. 1696 del 2008, emesso in data 13 maggio 2008 dalla Questura di Potenza, ufficio misure di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed il provvedimento nr. 1567 del 2008 emesso in data 13 maggio 2008 dalla Questura di Potenza, ufficio misure di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto da tale deposito era desumibile che il riferimento al provvedimento nr. 1380 del 2003, contenuto nei capi d'imputazione, era frutto di un mero errore materiale. 2.Anche in relazione alla lamentata violazione di legge e vizio di motivazione la Corte territoriale, con ragionamento immune dalle censure denunciate, ha specificato l'impossibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis, cod. pen., tenuto conto della modalità di consumazione delle condotte poste in essere dai due imputati in violazione del divieto imposto dal questore di Potenza, della loro reiterazione nel tempo e della natura del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, facendo corretta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la causa di esclusione citata non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, come nel caso di specie, soprattutto se consumati in un significativo arco temporale in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio (da ultimo Sez. 6, n. 18192 del 20/03/ 2019). 3. Per tali motivi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende punto. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021.