Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 450/1988

ECLI:IT:COST:1988:450
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato in data 17 aprile 1986, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad atti (nota n. 137 del 26 febbraio 1986, nota del 15 marzo 1986) con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano aveva sollecitato le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta iniziale di agibilità e l'autorizzazione per eventuali successive modifiche nella composizione.

Secondo la Provincia ricorrente gli atti impugnati costituirebbero illegittima invasione della sua esclusiva competenza amministrativa in tema di manifestazioni ed attività artistiche locali, riconosciuta dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale (nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e trasferita senza residui con il d.P.R., di attuazione, 1° novembre 1973, n. 691 (art. 2).

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente nei confronti degli atti del Ministro del Turismo e Spettacolo.

Secondo il resistente il potere esercitato trarrebbe fondamento in precise norme dettate a garanzia della solidità economica della ditta (decreto Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153) e del rispetto degli obblighi previdenziali (artt. 10 d. l.vo 16 luglio 1947, n. 708, 15 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420); il potere stesso si esprimerebbe, inoltre, attraverso atti aventi efficacia sull'intero territorio nazionale e, dunque, non tali da interferire con le competenze della Provincia di Bolzano.

Il ricorso deve essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano è titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di "manifestazioni ed attività" artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, di attuazione dello Statuto.

Tale competenza amministrativa concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si producono nel corso delle manifestazioni.

Orbene - con il sollecitare le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione - il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza nella stessa materia.

Di qui la manifesta invasione della competenza provinciale da parte dello Stato, giacché ad esso e particolarmente al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette le domande sollecitate) è riferibile l'attività denunciata (e cioè la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo.

Né vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioè attinente all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi previdenziali.

Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo), complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali è demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

In ogni caso, se l'accertamento e la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio della competenza come sopra ad essa attribuita.

Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla osta, è ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta limitatamente al proprio territorio - vale a dire a enti operanti nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del Governo 26 febbraio 1986) - ma è altrettanto ovvio che per il rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola è competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato in data 17 aprile 1986, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, relativamente ad atti (nota n. 137 del 26 febbraio 1986, nota del 15 marzo 1986) con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano aveva sollecitato le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta iniziale di agibilità e l'autorizzazione per eventuali successive modifiche nella composizione. Secondo la Provincia ricorrente gli atti impugnati costituirebbero illegittima invasione della sua esclusiva competenza amministrativa in tema di manifestazioni ed attività artistiche locali, riconosciuta dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale (nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e trasferita senza residui con il d.P.R., di attuazione, 1° novembre 1973, n. 691 (art. 2). Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente nei confronti degli atti del Ministro del Turismo e Spettacolo. Secondo il resistente il potere esercitato trarrebbe fondamento in precise norme dettate a garanzia della solidità economica della ditta (decreto Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153) e del rispetto degli obblighi previdenziali (artt. 10 d. l.vo 16 luglio 1947, n. 708, 15 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420); il potere stesso si esprimerebbe, inoltre, attraverso atti aventi efficacia sull'intero territorio nazionale e, dunque, non tali da interferire con le competenze della Provincia di Bolzano. Il ricorso deve essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano è titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di "manifestazioni ed attività" artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, di attuazione dello Statuto. Tale competenza amministrativa concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si producono nel corso delle manifestazioni. Orbene - con il sollecitare le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione - il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza nella stessa materia. Di qui la manifesta invasione della competenza provinciale da parte dello Stato, giacché ad esso e particolarmente al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette le domande sollecitate) è riferibile l'attività denunciata (e cioè la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo. Né vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioè attinente all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi previdenziali. Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo), complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali è demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo). In ogni caso, se l'accertamento e la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio della competenza come sopra ad essa attribuita. Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla osta, è ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta limitatamente al proprio territorio - vale a dire a enti operanti nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del Governo 26 febbraio 1986) - ma è altrettanto ovvio che per il rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola è competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 450/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris