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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20452/2026

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amente all’avvocatoGiovanni Panzera da Empoli-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 3871/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/05/2026 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Uditi per le parti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Empoli per la partecontribuente e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleentrate.1.

Andromeda è una società operante nel settore della produzione dienergia elettrica da fonti rinnovabili, avente, sino al 2017, esercizio “acavallo d’anno” (1° luglio-30 giugno).

In particolare, essa è proprietaria didue impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare siti nelcomune di Montalto di Castro (VT).

Tali impianti sono collegati alla reteelettrica nazionale e fruiscono degli incentivi erogati dal Gestore dei servizienergetici (GSE), che prevedono l’erogazione di una “tariffa incentivante”(c.d. [OSCURATO:PERSONA]).

La costruzione dei predetti impianti fotovoltaici èterminata nel corso dell’esercizio 1° luglio 2010-30 giugno 2011, a frontedi un investimento pari a complessivi € 192.937.543,00.2.

Pur in presenza di tale capacità imprenditoriale, la società haritenuto di rientrare nella qualifica di piccola e media impresa (PMI) di cuial d. m. 18 aprile 2006, di recepimento della raccomandazione dellaCommissione europea 2003/361/CE, avendo meno di 250 occupati, unfatturato inferiore a 50 milioni di euro ed un bilancio inferiore ai 43milioni.Allo stesso tempo e per il medesimo fine, la predetta società dichiaranon essere soggetta a controllo altrui, non detenendo, da sola o assiemead altre, il 25% di altra impresa, né essendo detenuta da un medesimogruppo.Più in particolare, al 30 giugno 2011, il capitale sociale di Andromedarisultava interamente detenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., società anch’essaNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte solare.Alla medesima data il capitale di [OSCURATO:SOCIETA] era, a sua volta, detenuto:1) per una quota pari al 54,5% da MetLife [OSCURATO:PERSONA], partnershipdi diritto statunitense avente come oggetto sociale l’effettuazione diinvestimenti “in commodity contracts, tax liens, venture capitalcompanies, and other miscellaneous investing” a sua volta interamentecontrollata da MetLife Inc., società statunitense a capo di uno dei principaligruppi multinazionali operanti nel settore assicurativo e finanziario;2) per una quota pari al 24% da Fondaco SGR, società di gestioneoperante in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliaredi tipo chiuso Fondo PPP Italia;3) per la restante quota del 21,5% da SolEs [OSCURATO:PERSONA], società aresponsabilità limitata di diritto tedesco, anch’essa operante nel settoredella produzione di energia da fonti rinnovabili.In considerazione della tipologia di attività svolta, MetLife Inc.costituisce un “investitore istituzionale”, ossia un gestore professionale delrisparmio.3.

A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate conrisoluzione n. 58/2016 in merito alla fruizione “ora per allora”dell’agevolazione [OSCURATO:PERSONA] e della sua cumulabilità con la“tariffa incentivante” (“conto energia”), Andromeda ha richiesto allaDirezione provinciale I di Milano dell’Agenzia delle entrate il rimborso per iperiodi d’imposta dal 2011 al 2017 dell’IRES e dell’Addizionale dell’IRES(quest’ultima limitatamente ai periodi d’imposta 1° luglio 2011 - 30giugno 2012 e 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013) versate per effetto delmancato godimento della suddetta agevolazione a fronte dell’investimentocomplessivo di € 192 mln. per la costruzione dei descritti impiantifotovoltaici terminata nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2011.In particolare, con tali istanze la Società ha rappresentato che, inrelazione al suddetto investimento, la “componente ambientale”Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026agevolabile ammonta a €.94.074.605,00 come determinata con la “periziatecnica giurata” dell’11 maggio 2017 redatta dallo Studio AssociatoArchitettura Ingegneria HE5 di Pescara, in applicazione dell’“approccioincrementale” ex art. 6, comma quindicesimo, della legge n. 388/2000.Sulla base di tale stima, la Società ha, dunque, proceduto arideterminare l’imponibile IRES relativo al suddetto periodo d’imposta 1°luglio 2010-30 giugno 2011.

In particolare, la Società ha rilevato che,qualora il predetto importo di €.94.074.605,00 fosse stato ricompresso trale “variazioni in diminuzione” nel [OSCURATO:PERSONA]SC 2011, essa avrebbedeterminato una perdita illimitatamente riportabile ex art. 84 del TUIRpari a €.85.011.065,00, con conseguente diritto al rimborso dell’IRES edell’Addizionale dell’IRES in tesi indebitamente versate nei successiviperiodi d’imposta per complessivi €.20.841.166,00.4.

Le due istanze di rimborso IRES ed addizionale IRES hanno avutoesito in provvedimenti di diniego, motivati sulla presenza indiretta diMetLife Inc. nel capitale di Andromeda e sul suo potere di intervento nellaconduzione societaria.I provvedimenti di diniego erano impugnati avanti il giudice diprossimità che ne confermava la legittimità, sull’affermazione essersiprodotto un reticolo di partecipazioni per cui il volere di MetLife Inc. era ingrado di paralizzare e, quindi, gestire in concreto la società contribuente,istante per il rimborso.La sentenza era confermata in appello, donde ricorre per cassazione lasocietà contribuente, affidandosi ad un unico, articolato, motivo didoglianza, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositatomemoria, ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/20261.

Viene proposto unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n, 3 del codice di procedura civile, per violazione efalsa applicazione dell’art. 3, quinto comma, del D.M. 18 aprile 2005 edell’art. 3 delle “Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametridimensionali” di cui all’appendice del medesimo decreto ministeriale,nonché dell’art. 2359 del codice civile, nonché e di conseguenza, dell’art.6, commi da tredicesimo a diciannovesimo, della l. n. 388/2000.Nella sostanza, si critica la sentenza in scrutinio per aver equiparato ilpotere di veto di una partecipante indiretta all’influenza dominante ovverocontrollo, capace di escludere la qualifica di piccola o media impresa ai finidella fruizione del beneficio fiscale qui in controversia.Detto in altri termini, si lamenta siasi ritenuto che la partecipazioneindiretta di MetLife Inc., pur pacificamente qualificato investitoreistituzionale, nel capitale sociale di Andromeda sia in grado di paralizzarele decisioni di quest’ultima, estrinsecandosi in un potere di veto daritenersi equivalente all’influenza dominante di cui all’art. 2359 del codicecivile, incompatibile con lo statuto di piccola e media impresa.Posto ancora diversamente, ed in estrema sintesi, la questione siriduce a verificare se il potere di veto equivalga a influenza dominante exart. 2359 c.c., ai fini dell’esclusione della società contribuente dai beneficifiscali di cui al “[OSCURATO:PERSONA]”, cioè l’art. 6, commi da tredicesimo adiciannovesimo della l. n. 388/2000.1.1.

In via preliminare di rito occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato,ove afferma trattarsi di azione contro una pronuncia “doppia conforme” etesa a sollecitare una revisione nel merito, quindi inammissibile in sede digiudizio di legittimità.

Così non è, vertendosi all’opposto in tema diinterpretazione della disciplina della dell’art. 6 l. n. 388/2000 in rapportoall’art. 2359 c.c., alla luce del quadro eurounitario.

Né è ostativo alladeduzione di un vizio ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice diNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026procedura civile la circostanza di un doppio esito conforme dei gradi dimerito.

L’eccezione di inammissibilità è dunque infondata ed il motivo puòessere scrutinato.2.

Primieramente occorre ricostruire il quadro normativo generale,collocando in posizione di genere a specie la disciplina comunitaria in temadi partecipazioni e controllo societario con la disposizione nazionale cheprevede una notevole agevolazione fiscale, ma in vista di un interessesuperiore, a sua volta eurounitario, qual è la tutela dell’ambiente: sono gliinvestimenti a vantaggio ambientale ad essere agevolati, se peraltro svoltida imprenditori medio piccoli, nel senso che si dirà, proprio per evitareelusioni, ma nel contempo rispettando la libertà di investimento e la tuteladella concorrenza che restano i pilastri dell’ordinamento eurounitario, daporre in comparazione e coordinamento con i diritti fondamentali ed i beniessenziali, quali appunto la tutela dell’ambiente.2.1.

Con un’inversione dell’esegesi tradizionale che procedededuttivamente dalla fonte europea per iscrivervi quella nazionale,conviene muovere dalla seconda per cesellarne la coerenza comunitaria.In questo senso occorre muovere dai requisiti soggettivi della societàbeneficiaria previsti dalla norma interna.

Ai fini della fruizionedell’agevolazione [OSCURATO:PERSONA] il beneficiario dev’essere qualificabilequale “piccola e media impresa”, ai sensi del decreto del Ministro delleAttività Produttive 18 aprile 2005 di “Adeguamento alla disciplinacomunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” concui l’Italia ha recepito i contenuti della Raccomandazione dellaCommissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 “relativa alladefinizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Tale qualifica diPMI sussiste qualora l’impresa – oltre a non superare taluni datidimensionali (qui non in discussione)– presenti carattere di“indipendenza/autonomia”, ossia non risulti né “associata” né “collegata”ad altra impresa, nei sensi che si diranno subito, proprio per evitareNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026elusioni tramite partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale.

Perquanto qui rileva, il Decreto stabilisce, in via generale, che sonoconsiderate “collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguentirelazioni:”[…] “a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza deivoti esercitabili nell’assemblea ordinaria”; tuttavia, detta relazione dicollegamento è esclusa qualora essa intercorra con “investitoriistituzionali”, tra cui vi rientrano “le imprese di assicurazione”, acondizione che detti investitori istituzionali “non intervenganodirettamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione” e,cioè, come precisato dall’apposita Commissione istituita presso il [OSCURATO:PERSONA], non esercitino “un’influenza dominante”sull’altra impresa, “senza che rilevi in modo decisivo l’esercizio dei diritti divoto quale che ne sia la percentuale rispetto al capitale”.3.

Così ricostruito il tessuto normativo, occorre inquadrare il problemanegli assi cartesiani della norma, ovvero la ratio ed il télos che lasostengono, cioè la ragion d’essere della norma, il problema cui vuol darerisposta, e lo scopo della norma, cioè il modo con cui vuol dare risposta aquel problema.

Si tratta cioè di collocare la norma nel contestoermeneutico di cui all’art. 12, secondo comma, delle disp. prel. al codicecivile.L’agevolazione fiscale qui in esame risponde al problema di colmare lalacuna di impianti nel settore di energie rinnovabili e di migliorie degliimpianti produttivi, nel rispetto dell’ambiente.

Il modo scelto per colmaretale lacuna è favorire ed aiutare -defiscalizzando- gli investimenti di piccolie medi imprenditori nel settore delle energie rinnovabili ovvero premiandogli investimenti in adeguamenti produttivi coerenti con la tuteladell’ambiente.

Nello stesso tempo, si vuole evitare che grandi imprenditoriottengano i vantaggi riservati ai piccoli, costruendo e pilotando all’uoposocietà che rispettino i requisiti dimensionali, ma che siano eterodirette daNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026grandi gruppi.

È per questo, dunque, che ai requisiti dimensionali oggettivisi aggiungono i limiti del controllo soggettivo, con ricostruzionetrasparente dell’effettivo controllo.3.1.

Com’è noto, la norma di riferimento è l’art. 2359 del codice civileche, nel diritto tributario, è stata declinata in diverse maniere, proprio conriguardo ai profili elusivi che lo strumento societario può propiziare perspostare l’imposizione fiscale, alterando il principio di capacitàcontributiva.

Ne emerge la costante per cui il controllo richiesto dev’esserepregnante nella conduzione della società, al fine di essere fiscalmenterilevante.In questo senso è stato affermato, anche di recente, che ilcollegamento societario esterno, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c.,richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole daparte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra,non potendo tale influenza desumersi dal solo rapporto di parentela o diaffinità tra i soci delle diverse società; l'accertamento di tale collegamentosocietario non vale, comunque, a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la provarigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da partedella società capogruppo sulle altre consociate, attraverso ladimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzodella loro gestione (cfr. Cass.

T., n. 9260/2026).Peraltro, in caso parallelo, è stato rilevato che in tema di"esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrappostaalla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986- coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concretosvolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove siconvocano le assemblee, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato ostabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con iterzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degliNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; in particolare, quando si tratti disocietà estera controllata da società italiana, lo spostamento effettivopresso la controllante della sede dell'amministrazione della consociatapresuppone un grado di eterodirezione concreta superiore a quella dicontenuto civilistico discendente dall'esercizio delle prerogative di cuiall'art. 2359 c.c., dovendo invece realizzarsi una fattispecie nella quale lasocietà controllante assume i connotati di un vero e proprioamministratore indiretto della controllata, della quale usurpa l'impulsoimprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine allapropria operatività, riducendola ad un mero satellite o dipendenza, ovveroa una struttura non effettiva (cfr. Cass.

T., n. 23842/2025; cfr. anche n.9400/2023).Diversamente è stato detto che in tema di determinazione del redditod'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscaledel "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che,difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesid'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singolecircostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte diun'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento diun'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra)(cfr. Cass.

T., n. 11954/2025).Per profili diversi sulla consistenza del controllo ai fini dell’elusione (deidoveri del datore di lavoro), cfr. altresì Cass.

L., n. 2014/2022.3.2.

Si può desumere un principio ricorrente per cui l’influenzadominante rilevante -in termini generali- nel settore tributario deveconsistere nella capacità di orientare concretamente l’azione societariarichiesto per riconoscere l’esterovestizione.Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026Peraltro, non è escluso il profilo dell’influenza dominante tramitecontrollo indiretto, una forma cioè di intrecci partecipativi e di clausolesocietarie tali da concentrare nelle mani di pochi o di uno le decisionistrategiche gestionali, cioè i caratteri propri del rischio di impresa in cui siconcreta il ruolo dell’imprenditore.Detto diversamente, si può sostenere che il trasferimento disoggettività giuridica, tale da concretare elusione fiscale e trasferimentoindebito del carico tributario in violazione del principio costituzionale dellacapacità contributiva (art. 53 Cost.) si concreta con un’interferenzapropria nel carattere essenziale dell’imprenditore, cioè la direzioneordinaria e straordinaria dell’impresa, con l’assunzione del caratteristicorischio o alea.

È quindi necessaria un’intromissione in queste funzionidelle funzioni imprenditoriali tipiche, concretando un’eterodirezione.L’esame dev’essere condotto caso per caso, analizzando le limitazioniai poteri imprenditoriali ed il conseguente trasferimento ad altri soggetti,con o senza la relativa responsabilità.Va dunque ora posta l’attenzione alla struttura del contribuenterichiedente il beneficio [OSCURATO:PERSONA].4.

Nel caso specifico, il capitale sociale di Andromeda è interamentedetenuto da [OSCURATO:SOCIETA].; a sua volta, il capitale di [OSCURATO:SOCIETA] è detenuto peruna quota pari al 54,5% da MetLife [OSCURATO:PERSONA], a sua voltainteramente controllata da MetLife Inc., società statunitense a capo di unodei principali gruppi multinazionali operanti nel settore assicurativo efinanziario e, per le restanti quote, da due altri soci.

MetLife costituisce un“investitore istituzionale”, ossia un gestore professionale del risparmio; 4)pertanto, ai sensi della richiamata disciplina recata dal Decreto, ancorchéMetLife detenga formalmente, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA], la maggioranza deidiritti di voto esercitabili nell’assemblea di Andromeda, essa puòNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerarsi “collegata” ad Andromeda solo qualora venga accertato cheessa esercita su quest’ultima “un’influenza dominante”.Al proposito lo Statuto di [OSCURATO:SOCIETA] prevede in primis significativemaggioranze qualificate per le decisioni dell’assemblea e, in particolare,che “potranno essere validamente assunte solo ove consti il votofavorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitalesociale” le decisioni concernenti gli “aumenti del capitale sociale” finalizzati“a finanziare Investimenti necessari della società o di società dalla stessacontrollate” (art. 17.2).

Pertanto, con riferimento a tali decisioni, MetLifenon può assumere decisioni senza previo accordo con gli altri soci.Quanto alle decisioni che il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] deveassumere ai fini della gestione delle società partecipate (i.e. l’“eserciziodei diritti di voto da parte della società nell’assemblea dei soci di qualsiasisocietà partecipata”), lo Statuto prevede i seguenti quorum: in lineagenerale, “tre amministratori su cinque” (art. 23.4); 6.2.) “quattroamministratori su cinque” per le materie regolate dall’art. 17.2., tra cui lanomina del quinto amministratore della partecipata, che rivestirà la caricadi Presidente del consiglio di amministrazione.Pertanto, neppure un consigliere di Andromeda può essere nominatoda MetLife.5.

Così circoscritti i rapporti di influenza fra partecipata e partecipanteindiretta, si può rinvenire a favore della seconda una sorta di “veto agaranzia” del proprio investimento, cioè un estremo potere non dicondurre l’azione societaria o di sceglierne le strategie, senzaassumersene la responsabilità, bensì di intervenire per fermare l’azione diuna partecipata (di cui non può nominare gli amministratori) ove vengasconsideratamente pregiudicato il capitale versato da investitoriistituzionali che, a loro volta, per mantenere tale qualifica e offriregaranzie ai soggetti di cui raccolgono i risparmi, devono dare prova diincisività sugli investimenti con cui operano.Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026Come si vede, si tratta di fattispecie complessa che trascende il merocontrollo di influenza dominante di cui all’art. 2359 c.c., per coinvolgereprofili più ampi.

In questo senso, la disciplina interna che esclude dallepercentuali di partecipazione gli investitori istituzionali (purché nonabbiano influenza dominante) dev’essere coordinata con le garanzie chedetti investitori, proprio perché istituzionali, debbono avere negliinvestimenti che finanziano, atteso che si muovono con denaro non loro,ma spesso fornito con raccolta del risparmio o come intermediarifinanziari, soggetti, quindi, alle regole ed ai controlli del mercatofinanziario, tesi a prevenire speculazioni o crack finanziari.Detto in altri termini, la natura di piccole e medie imprese, anche aifini delle esenzioni fiscali previste dal legislatore nazionale, non vienepersa ove siano partecipate anche in misura consistente da investitoriistituzionali, poiché si tratterebbe di limitazione contraria al dirittoeurounitario.

Tale partecipazione, per contro (quale limite), non deveprestarsi all’esercizio di influenza dominante, ovvero in eterodirezione,poiché un tanto concreterebbe l’abuso di diritto ai fini dell’elusione fiscale.Per converso (quale controlimite), la partecipazione consistente diinvestitori istituzionali richiede necessariamente delle garanziedell’investimento, che possono concretarsi in poteri di limitazione o vetosu singole operazioni, ritenute rischiose, eccentriche o contrarie allostatuto.

In questi termini, la partecipazione di investitori istituzionali èfisiologica e coerente con il mercato eurounitario, propizia per lapartecipata che accede ad un più ampio mercato del credito, sicura perl’investitore stesso che dispone di un “freno d’emergenza”, di una clausoladi “veto a garanzia”, necessaria per investire nell’operazione il denaroraccolto con sollecitazione al risparmio, il cui rischio speculativo dev’esserecalmierato.6.

In sintesi, devesi escludere il carattere di influenza dominante dellapartecipante indiretta in Andromeda.

MetLife è investitore istituzionale edNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026il suo potere, indiretto, non si concreta nella conduzione di impresa, mapur estrinsecandosi nell’incisivo potere di veto, ha scopo eminentementedi garanzia, cioè di impedire operazioni dannose o fraudolente in dannodell’investitore di una società di cui non si ha il controllo.

Così intesa,come potere di veto a garanzia, l’influenza della partecipante indiretta nonè tale da costituire posizione dominante capace di escludere l’autonomiaimprenditoriale della contribuente Andromeda.

Quest’impostazione èperaltro coerente con il sistema eurounitario di libertà degli investimenti ecircolazione dei beni, consentendo alle PMI di mantenere la gestioneimprenditoriale, ma di cercare finanziamento anche internazionale e nellesedi istituzionali, cedendo dei poteri di “veto a garanzia” dell’investitore (asua volta per garanzia dei propri investitori), senza perdere la natura diPMI italiane.Ciò è coerente con il decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] 18aprile 2005 di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri diindividuazione di piccole e medie imprese” con cui l’Italia ha recepito icontenuti della Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 “relativa alla definizione dellemicroimprese, piccole e medie imprese”, tenendo conto del ruolo degliinvestitori istituzionali, il cui scopo non è quello di dirigere le imprese (c.d.“fare impresa”), ma di investire in imprese -anche piccole, senzasnaturarle- perché ritenute innovative, meritevoli e redditizie perl’investimento (c.d.

“sollecitazione al risparmio investito”).Può quindi essere espresso il seguente principio di diritto: In tema diagevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da tredicesimo adiciannovesimo, l. n. 388/2000 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), lapartecipazione dominante (diretta o indiretta) che esclude la qualifica diPMI ai sensi del d.m.

Attività produttive 18 aprile 2005, nonché il relativobeneficio fiscale, deve consistere nella capacità di orientare l’azionestrategica imprenditoriale (con la nomina di amministratori o poteriNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026comunque di indirizzo assembleari), non essendo sufficiente un potere diveto dell’investitore istituzionale, teso a garantirlo da azioni eccentriche osconsiderate della controllata di cui non può nominare o revocare gliamministratori.

E ciò in coerenza con la libera circolazione di capitali edinvestimenti e dell’effettività della concorrenza su cui si fonda l’Unioneeuropea, i cui principi devono essere bilanciati nel circoscrivere le ipotesidi elusione fiscale fissate dal legislatore.7.

In definitiva la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dimerito, perché, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato, svolgagli accertamenti in fatto necessari anche in ordine alla sussistenza deirequisiti oggettivi per il godimento dell'agevolazione.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi dicui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocatoGiovanni Panzera da Empoli-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 3871/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/05/2026 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Uditi per le parti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Empoli per la partecontribuente e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleentrate.1. Andromeda è una società operante nel settore della produzione dienergia elettrica da fonti rinnovabili, avente, sino al 2017, esercizio “acavallo d’anno” (1° luglio-30 giugno). In particolare, essa è proprietaria didue impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare siti nelcomune di Montalto di Castro (VT). Tali impianti sono collegati alla reteelettrica nazionale e fruiscono degli incentivi erogati dal Gestore dei servizienergetici (GSE), che prevedono l’erogazione di una “tariffa incentivante”(c.d. [OSCURATO:PERSONA]). La costruzione dei predetti impianti fotovoltaici èterminata nel corso dell’esercizio 1° luglio 2010-30 giugno 2011, a frontedi un investimento pari a complessivi € 192.937.543,00.2. Pur in presenza di tale capacità imprenditoriale, la società haritenuto di rientrare nella qualifica di piccola e media impresa (PMI) di cuial d. m. 18 aprile 2006, di recepimento della raccomandazione dellaCommissione europea 2003/361/CE, avendo meno di 250 occupati, unfatturato inferiore a 50 milioni di euro ed un bilancio inferiore ai 43milioni.Allo stesso tempo e per il medesimo fine, la predetta società dichiaranon essere soggetta a controllo altrui, non detenendo, da sola o assiemead altre, il 25% di altra impresa, né essendo detenuta da un medesimogruppo.Più in particolare, al 30 giugno 2011, il capitale sociale di Andromedarisultava interamente detenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., società anch’essaNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte solare.Alla medesima data il capitale di [OSCURATO:SOCIETA] era, a sua volta, detenuto:1) per una quota pari al 54,5% da MetLife [OSCURATO:PERSONA], partnershipdi diritto statunitense avente come oggetto sociale l’effettuazione diinvestimenti “in commodity contracts, tax liens, venture capitalcompanies, and other miscellaneous investing” a sua volta interamentecontrollata da MetLife Inc., società statunitense a capo di uno dei principaligruppi multinazionali operanti nel settore assicurativo e finanziario;2) per una quota pari al 24% da Fondaco SGR, società di gestioneoperante in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliaredi tipo chiuso Fondo PPP Italia;3) per la restante quota del 21,5% da SolEs [OSCURATO:PERSONA], società aresponsabilità limitata di diritto tedesco, anch’essa operante nel settoredella produzione di energia da fonti rinnovabili.In considerazione della tipologia di attività svolta, MetLife Inc.costituisce un “investitore istituzionale”, ossia un gestore professionale delrisparmio.3. A seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate conrisoluzione n. 58/2016 in merito alla fruizione “ora per allora”dell’agevolazione [OSCURATO:PERSONA] e della sua cumulabilità con la“tariffa incentivante” (“conto energia”), Andromeda ha richiesto allaDirezione provinciale I di Milano dell’Agenzia delle entrate il rimborso per iperiodi d’imposta dal 2011 al 2017 dell’IRES e dell’Addizionale dell’IRES(quest’ultima limitatamente ai periodi d’imposta 1° luglio 2011 - 30giugno 2012 e 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013) versate per effetto delmancato godimento della suddetta agevolazione a fronte dell’investimentocomplessivo di € 192 mln. per la costruzione dei descritti impiantifotovoltaici terminata nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2011.In particolare, con tali istanze la Società ha rappresentato che, inrelazione al suddetto investimento, la “componente ambientale”Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026agevolabile ammonta a €.94.074.605,00 come determinata con la “periziatecnica giurata” dell’11 maggio 2017 redatta dallo Studio AssociatoArchitettura Ingegneria HE5 di Pescara, in applicazione dell’“approccioincrementale” ex art. 6, comma quindicesimo, della legge n. 388/2000.Sulla base di tale stima, la Società ha, dunque, proceduto arideterminare l’imponibile IRES relativo al suddetto periodo d’imposta 1°luglio 2010-30 giugno 2011. In particolare, la Società ha rilevato che,qualora il predetto importo di €.94.074.605,00 fosse stato ricompresso trale “variazioni in diminuzione” nel [OSCURATO:PERSONA]SC 2011, essa avrebbedeterminato una perdita illimitatamente riportabile ex art. 84 del TUIRpari a €.85.011.065,00, con conseguente diritto al rimborso dell’IRES edell’Addizionale dell’IRES in tesi indebitamente versate nei successiviperiodi d’imposta per complessivi €.20.841.166,00.4. Le due istanze di rimborso IRES ed addizionale IRES hanno avutoesito in provvedimenti di diniego, motivati sulla presenza indiretta diMetLife Inc. nel capitale di Andromeda e sul suo potere di intervento nellaconduzione societaria.I provvedimenti di diniego erano impugnati avanti il giudice diprossimità che ne confermava la legittimità, sull’affermazione essersiprodotto un reticolo di partecipazioni per cui il volere di MetLife Inc. era ingrado di paralizzare e, quindi, gestire in concreto la società contribuente,istante per il rimborso.La sentenza era confermata in appello, donde ricorre per cassazione lasocietà contribuente, affidandosi ad un unico, articolato, motivo didoglianza, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositatomemoria, ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Viene proposto unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n, 3 del codice di procedura civile, per violazione efalsa applicazione dell’art. 3, quinto comma, del D.M. 18 aprile 2005 edell’art. 3 delle “Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametridimensionali” di cui all’appendice del medesimo decreto ministeriale,nonché dell’art. 2359 del codice civile, nonché e di conseguenza, dell’art.6, commi da tredicesimo a diciannovesimo, della l. n. 388/2000.Nella sostanza, si critica la sentenza in scrutinio per aver equiparato ilpotere di veto di una partecipante indiretta all’influenza dominante ovverocontrollo, capace di escludere la qualifica di piccola o media impresa ai finidella fruizione del beneficio fiscale qui in controversia.Detto in altri termini, si lamenta siasi ritenuto che la partecipazioneindiretta di MetLife Inc., pur pacificamente qualificato investitoreistituzionale, nel capitale sociale di Andromeda sia in grado di paralizzarele decisioni di quest’ultima, estrinsecandosi in un potere di veto daritenersi equivalente all’influenza dominante di cui all’art. 2359 del codicecivile, incompatibile con lo statuto di piccola e media impresa.Posto ancora diversamente, ed in estrema sintesi, la questione siriduce a verificare se il potere di veto equivalga a influenza dominante exart. 2359 c.c., ai fini dell’esclusione della società contribuente dai beneficifiscali di cui al “[OSCURATO:PERSONA]”, cioè l’art. 6, commi da tredicesimo adiciannovesimo della l. n. 388/2000.1.1. In via preliminare di rito occorre esaminare l’eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato,ove afferma trattarsi di azione contro una pronuncia “doppia conforme” etesa a sollecitare una revisione nel merito, quindi inammissibile in sede digiudizio di legittimità. Così non è, vertendosi all’opposto in tema diinterpretazione della disciplina della dell’art. 6 l. n. 388/2000 in rapportoall’art. 2359 c.c., alla luce del quadro eurounitario. Né è ostativo alladeduzione di un vizio ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice diNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026procedura civile la circostanza di un doppio esito conforme dei gradi dimerito. L’eccezione di inammissibilità è dunque infondata ed il motivo puòessere scrutinato.2. Primieramente occorre ricostruire il quadro normativo generale,collocando in posizione di genere a specie la disciplina comunitaria in temadi partecipazioni e controllo societario con la disposizione nazionale cheprevede una notevole agevolazione fiscale, ma in vista di un interessesuperiore, a sua volta eurounitario, qual è la tutela dell’ambiente: sono gliinvestimenti a vantaggio ambientale ad essere agevolati, se peraltro svoltida imprenditori medio piccoli, nel senso che si dirà, proprio per evitareelusioni, ma nel contempo rispettando la libertà di investimento e la tuteladella concorrenza che restano i pilastri dell’ordinamento eurounitario, daporre in comparazione e coordinamento con i diritti fondamentali ed i beniessenziali, quali appunto la tutela dell’ambiente.2.1. Con un’inversione dell’esegesi tradizionale che procedededuttivamente dalla fonte europea per iscrivervi quella nazionale,conviene muovere dalla seconda per cesellarne la coerenza comunitaria.In questo senso occorre muovere dai requisiti soggettivi della societàbeneficiaria previsti dalla norma interna. Ai fini della fruizionedell’agevolazione [OSCURATO:PERSONA] il beneficiario dev’essere qualificabilequale “piccola e media impresa”, ai sensi del decreto del Ministro delleAttività Produttive 18 aprile 2005 di “Adeguamento alla disciplinacomunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” concui l’Italia ha recepito i contenuti della Raccomandazione dellaCommissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 “relativa alladefinizione delle microimprese, piccole e medie imprese”. Tale qualifica diPMI sussiste qualora l’impresa – oltre a non superare taluni datidimensionali (qui non in discussione)– presenti carattere di“indipendenza/autonomia”, ossia non risulti né “associata” né “collegata”ad altra impresa, nei sensi che si diranno subito, proprio per evitareNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026elusioni tramite partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale. Perquanto qui rileva, il Decreto stabilisce, in via generale, che sonoconsiderate “collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguentirelazioni:”[…] “a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza deivoti esercitabili nell’assemblea ordinaria”; tuttavia, detta relazione dicollegamento è esclusa qualora essa intercorra con “investitoriistituzionali”, tra cui vi rientrano “le imprese di assicurazione”, acondizione che detti investitori istituzionali “non intervenganodirettamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione” e,cioè, come precisato dall’apposita Commissione istituita presso il [OSCURATO:PERSONA], non esercitino “un’influenza dominante”sull’altra impresa, “senza che rilevi in modo decisivo l’esercizio dei diritti divoto quale che ne sia la percentuale rispetto al capitale”.3. Così ricostruito il tessuto normativo, occorre inquadrare il problemanegli assi cartesiani della norma, ovvero la ratio ed il télos che lasostengono, cioè la ragion d’essere della norma, il problema cui vuol darerisposta, e lo scopo della norma, cioè il modo con cui vuol dare risposta aquel problema. Si tratta cioè di collocare la norma nel contestoermeneutico di cui all’art. 12, secondo comma, delle disp. prel. al codicecivile.L’agevolazione fiscale qui in esame risponde al problema di colmare lalacuna di impianti nel settore di energie rinnovabili e di migliorie degliimpianti produttivi, nel rispetto dell’ambiente. Il modo scelto per colmaretale lacuna è favorire ed aiutare -defiscalizzando- gli investimenti di piccolie medi imprenditori nel settore delle energie rinnovabili ovvero premiandogli investimenti in adeguamenti produttivi coerenti con la tuteladell’ambiente. Nello stesso tempo, si vuole evitare che grandi imprenditoriottengano i vantaggi riservati ai piccoli, costruendo e pilotando all’uoposocietà che rispettino i requisiti dimensionali, ma che siano eterodirette daNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026grandi gruppi. È per questo, dunque, che ai requisiti dimensionali oggettivisi aggiungono i limiti del controllo soggettivo, con ricostruzionetrasparente dell’effettivo controllo.3.1. Com’è noto, la norma di riferimento è l’art. 2359 del codice civileche, nel diritto tributario, è stata declinata in diverse maniere, proprio conriguardo ai profili elusivi che lo strumento societario può propiziare perspostare l’imposizione fiscale, alterando il principio di capacitàcontributiva. Ne emerge la costante per cui il controllo richiesto dev’esserepregnante nella conduzione della società, al fine di essere fiscalmenterilevante.In questo senso è stato affermato, anche di recente, che ilcollegamento societario esterno, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c.,richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole daparte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra,non potendo tale influenza desumersi dal solo rapporto di parentela o diaffinità tra i soci delle diverse società; l'accertamento di tale collegamentosocietario non vale, comunque, a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario, che richiede la provarigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da partedella società capogruppo sulle altre consociate, attraverso ladimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzodella loro gestione (cfr. Cass. T., n. 9260/2026).Peraltro, in caso parallelo, è stato rilevato che in tema di"esterovestizione", la nozione di "sede dell'amministrazione" contrappostaalla sede legale - ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986- coincide con quella di sede effettiva, intesa come luogo di concretosvolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove siconvocano le assemblee, dovendo perciò identificarsi nel luogo deputato ostabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con iterzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degliNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; in particolare, quando si tratti disocietà estera controllata da società italiana, lo spostamento effettivopresso la controllante della sede dell'amministrazione della consociatapresuppone un grado di eterodirezione concreta superiore a quella dicontenuto civilistico discendente dall'esercizio delle prerogative di cuiall'art. 2359 c.c., dovendo invece realizzarsi una fattispecie nella quale lasocietà controllante assume i connotati di un vero e proprioamministratore indiretto della controllata, della quale usurpa l'impulsoimprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine allapropria operatività, riducendola ad un mero satellite o dipendenza, ovveroa una struttura non effettiva (cfr. Cass. T., n. 23842/2025; cfr. anche n.9400/2023).Diversamente è stato detto che in tema di determinazione del redditod'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscaledel "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che,difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesid'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singolecircostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte diun'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento diun'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra)(cfr. Cass. T., n. 11954/2025).Per profili diversi sulla consistenza del controllo ai fini dell’elusione (deidoveri del datore di lavoro), cfr. altresì Cass. L., n. 2014/2022.3.2. Si può desumere un principio ricorrente per cui l’influenzadominante rilevante -in termini generali- nel settore tributario deveconsistere nella capacità di orientare concretamente l’azione societariarichiesto per riconoscere l’esterovestizione.Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026Peraltro, non è escluso il profilo dell’influenza dominante tramitecontrollo indiretto, una forma cioè di intrecci partecipativi e di clausolesocietarie tali da concentrare nelle mani di pochi o di uno le decisionistrategiche gestionali, cioè i caratteri propri del rischio di impresa in cui siconcreta il ruolo dell’imprenditore.Detto diversamente, si può sostenere che il trasferimento disoggettività giuridica, tale da concretare elusione fiscale e trasferimentoindebito del carico tributario in violazione del principio costituzionale dellacapacità contributiva (art. 53 Cost.) si concreta con un’interferenzapropria nel carattere essenziale dell’imprenditore, cioè la direzioneordinaria e straordinaria dell’impresa, con l’assunzione del caratteristicorischio o alea. È quindi necessaria un’intromissione in queste funzionidelle funzioni imprenditoriali tipiche, concretando un’eterodirezione.L’esame dev’essere condotto caso per caso, analizzando le limitazioniai poteri imprenditoriali ed il conseguente trasferimento ad altri soggetti,con o senza la relativa responsabilità.Va dunque ora posta l’attenzione alla struttura del contribuenterichiedente il beneficio [OSCURATO:PERSONA].4. Nel caso specifico, il capitale sociale di Andromeda è interamentedetenuto da [OSCURATO:SOCIETA].; a sua volta, il capitale di [OSCURATO:SOCIETA] è detenuto peruna quota pari al 54,5% da MetLife [OSCURATO:PERSONA], a sua voltainteramente controllata da MetLife Inc., società statunitense a capo di unodei principali gruppi multinazionali operanti nel settore assicurativo efinanziario e, per le restanti quote, da due altri soci. MetLife costituisce un“investitore istituzionale”, ossia un gestore professionale del risparmio; 4)pertanto, ai sensi della richiamata disciplina recata dal Decreto, ancorchéMetLife detenga formalmente, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA], la maggioranza deidiritti di voto esercitabili nell’assemblea di Andromeda, essa puòNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerarsi “collegata” ad Andromeda solo qualora venga accertato cheessa esercita su quest’ultima “un’influenza dominante”.Al proposito lo Statuto di [OSCURATO:SOCIETA] prevede in primis significativemaggioranze qualificate per le decisioni dell’assemblea e, in particolare,che “potranno essere validamente assunte solo ove consti il votofavorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitalesociale” le decisioni concernenti gli “aumenti del capitale sociale” finalizzati“a finanziare Investimenti necessari della società o di società dalla stessacontrollate” (art. 17.2). Pertanto, con riferimento a tali decisioni, MetLifenon può assumere decisioni senza previo accordo con gli altri soci.Quanto alle decisioni che il consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] deveassumere ai fini della gestione delle società partecipate (i.e. l’“eserciziodei diritti di voto da parte della società nell’assemblea dei soci di qualsiasisocietà partecipata”), lo Statuto prevede i seguenti quorum: in lineagenerale, “tre amministratori su cinque” (art. 23.4); 6.2.) “quattroamministratori su cinque” per le materie regolate dall’art. 17.2., tra cui lanomina del quinto amministratore della partecipata, che rivestirà la caricadi Presidente del consiglio di amministrazione.Pertanto, neppure un consigliere di Andromeda può essere nominatoda MetLife.5. Così circoscritti i rapporti di influenza fra partecipata e partecipanteindiretta, si può rinvenire a favore della seconda una sorta di “veto agaranzia” del proprio investimento, cioè un estremo potere non dicondurre l’azione societaria o di sceglierne le strategie, senzaassumersene la responsabilità, bensì di intervenire per fermare l’azione diuna partecipata (di cui non può nominare gli amministratori) ove vengasconsideratamente pregiudicato il capitale versato da investitoriistituzionali che, a loro volta, per mantenere tale qualifica e offriregaranzie ai soggetti di cui raccolgono i risparmi, devono dare prova diincisività sugli investimenti con cui operano.Numero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026Come si vede, si tratta di fattispecie complessa che trascende il merocontrollo di influenza dominante di cui all’art. 2359 c.c., per coinvolgereprofili più ampi. In questo senso, la disciplina interna che esclude dallepercentuali di partecipazione gli investitori istituzionali (purché nonabbiano influenza dominante) dev’essere coordinata con le garanzie chedetti investitori, proprio perché istituzionali, debbono avere negliinvestimenti che finanziano, atteso che si muovono con denaro non loro,ma spesso fornito con raccolta del risparmio o come intermediarifinanziari, soggetti, quindi, alle regole ed ai controlli del mercatofinanziario, tesi a prevenire speculazioni o crack finanziari.Detto in altri termini, la natura di piccole e medie imprese, anche aifini delle esenzioni fiscali previste dal legislatore nazionale, non vienepersa ove siano partecipate anche in misura consistente da investitoriistituzionali, poiché si tratterebbe di limitazione contraria al dirittoeurounitario. Tale partecipazione, per contro (quale limite), non deveprestarsi all’esercizio di influenza dominante, ovvero in eterodirezione,poiché un tanto concreterebbe l’abuso di diritto ai fini dell’elusione fiscale.Per converso (quale controlimite), la partecipazione consistente diinvestitori istituzionali richiede necessariamente delle garanziedell’investimento, che possono concretarsi in poteri di limitazione o vetosu singole operazioni, ritenute rischiose, eccentriche o contrarie allostatuto. In questi termini, la partecipazione di investitori istituzionali èfisiologica e coerente con il mercato eurounitario, propizia per lapartecipata che accede ad un più ampio mercato del credito, sicura perl’investitore stesso che dispone di un “freno d’emergenza”, di una clausoladi “veto a garanzia”, necessaria per investire nell’operazione il denaroraccolto con sollecitazione al risparmio, il cui rischio speculativo dev’esserecalmierato.6. In sintesi, devesi escludere il carattere di influenza dominante dellapartecipante indiretta in Andromeda. MetLife è investitore istituzionale edNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026il suo potere, indiretto, non si concreta nella conduzione di impresa, mapur estrinsecandosi nell’incisivo potere di veto, ha scopo eminentementedi garanzia, cioè di impedire operazioni dannose o fraudolente in dannodell’investitore di una società di cui non si ha il controllo. Così intesa,come potere di veto a garanzia, l’influenza della partecipante indiretta nonè tale da costituire posizione dominante capace di escludere l’autonomiaimprenditoriale della contribuente Andromeda. Quest’impostazione èperaltro coerente con il sistema eurounitario di libertà degli investimenti ecircolazione dei beni, consentendo alle PMI di mantenere la gestioneimprenditoriale, ma di cercare finanziamento anche internazionale e nellesedi istituzionali, cedendo dei poteri di “veto a garanzia” dell’investitore (asua volta per garanzia dei propri investitori), senza perdere la natura diPMI italiane.Ciò è coerente con il decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] 18aprile 2005 di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri diindividuazione di piccole e medie imprese” con cui l’Italia ha recepito icontenuti della Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 “relativa alla definizione dellemicroimprese, piccole e medie imprese”, tenendo conto del ruolo degliinvestitori istituzionali, il cui scopo non è quello di dirigere le imprese (c.d.“fare impresa”), ma di investire in imprese -anche piccole, senzasnaturarle- perché ritenute innovative, meritevoli e redditizie perl’investimento (c.d. “sollecitazione al risparmio investito”).Può quindi essere espresso il seguente principio di diritto: In tema diagevolazioni fiscali di cui all’art. 6, commi da tredicesimo adiciannovesimo, l. n. 388/2000 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), lapartecipazione dominante (diretta o indiretta) che esclude la qualifica diPMI ai sensi del d.m. Attività produttive 18 aprile 2005, nonché il relativobeneficio fiscale, deve consistere nella capacità di orientare l’azionestrategica imprenditoriale (con la nomina di amministratori o poteriNumero registro generale 8459/2023Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 20452/2026Data pubblicazione 17/06/2026comunque di indirizzo assembleari), non essendo sufficiente un potere diveto dell’investitore istituzionale, teso a garantirlo da azioni eccentriche osconsiderate della controllata di cui non può nominare o revocare gliamministratori. E ciò in coerenza con la libera circolazione di capitali edinvestimenti e dell’effettività della concorrenza su cui si fonda l’Unioneeuropea, i cui principi devono essere bilanciati nel circoscrivere le ipotesidi elusione fiscale fissate dal legislatore.7. In definitiva la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dimerito, perché, uniformandosi al principio di diritto sopra indicato, svolgagli accertamenti in fatto necessari anche in ordine alla sussistenza deirequisiti oggettivi per il godimento dell'agevolazione.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi dicui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20452/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris