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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06544/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29000/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.2372/2017 depositata il 02/05/2017.

Non essendo stata richiesta la decisione nel termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e va dichiarata l’estinzione, ponendo le spese a carico di chi vi ha dato causa.L’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 .

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 07/03/2024 Il consigliere d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29000/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.2372/2017 depositata il 02/05/2017. Non essendo stata richiesta la decisione nel termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e va dichiarata l’estinzione, ponendo le spese a carico di chi vi ha dato causa.L’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16 . P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/03/2024 Il consigliere d
Decreto Cassazione n. 06544/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris