CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 23866/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18711/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], P.[OSCURATO:PERSONA] , N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 628/2022,depositata il 19/05/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale si ordinava ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di €. 99.783,10, oltre interessi convenzionali dal 01.12.2012 al saldo. A sostegno della loro pretesa, i fratelli Filiaci esponevano che con scrittura privata stipulata tra le parti in data 31.12.2001 essi prestavano ad Alessandrini una somma di denaro dell'importo di attuali €. 77.468,53 (150.000.000 di vecchie Lire), pattuendo un interesse posticipato annuo del 10%, da corrispondere alla scadenza di ogni annualità fino alla risoluzione della scrittura; alla scrittura venivano allegate cambiali di corrispondente valore a titolo di garanzia. Alessandrini restituiva la somma complessiva di €. 55.731,11; protestati taluni assegni, cessato ogni pagamento da parte del debitore e rimasta senza séguito la diffida ad adempiere, i fratelli Filiaci si rivolgevano all’Autorità giudiziaria per la regolarizzazione della posizione debitoria. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto ingiuntivo e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accertata l'usurarietà del tasso del 10% pattuito con la menzionata scrittura privata, in riferimento alla categoria dell’operazione di mutuo tra quelle individuate dal Ministero del Tesoro per la rilevazione dei tassi-soglia, dichiarava la nullità della clausola sugli interessi convenzionali, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, tenuto conto dei pagamenti effettuati dall’Alessandrini documentati in atti, condannava l'opponente al pagamento del residuo importo di €. 907,49 a titolo di sorte capitale e parti opposte alla restituzione delle cambiali a suo tempo consegnate in garanzia. 2. Albano e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la pronuncia innanzi alla Corte d'Appello di Ancona che, in accoglimento del gravame e in parziale modifica della sentenza impugnata, con sentenza n. 628/2022, riteneva valida la clausola di previsione degli interessi convenzionali contenuta nella scrittura privata del 31.12.2001; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dei fratelli Filiaci della complessiva somma di €. 99.783,10, detratto l’importo di €. 21.737,42 già versato in esecuzione dell’ordinanza di parziale esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi convenzionali dalla data di proposizione dell’azione originaria al saldo. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: -sulla base della classificazione contenuta nei Decreti M inisteriali vigenti ratione temporis, e sulla base del contenuto della scrittura privata del 13.12.2001, il rapporto dedotto in giudizio non può che essere ricondotto alla categoria residuale «altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine»(categoria 8), non già a quella del mutuo: lo si deduce sia dal carattere residuale testualmente riconosciuto da tutti i [OSCURATO:PERSONA] dal 1996 al 2001,sia perché il D.M. del 23 agosto 2001 chiarisce che le operazioni di finanziamento chirografario debbano essere segnalate nella categoria di «altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine»; - i l tenore letterale del chiarimento contenuto nel Decreto Ministeriale consente di affermare che nella categoria in esame rientrano tre diverse tipologie di operazioni, e cioè : i finanziamenti chirografari; quelli che prevedono l'erogazione in due o più momenti; quelli aventi un piano di ammortamento che prevede il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito; -da tali conclusioni deriva che il tasso convenzionalmente fissato nella scrittura privata del 31.12.2001 è notevolmente inferiore rispetto a quello previsto come tasso soglia per tutto il periodo di riferimento; - non può dirsi neanche accertata un'ipotesi di usura soggettiva, posto che nulla è stato allegato dell'appellato né in merito alla difficoltà economica in cui versava il soggetto finanziato, né con riguardo alla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della suddetta sentenza affidato a due motivi, contrastato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente veniva ammesso, in via anticipata e provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione delle regole ermeneutiche e violazione di norme di diritto per omessa motivazione. La sentenza d'appello viene censurata nella parte in cui ha riformato integralmente la sentenza di primo grado ritenendo che la scrittura intercorsa tra le parti rientri nella categoria di «altri finanziamenti» anziché « mutui » , con conseguente applicazione di un diverso tasso di riferimento per la determinazione dell'usura. A giudizio del ricorrente, invece, le operazioni indicate esemplificativamente nelle Istruzioni della Banca d'Italia nulla hanno a che vedere con la scrittura intercorsa tra le parti ed oggetto del giudizio. A tanto si aggiunge un argomento letterale, sul quale la Corte d'appello ha omesso di motivare: i [OSCURATO:PERSONA] trimestrali di rilevamento del tasso medio riferiscono tale forma di finanziamento («altri finanziamenti») alle sole banche e agli intermediari non bancari: non, dunque, ai rapporti tra privati. Inoltre, da un'interpretazione sistematica – anche questa omessa dal giudice di seconde cure - dei due atti amministrativi ( « Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio» e « Decreti ministeriali trimestrali») emerge che il Ministero del Tesoro ha inteso riservare i tassi più elevati ai finanziamenti effettuati dalle banche ed intermediari non bancari, che però non possono trovare applicazione tra soggetti privati. 2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 1815, comma 2, cod. civ.; erronea qualificazione giuridica del contratto. A giudizio del ricorrente ha errato la Corte d'Appello allorquando ha escluso che il contratto intercorso fra le parti possa configurarsi quale mutuoin quanto finanziamento chirografario. In tal modo, ha trascurato elementi di fatto accertati in giudizio dai quali emerge che: il finanziamento nel caso di specie è avvenuto attraverso il conseguimento della consegna reale della somma; nulla specifica il codice civile in merito alle qualità soggettive dei contraenti, tra cui rientrano anche i privati; che a garanzia della restituzione sono state rilasciate cambiali consegnate dall’Alessandrini ai fratelli Filiaci; sebbene il capitale potesse essere restituito in un'unica soluzione, erano previste rate annuali di rimborso degli interessi; non vi è alcuna previsione di durata nella scrittura de qua. Con particolare riferimento all'elemento soggettivo, il ricorrente sottolinea come la qualificazione del soggetto che eroga la somma sia rilevante e determinante al fine di stabilire la categoria di operazione il tasso di usura e non può essere disattesa. In effetti, come emerge dal Decreto trimestrale (G.U. 28.09.2001), il tasso medio di usura su base annua per la categoria dei crediti personali e altri finanziamenti se effettuati dalle banche alle famiglie prevede il tasso medio di usura nella misura del 10,54%; se effettuato dagli intermediari non bancari alle famiglie prevede il tasso medio di usura su base annua nella misura del 20,96%; di contro, nel caso del mutuo il tasso medio è di 6,28% aumentato della metà ai fini della determinazione degli interessi usurari, cioè 9,42%, rispetto al 10% di interessi annui pattuiti nella scrittura privata del 31.10.2001. Infine, vi è un'enorme sproporzione tra gli interessi legali e l'interesse del 10% convenuto nella scrittura privata: dalle circostanze di fatto provate in causa emerge la prova dell'esistenza di difficoltà economiche dell’Alessandrini da intendersi come carenza anche solo momentanea di liquidità. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la pronuncia per aver male inquadrato il rapporto di finanziamento e per avere di conseguenza escluso l’usurarietà oggettiva del tasso di interessi convenzionalmente stabilito (è invece del tutto generico il riferimento all’usura soggettiva, che è stata motivatamente esclusa dalla Corte del merito). Essi sono fondati nei termini che si vengono ad esporre. 3.1. La questione giuridica sollevata da gli appellanti investe l’individuazione della corretta categoria cui ricondurre il «finanziamento»oggetto di causa: questione che assume importanza per la determinazione del diverso limite, riferibile alle dette operazioni, «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996), giacché i Decreti M inisteriali di rilevazione del TEGM indicano soglie diverse per i mutui rispetto a gli «altri finanziamenti». 3.2. Preme ricordare che la legge n. 108 del 1996 ha novellato l'art. 644 del codice penale , stabilendo che è punito con la reclusione «chiunque» si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, interessi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. La legge stabilisce che gli interessi sono usurari o quando superano il limite determinato dal Ministero dell'Economia sulla base dell'art. 2 della stessa (usura c.d. oggettiva o in astratto) ovvero quando, benché inferiori a tale limite, chi li dà o li promette si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ed il tasso convenuto risulti comunque sproporzionato rispetto alla controprestazione, considerando le caratteristiche della fattispecie concreta ed il tasso medio di operazioni simili (usura c.d. soggettiva o in concreto). Il giudice civile resta, dunque, vincolato all’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive previste dall’art. 644 cod. pen. per ritenere il finanziamento accordato a condizioni usurarie; mentre, in relazione alla previsione di cui all’art. 644, comma 3, primo periodo,cod. pen., lo stato di bisogno dell’usurato e l’approfittamento di tale stato dall’altra parte rileveranno solo nel caso in cui il tasso- soglia oggettivo non sia superato. Le conseguenze civili dell'usura sono, poi, determinate dall'art. 4 della legge n. 108 del 1996, che — attraverso la novella del 2° comma dell'art. 1815 cod. c iv . — commina la nullità della clausola che determina gli interessi usurari, e la non debenza di qualsivoglia interesse. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenutanell’art. 2 della legge n. 108 del 1996, mentre le Istruzioni di Banca d’Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. [OSCURATO:PERSONA] di Banca d’Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell’art. 644 cod. p en ., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Sez. 2, Ordinanza n. 29501 del 2023 , Rv. 669298 - 01 ; Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la «centralità sistematica»della norma penale , in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e,quindi, anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Ed invero, se è manifestata l’esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644 cod. p en ., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. 3.3. L'art. 2, comma 2, leggen. 108 del 1996 ( alla quale rimanda la norma penale sopra riportata) prevede la classificazione delle operazioni accorpate per categorie omogenee (con riferimento alle quali debba poi rilevarsi trimestralmente il [OSCURATO:PERSONA] – ‘TEGM’: art. 2, comma 1), da effettuarsi annualmente con Decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie. Il D.M. 21.09.2001 — vigente fino al 31.12.2001, data della stipula del contratto che qui interessa, e quindi allo stesso applicabile - enucleava, come distinte categorie, tra le altre quella dei «mutui» (categoria 9) e quella degli «altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine» (categorie 4 e 5). Si tratta, dunque, di una classificazione di operazioni economiche effettuata da fonti secondarie allo scopo di determinare con criteri omogenei i tassi-soglia degli interessi, non necessariamente coincidente con le qualificazioni civilistiche delle operazioni finanziarie, chiaramente ritagliata sui rapporti finanziari intercorrenti tra istituti di credito ovvero intermediari non bancari e i loro clienti. Secondo l’orientamento di questa Corte, deve esservi simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione (Cass. Sez. U. 2018, n. 16303, cit.): l’abbinamento tra i tassi-soglia e le categorie omogenee definite dai [OSCURATO:PERSONA] non può, cioè,esimere il giudice del merito dal compito di identificare –secondo criteri civilistici - la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicito nella valutazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell'art. 2, comma 4, legge n. 108 cit. Posto che nella fattispecie si tratta di verificare se l'operazione di finanziamento intercorsa tra i fratelli Filiaci e il ricorrente sia da ricondurre all'una o all'altra delle categorie che qui vengono in esame («mutui» o «altri finanziamenti»),è da ritenere che, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con D ecreto M inisteriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l'interprete debba procedere a individuare i profili di omogeneità che l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l'inclusione del prestito preso in esame in questa o in quella classe di operazioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22380 del 06/09/2019, Rv. 655288 - 01). In altri termini, il procedimento qualificatorio demandato al giudice del merito deve prendere le mosse da lle caratteristiche del contratto secondo le categorie civilistiche, e non già dall'inclusione in una categoria specificamente rivolta a banche ed intermediari. Nel caso che ci occupa, avvalendosi delle Istruzioni di Banca d’Italia (pubblicate in G.U. n. 195 del 23.08.2001) , la Corte d’Appello ha risposto alla questione portata al suo esame dai fratelli Filiaci nel senso che il rapporto dedotto in giudizio non può che essere ricondotto alla categoria residuale degli «altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine». La Corte distrettuale è giunta a tale conclusione «per esclusione», mancando di volta in volta nel rapporto dedotto in giudizio taluni degli elementi caratteristici delle categorie amministrative prese in considerazione: ha, quindi,escluso il prestito personale, in quanto le parti non hanno previsto il rimborso della somma erogata mediante piano di ammortamento; diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure ha,altresì, escluso il mutuo, sia perché il finanziamento di cui si discute non è assistito da garanzia reale, sia perché non è previsto un rimborso tramite pagamento di rate comprensive di interessi e capitale (v. sentenza p. 6 1° e 2° capoverso); ha escluso, infine, la rilevanza della provenienza dell’operazione considerata, se da privati, banche ovvero intermediari non bancari, in quanto dalla lettura complessiva dei richiamati decreti non si evincerebbero indicazioni univoche in tal senso (v. sentenza p. 4, 1° capoverso). Conclude la Corte, quindi, che il rapporto rientra nella categoria «altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine», sia in forza del carattere testualmente residuale riconosciuto dalla descrizione della categoria 8 da tutti i decreti ministeriali emessi dal 1996 al 2001, sia perché le Istruzioni di Banca d’Italia contenute nel comunicato del 23.08.2001 riconducono nella categoria 8 i finanziamenti chirografari. Da tale inquadramento il giudice di seconde cure trae la conclusione che il tasso di interessi annui convenzionalmente fissato nella scrittura del 31.12.2001 (10%) sia notevolmente inferiore rispetto a quello previsto come tasso soglia per tutto il periodo di riferimento; senza, peraltro, specificare a quale delle due categorie, e quindi dei due tassi soglia previsti dal DM 21.09.2001, intendesse fare riferimento: se alla categoria 4, comprendente finanziamenti effettuati dalle banche alle famiglie (con tasso pari al 10,54%), ovvero alla categoria 5, comprendente finanziamenti effettuati da intermediari non bancari alle famiglie (con il diverso tasso pari al 20,96%); tassi di interesse, si ricorda, tutti da aumentare della metà ai fini della determinazione del tasso soglia usurario. 3.4. Alla luce della ricostruzione normativa sopra riportata, il Collegio non condivide l’operazione ermeneutica posta in essere dal giudice di seconde cure, che ha «forzato»le categorie ministeriali e le Istruzioni di Banca d’Italia per potervi sussumere la scrittura privata in esame, come emerge dal fatto che il prestito concesso all’Alessandrini non fosse affatto chirografario, bensì sostenuto da garanzie personali (cambiali), e che le due categorie residuali dei c.d. «altri finanziamenti» sono letteralmente riferite alle banche e ad intermediari non bancari. In sintesi, la qualificazione del rapporto contrattuale secondo le categorie civilistiche tradizionali deve procedere attraverso l’analisi dei contenuti contrattuali alla luce dei parametri menzionati all’art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996, al fine di individuare gli elementi di omogeneità più prossimi tra la scrittura privata del 31.12.2001 e una delle categorie ministerialidi riferimento. Rispetto ai parametri indicati dalla legge riferiti al rapporto controverso, spetta al giudice del merito rinvenire i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, rispetto ai quali assumono rilievo soprattutto: la natura del prestito (si tratta di un negozio tra privati, non tra professionisti quali banche o intermediari non bancari, rispetto al quale dovrebbe essere chiarita l’eventuale funzione di scopo del finanziamento tale da integra re la struttura tipica del negozio, amplia ndone la causa ), nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionalie il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali (cambiali). 3.5. Nonmerita, invece, accoglimento l’ultima censura articolata nel secondo mezzo di gravame in merito all’asserita sussistenza dell’usurarietà soggettiva. La Corte territoriale ha motivato l’esclusione delle difficoltà economiche sul piano probatorio, ritenendo non dimostrata da parte dell’Alessandrini la sproporzione del rapporto sul pianoqualitativo (v. sentenza p. 8, p. 9, 1° e 2° capoverso). 4. La pronuncia merita, dunque, di essere cassata in parte quae il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello che, in applicazione dei principi sopra riportati, provvederà alla corretta qualificazione del rapporto negoziale di cui è causa ai fini dell’individuazione del tasso- soglia di