CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di SIRACUSA Fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, con la sentenza in epigrafe, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] CASSIA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, 56, 575, 582 e 585 cod. pen. (capo 4); 61 n. 2 cod. pen., 4 e 7 I. n. 895 del 1967 (capo 5); 378 cod. pen. (capo 6); 635, secondo comma, n. 1 cod. pen. (capo 7). 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per i reati satellite e, comunque, al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 sett