Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11144/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bergamo confermava la condanna per peculato (art. 314 cod. pen.) di [OSCURATO:PERSONA], in servizio al [OSCURATO:PERSONA] e Radiomobile dei Carabinieri, per essersi appropriato di due monili di valore rinvenuti in un'abitazione presso la quale era in corso una perquisizione giudiziaria.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.M.

Sarai, articola i seguenti quattro motivi di ricorso.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento alla condotta appropriativa.

La perquisizione nell'abitazione di Zarnbelli è cominciata alle 6,15 del mattino del giorno 17 aprile 2013 e si è protratta fino alle ore 9,00.

Di conseguenza, risultando l'imputato impegnato in altra perquisizione in diverso Comune dalle 5,45 alle 6,30 dello stesso giorno, quest'ultimo sarebbe sopravvenuto nell'abitazione di Zambelli ben tre ore dopo l'inizio della perquisizione, senza che alcuno avesse notato durante questo tempo i gioielli.

Se ne sarebbe inoltre impossessato, ancora non visto da alcuno, nonostante la presenza di un gran numero di forze dell'ordine in un appartamento di piccola metratura (60 mq).

2.2. Vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento all'uso della sua macchina personale, il giorno successivo.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato da un copra-oro per vedere i monili, a bordo della sua auto personale.

Questo assunto contrasta con quanto riportato nel registro-presenza firmato dal comandante della caserma, da cui si evince che il pomeriggio del giorno 18 l'imputato usò l'auto di servizio.

D'altronde, quella personale di [OSCURATO:PERSONA] era inutilizzabile perché da tempo guasta.

2.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento agli oggetti materiali dell'appropriazione, non essendoci corrispondenza tra la descrizione dei gioielli fatta dalla persona offesa e quella contenuta nel registro del compra- Oro.

2.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento all'apprezzamento degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.

La circostanza che il ricorrente fosse giunto sul luogo della perquisizione tre ore dopo che questa era cominciata; il fatto che il giorno successivo abbia usato l'auto di servizio; la mancata menzione, nel registro del compra-oro, della collana di diamanti neri la cui scomparsa è stata denunciata dalla persona offesa: tali elementi ostacolano la formazione della prova della responsabilità dell'imputato e destituiscono di fondamento le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali si è fondata in via principale la tesi accusatoria.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è teso a proporre una ricostruzione del fatto alternativa a quella emersa nei due gradi di giudizio di merito.

Reitera inoltre rilievi a cui il giudice dell'appello ha replicato con motivazione tutt'altro che illogica e affatto completa.

Propone, pertanto, censure esulanti dalla cognizione di questa Corte, giudice di sola legittimità, che saranno di seguito affrontate in modo sintetico e congiunto.

2.1. La sentenza della Corte di appello di Brescia ricostruisce, mediante richiamo a testimonianze, la presenza di [OSCURATO:PERSONA], carabiniere confluito insieme alla sua squadra operativa (dopo aver eseguito altra operazione di polizia), la mattina del 17 aprile 2013, nell'appartamento di Zambetti dove era in atto una perquisizione e nella cui camera da letto si trovava un cofanetto al cui interno la compagna dell'indagato aveva, la sera precedente, riposto i preziosi (la cui sottrazione successivamente denunciò).

In particolare, a tal fine, valorizza le dichiarazioni del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle operazioni in corso, che disse di ricordare con sicurezza che l'imputato era entrato in casa, nonché le dichiarazioni del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì i dettagli di un colloquio intercorso con l'imputato e l'esatta localizzazione dello stesso all'interno dell'appartamento.

Quindi, in modo affatto coerente, considera decisiva la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca coniugata con [OSCURATO:PERSONA], la quale spiegò che il marito, il giorno successivo, la condusse, con la sua auto personale, presso un compra-oro; le mostrò una collana la cui puntuale descrizione coincideva con quella fatta dalla persona offesa; le illustrò la provenienza della stessa fornendo particolari che la teste non avrebbe potuto diversamente conoscere; le chiese di vendere la collana; dinnanzi al rifiuto di Bizaj, che nemmeno volle consegnargli la sua carta di identità, si recò personalmente dal compra-oro; qualche giorno dopo, le riferì il prezzo guadagnato dalla vendita.Si sofferma sulla credibilità della testimonianza di Bizaj, per la sua spontaneità e, soprattutto, in ragione dei numerosi riscontri che ha trovato.

Aggiunge che nel registro del compra-oro - localizzato peraltro proprio grazie alle indicazioni della teste - è stata rinvenuta una descrizione non perfettamente coincidente ma largamente sovrapponibile a quella fatta dalla persona offesa, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] e gli estremi della sua carta di identità.

Specifica altresì che da una verifica delle presenze sul lavoro è emerso - e un superiore di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il dato - che gli orari di servizio erano compatibili, nell'ora data, con la sua presenza a Bergamo presso il compra-oro.

2.2. A fronte di un quadro probatorio così solido ed argomentato, nessun rilievo i giudici dell'appello hanno correttamente attribuito alle deduzioni proposte in secondo grado e per parte riproposte nel giudizio di legittimità, volte a rilevare: l'inverosimiglianza della circostanza che nessuno dei presenti alla perquisizione avesse notato la presenza di gioielli e/o la condotta sottrattiva dell'imputato (primo motivo di ricorso); l'impossibilità che, il giorno successivo, il ricorrente avesse usato la sua auto personale per recarsi, senza troppo dare nell'occhio, dal compra-oro, in quanto - come affermato ma non dimostrato - guasta (secondo motivo di ricorso); la mancata perfetta coincidenza tra la descrizione della refurtiva e la descrizione della merce presso il registro del compra-oro (terzo motivo di ricorso).

Di conseguenza, nessuna violazione dei canoni di valutazione probatoria (art. 192 cod. proc. pen.) è configurabile nel caso di specie, essendo stata nei giudizi di merito, per contro, conseguita la prova della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bergamo confermava la condanna per peculato (art. 314 cod. pen.) di [OSCURATO:PERSONA], in servizio al [OSCURATO:PERSONA] e Radiomobile dei Carabinieri, per essersi appropriato di due monili di valore rinvenuti in un'abitazione presso la quale era in corso una perquisizione giudiziaria. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.M. Sarai, articola i seguenti quattro motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento alla condotta appropriativa. La perquisizione nell'abitazione di Zarnbelli è cominciata alle 6,15 del mattino del giorno 17 aprile 2013 e si è protratta fino alle ore 9,00. Di conseguenza, risultando l'imputato impegnato in altra perquisizione in diverso Comune dalle 5,45 alle 6,30 dello stesso giorno, quest'ultimo sarebbe sopravvenuto nell'abitazione di Zambelli ben tre ore dopo l'inizio della perquisizione, senza che alcuno avesse notato durante questo tempo i gioielli. Se ne sarebbe inoltre impossessato, ancora non visto da alcuno, nonostante la presenza di un gran numero di forze dell'ordine in un appartamento di piccola metratura (60 mq). 2.2. Vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento all'uso della sua macchina personale, il giorno successivo. Secondo la ricostruzione accusatoria, il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato da un copra-oro per vedere i monili, a bordo della sua auto personale. Questo assunto contrasta con quanto riportato nel registro-presenza firmato dal comandante della caserma, da cui si evince che il pomeriggio del giorno 18 l'imputato usò l'auto di servizio. D'altronde, quella personale di [OSCURATO:PERSONA] era inutilizzabile perché da tempo guasta. 2.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento agli oggetti materiali dell'appropriazione, non essendoci corrispondenza tra la descrizione dei gioielli fatta dalla persona offesa e quella contenuta nel registro del compra- Oro. 2.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, con riferimento all'apprezzamento degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. La circostanza che il ricorrente fosse giunto sul luogo della perquisizione tre ore dopo che questa era cominciata; il fatto che il giorno successivo abbia usato l'auto di servizio; la mancata menzione, nel registro del compra-oro, della collana di diamanti neri la cui scomparsa è stata denunciata dalla persona offesa: tali elementi ostacolano la formazione della prova della responsabilità dell'imputato e destituiscono di fondamento le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali si è fondata in via principale la tesi accusatoria. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è teso a proporre una ricostruzione del fatto alternativa a quella emersa nei due gradi di giudizio di merito. Reitera inoltre rilievi a cui il giudice dell'appello ha replicato con motivazione tutt'altro che illogica e affatto completa. Propone, pertanto, censure esulanti dalla cognizione di questa Corte, giudice di sola legittimità, che saranno di seguito affrontate in modo sintetico e congiunto. 2.1. La sentenza della Corte di appello di Brescia ricostruisce, mediante richiamo a testimonianze, la presenza di [OSCURATO:PERSONA], carabiniere confluito insieme alla sua squadra operativa (dopo aver eseguito altra operazione di polizia), la mattina del 17 aprile 2013, nell'appartamento di Zambetti dove era in atto una perquisizione e nella cui camera da letto si trovava un cofanetto al cui interno la compagna dell'indagato aveva, la sera precedente, riposto i preziosi (la cui sottrazione successivamente denunciò). In particolare, a tal fine, valorizza le dichiarazioni del maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], responsabile delle operazioni in corso, che disse di ricordare con sicurezza che l'imputato era entrato in casa, nonché le dichiarazioni del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì i dettagli di un colloquio intercorso con l'imputato e l'esatta localizzazione dello stesso all'interno dell'appartamento. Quindi, in modo affatto coerente, considera decisiva la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca coniugata con [OSCURATO:PERSONA], la quale spiegò che il marito, il giorno successivo, la condusse, con la sua auto personale, presso un compra-oro; le mostrò una collana la cui puntuale descrizione coincideva con quella fatta dalla persona offesa; le illustrò la provenienza della stessa fornendo particolari che la teste non avrebbe potuto diversamente conoscere; le chiese di vendere la collana; dinnanzi al rifiuto di Bizaj, che nemmeno volle consegnargli la sua carta di identità, si recò personalmente dal compra-oro; qualche giorno dopo, le riferì il prezzo guadagnato dalla vendita.Si sofferma sulla credibilità della testimonianza di Bizaj, per la sua spontaneità e, soprattutto, in ragione dei numerosi riscontri che ha trovato. Aggiunge che nel registro del compra-oro - localizzato peraltro proprio grazie alle indicazioni della teste - è stata rinvenuta una descrizione non perfettamente coincidente ma largamente sovrapponibile a quella fatta dalla persona offesa, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] e gli estremi della sua carta di identità. Specifica altresì che da una verifica delle presenze sul lavoro è emerso - e un superiore di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il dato - che gli orari di servizio erano compatibili, nell'ora data, con la sua presenza a Bergamo presso il compra-oro. 2.2. A fronte di un quadro probatorio così solido ed argomentato, nessun rilievo i giudici dell'appello hanno correttamente attribuito alle deduzioni proposte in secondo grado e per parte riproposte nel giudizio di legittimità, volte a rilevare: l'inverosimiglianza della circostanza che nessuno dei presenti alla perquisizione avesse notato la presenza di gioielli e/o la condotta sottrattiva dell'imputato (primo motivo di ricorso); l'impossibilità che, il giorno successivo, il ricorrente avesse usato la sua auto personale per recarsi, senza troppo dare nell'occhio, dal compra-oro, in quanto - come affermato ma non dimostrato - guasta (secondo motivo di ricorso); la mancata perfetta coincidenza tra la descrizione della refurtiva e la descrizione della merce presso il registro del compra-oro (terzo motivo di ricorso). Di conseguenza, nessuna violazione dei canoni di valutazione probatoria (art. 192 cod. proc. pen.) è configurabile nel caso di specie, essendo stata nei giudizi di merito, per contro, conseguita la prova della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 11144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris