Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2021

Cassazione n. 36903/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 13.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 483x,c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello ha trascurato di considerare che nel caso in esame l'imputazione riguarda due presunte false affermazioni, quella concernente la circostanza di non aver conseguito redditi per l'anno 2012 e quella di essere l'unico componente del proprio nucleo famigliare, in relazione alla quale il Valente andava assolto, perché il fatto non sussiste; 2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto, mancando la prova che la dichiarazione di cui si sostiene la falsità sia stata presentata presso un ente pubblico, la condotta del prevenuto andava ricondotta al paradigma normativo di cui agli artt 56, 316 ter, c.p.; 3) violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bist c.p.; 4) violazione di legge, in relazione alla determinazione della entità della pena irrogata. 2.2 Con requisitoria scritta del 15.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, in particolare quelli sintetizzati sub n. 2) e sub n. 3), che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono /4:5 considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez.

IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

La corte territoriale, del resto, ha reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarendo che la [OSCURATO:PERSONA]. di cui al capo d'imputazione, è stata presentata, "per il tramite del CAF, all'Ufficio INPS, che sulla base di quanto ivi riportato, rilasciava il modello ISEE con la falsa indicazione reddituale dichiarata dall'imputato, così dovendosi ritenere integrato il contestato reato" (cfr. p. 2).

Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483, c.p.,) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (nel caso in esame il modello ISEE con la falsa indicazione reddituale dichiarata dall'imputato, allo scopo di ottenere una migliore graduatoria per la copertura di un posto a tempo determinato presso un ente pubblico), cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 5365 del 15.1.2018, Rv. 272110) La corte, inoltre, sempre con argomentare immune da vizi evidenziava come, in presenza di tale fattispecie concreta, non sia configurabile la diversa ipotesi di reato, di cui all'art. 316 ter, c.p., in quanto, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di falso previsto dall'art. 483, c.p., resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. Sez. 2, n. 17300 del 24/01/2013, Rv. 255195), circostanza, come si è visto, non sussistente nel caso in esame.

Quanto al motivo di ricorso sintetizzato sub n. 1),, esso appare, da un lato, manifestamente infondato, in quanto il ricorrente trascura che la condotta contestata si presenta come unitaria, consistendo in un'attestazione falsa, dipendente dal contenuto della [OSCURATO:PERSONA], in cui coesistono entrambi i profili relativi alla consistenza del nucleo familiare e del reddito percepito, che non è possibile scomporre artificiosamente; dall'altro generico, poiché il ricorrente non indica, se non, appunto, facendo riferimento a generiche conseguenze sulle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p. (peraltro concesse); sulla particolare tenuità del fatto e sulla determinazione della pena, quale sia il suo interesse concreto a ottenere una parziale pronuncia di assoluzione.

Del tutto reiterativo è, come si è detto, il motivo sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis,. c.p., in presenza di un'articolata e coerente motivazione sul punto (cfr. p. 2), mentre attinente a profili sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616„ c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 13.3.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 483x,c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello ha trascurato di considerare che nel caso in esame l'imputazione riguarda due presunte false affermazioni, quella concernente la circostanza di non aver conseguito redditi per l'anno 2012 e quella di essere l'unico componente del proprio nucleo famigliare, in relazione alla quale il Valente andava assolto, perché il fatto non sussiste; 2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto, mancando la prova che la dichiarazione di cui si sostiene la falsità sia stata presentata presso un ente pubblico, la condotta del prevenuto andava ricondotta al paradigma normativo di cui agli artt 56, 316 ter, c.p.; 3) violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bist c.p.; 4) violazione di legge, in relazione alla determinazione della entità della pena irrogata. 2.2 Con requisitoria scritta del 15.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, innanzitutto ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su motivi, in particolare quelli sintetizzati sub n. 2) e sub n. 3), che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta), devono /4:5 considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). La corte territoriale, del resto, ha reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarendo che la [OSCURATO:PERSONA]. di cui al capo d'imputazione, è stata presentata, "per il tramite del CAF, all'Ufficio INPS, che sulla base di quanto ivi riportato, rilasciava il modello ISEE con la falsa indicazione reddituale dichiarata dall'imputato, così dovendosi ritenere integrato il contestato reato" (cfr. p. 2). Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483, c.p.,) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (nel caso in esame il modello ISEE con la falsa indicazione reddituale dichiarata dall'imputato, allo scopo di ottenere una migliore graduatoria per la copertura di un posto a tempo determinato presso un ente pubblico), cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 5365 del 15.1.2018, Rv. 272110) La corte, inoltre, sempre con argomentare immune da vizi evidenziava come, in presenza di tale fattispecie concreta, non sia configurabile la diversa ipotesi di reato, di cui all'art. 316 ter, c.p., in quanto, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di falso previsto dall'art. 483, c.p., resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. Sez. 2, n. 17300 del 24/01/2013, Rv. 255195), circostanza, come si è visto, non sussistente nel caso in esame. Quanto al motivo di ricorso sintetizzato sub n. 1),, esso appare, da un lato, manifestamente infondato, in quanto il ricorrente trascura che la condotta contestata si presenta come unitaria, consistendo in un'attestazione falsa, dipendente dal contenuto della [OSCURATO:PERSONA], in cui coesistono entrambi i profili relativi alla consistenza del nucleo familiare e del reddito percepito, che non è possibile scomporre artificiosamente; dall'altro generico, poiché il ricorrente non indica, se non, appunto, facendo riferimento a generiche conseguenze sulle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p. (peraltro concesse); sulla particolare tenuità del fatto e sulla determinazione della pena, quale sia il suo interesse concreto a ottenere una parziale pronuncia di assoluzione. Del tutto reiterativo è, come si è detto, il motivo sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis,. c.p., in presenza di un'articolata e coerente motivazione sul punto (cfr. p. 2), mentre attinente a profili sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616„ c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i