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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 21345/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23384/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 12864/2021depositata il 21/02/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. coop.

Agricola propone ricorso per revocazione nei confronti dell’ordinanza n. 5601 depositata il 21 febbraio 20 22 da questa Suprema Corte, Sezione sesta-seconda, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3702, depositata il 29 ottobre 2020 dalla Corte d’appello di Napoli.

La ricorrente narra che la causa, originata da un decreto ingiuntivo per una fornitura di merce, era approdata in Cassazione, avendo essa proposto due motivi, il primo riguardante la motivazione insanabilmente contraddittoria, apparente, incomprensibile ed illogica ed il secondo attinente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Nella resistenza di controparte, la [OSCURATO:SOCIETA], la Suprema Corte aveva statuito l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata, per un verso, aveva sostenuto la sufficienza della motivazione e negato che fosse stato omesso l’esame di un fatto storico.

Per altro verso, aveva affermato l’impossibilità di evocare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per chi fosse stato attinto da una “doppia conforme”, in mancanza della prova che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado fossero diverse da quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello.

Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unica censura, la ricorrente “impugna per revocazione la predetta ordinanza, laddove la Corte incorreva in un errore di fatto risultante dagli atti di causa, in quanto la decisione si fondava sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e cioè che il difetto di specificità del motivo era stato sopperito con le argomentazioni avanzate con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., con argomentazione pertanto che, ovviamente non poteva essere stata un punto controverso sul quale l’ordinanza ebbe a pronunciare, in quanto successiva al deposito della predetta memoria, con la quale era stato dimostrato come già in ricorso la società ricorrente avesse ottemperato all’onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e di quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto del gravame, per dimostrarne la diversità”. 1.a) [OSCURATO:PERSONA]. coop.

Agricola a fferma , in sostanza, contrariamente a quanto statuito nell’ordinanza impugnata , di aver ottemperato al predetto onere fin dal ricorso, riportando le ragioni di fatto contenute nella sentenza di appello e dimostrando la loro differenza rispetto alla decisione di primo grado: quest’ultima avrebbe completamente omesso di pronunziarsi sull’eccezione di mancata produzione delle scritture contabili del 2012, mentre i giudici del gravame avrebbero “erroneamente fatto riferimento alle scritture contabili unilaterali come i registri fatture, o forse alle schede contabili del 2010 e del 2011, senza nulla argomentare sulla eccepita mancanza delle schede contabili cliente del 2012”. 2) Il ricorso per revocazione è inammissibile. 2.a) Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errorerevocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice delfatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi il vizio denunciato nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di unfatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

Inoltre, il fatto non deve costituire un punto controverso su cui il provvedimento si è pronunziato (Sez.

U, n. 26022 del 30 ottobre 2008; Sez. 6-5, n. 11202 dell’8 maggio 2017). 2.b) Va intanto rilevato come la ricorrente si sia lamentata – ai fini che qui interessano – che entrambi i giudici di merito abbiano omesso di prendere posizione sull’eccepita carenza delle schede contabili clienti dell’anno 2012.

Sotto questo profilo (pur dando atto, al contrario di quanto ritenuto nell’ordinanza revocanda, di un generico impianto motivazionale non collimante da parte dei due giudici di merito), mancherebbe un sostanziale profilo distintivo nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado.

Il ricorso per cassazione non contiene d’altronde una chiara e lineare prospettazione dei fatti di causa e soprattutto della differente impostazione in tesi seguita nei giudizi di merito, al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati.

In ogni caso, anche a voler accedere alla prospettazione della ricorrente, il vizio denunciato non sarebbe decisivo.

Infatti, i giudici di merito, in relazione alla consegna della merce, hanno attribuito rilievo imprescindibile alla testimonianza Gimelli, sicché la dedotta omissione non ha giocato alcun ruolo decisivo anche nell’ambito del provvedimento revocando.

Invero, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa (Sez. 2, n. 8051 del 23 aprile 2020; Sez. 2, n. 6881 del 24 marzo 2014).

In altri termini, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale traerrore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità edecisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'erroredi fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica (Sez. 1, n. 6038 del 29 marzo 2016). 2.c) Nella specie, la consegna della merce era stata confermata dal teste, che aveva dichiarato di aver sempre tenuto personalmente i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sicché la produzione delle scritture contabili da parte di [OSCURATO:SOCIETA] – con la sua presunzion e ex art.2710 c.c. –non sarebbe stata comunque decisiva dal punto di vista probatorio. 2.d) D’altra parte, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca comeerrore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile comeerrore di giudizio (Sez. 1, n. 5326 del 21 febbraio 2023; Sez. 3, n. 10040 del 29 marzo 2022).

La memoria depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., non è idonea a modificare il quadro testé esposto.

Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in mancanza di attività difensiva da parte della intimata [OSCURATO:SOCIETA].

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23384/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 12864/2021depositata il 21/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. coop. Agricola propone ricorso per revocazione nei confronti dell’ordinanza n. 5601 depositata il 21 febbraio 20 22 da questa Suprema Corte, Sezione sesta-seconda, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3702, depositata il 29 ottobre 2020 dalla Corte d’appello di Napoli. La ricorrente narra che la causa, originata da un decreto ingiuntivo per una fornitura di merce, era approdata in Cassazione, avendo essa proposto due motivi, il primo riguardante la motivazione insanabilmente contraddittoria, apparente, incomprensibile ed illogica ed il secondo attinente all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Nella resistenza di controparte, la [OSCURATO:SOCIETA], la Suprema Corte aveva statuito l’inammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata, per un verso, aveva sostenuto la sufficienza della motivazione e negato che fosse stato omesso l’esame di un fatto storico. Per altro verso, aveva affermato l’impossibilità di evocare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per chi fosse stato attinto da una “doppia conforme”, in mancanza della prova che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado fossero diverse da quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con l’unica censura, la ricorrente “impugna per revocazione la predetta ordinanza, laddove la Corte incorreva in un errore di fatto risultante dagli atti di causa, in quanto la decisione si fondava sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e cioè che il difetto di specificità del motivo era stato sopperito con le argomentazioni avanzate con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., con argomentazione pertanto che, ovviamente non poteva essere stata un punto controverso sul quale l’ordinanza ebbe a pronunciare, in quanto successiva al deposito della predetta memoria, con la quale era stato dimostrato come già in ricorso la società ricorrente avesse ottemperato all’onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e di quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto del gravame, per dimostrarne la diversità”. 1.a) [OSCURATO:PERSONA]. coop. Agricola a fferma , in sostanza, contrariamente a quanto statuito nell’ordinanza impugnata , di aver ottemperato al predetto onere fin dal ricorso, riportando le ragioni di fatto contenute nella sentenza di appello e dimostrando la loro differenza rispetto alla decisione di primo grado: quest’ultima avrebbe completamente omesso di pronunziarsi sull’eccezione di mancata produzione delle scritture contabili del 2012, mentre i giudici del gravame avrebbero “erroneamente fatto riferimento alle scritture contabili unilaterali come i registri fatture, o forse alle schede contabili del 2010 e del 2011, senza nulla argomentare sulla eccepita mancanza delle schede contabili cliente del 2012”. 2) Il ricorso per revocazione è inammissibile. 2.a) Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errorerevocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice delfatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi il vizio denunciato nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di unfatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Inoltre, il fatto non deve costituire un punto controverso su cui il provvedimento si è pronunziato (Sez. U, n. 26022 del 30 ottobre 2008; Sez. 6-5, n. 11202 dell’8 maggio 2017). 2.b) Va intanto rilevato come la ricorrente si sia lamentata – ai fini che qui interessano – che entrambi i giudici di merito abbiano omesso di prendere posizione sull’eccepita carenza delle schede contabili clienti dell’anno 2012. Sotto questo profilo (pur dando atto, al contrario di quanto ritenuto nell’ordinanza revocanda, di un generico impianto motivazionale non collimante da parte dei due giudici di merito), mancherebbe un sostanziale profilo distintivo nella motivazione delle sentenze di primo e secondo grado. Il ricorso per cassazione non contiene d’altronde una chiara e lineare prospettazione dei fatti di causa e soprattutto della differente impostazione in tesi seguita nei giudizi di merito, al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati. In ogni caso, anche a voler accedere alla prospettazione della ricorrente, il vizio denunciato non sarebbe decisivo. Infatti, i giudici di merito, in relazione alla consegna della merce, hanno attribuito rilievo imprescindibile alla testimonianza Gimelli, sicché la dedotta omissione non ha giocato alcun ruolo decisivo anche nell’ambito del provvedimento revocando. Invero, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa (Sez. 2, n. 8051 del 23 aprile 2020; Sez. 2, n. 6881 del 24 marzo 2014). In altri termini, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale traerrore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità edecisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'erroredi fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica (Sez. 1, n. 6038 del 29 marzo 2016). 2.c) Nella specie, la consegna della merce era stata confermata dal teste, che aveva dichiarato di aver sempre tenuto personalmente i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sicché la produzione delle scritture contabili da parte di [OSCURATO:SOCIETA] – con la sua presunzion e ex art.2710 c.c. –non sarebbe stata comunque decisiva dal punto di vista probatorio. 2.d) D’altra parte, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca comeerrore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile comeerrore di giudizio (Sez. 1, n. 5326 del 21 febbraio 2023; Sez. 3, n. 10040 del 29 marzo 2022). La memoria depositata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., non è idonea a modificare il quadro testé esposto. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in mancanza di attività difensiva da parte della intimata [OSCURATO:SOCIETA]. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugn
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